Dipendenti pubblici, dal 2026 scatta il pignoramento dello stipendio in caso di debiti col Fisco

Dal 1° gennaio 2026, i dipendenti pubblici con debiti fiscali superiori a 5.000 € e stipendi netti mensili oltre i 2.500 € vedranno scattare un pignoramento “alla fonte” automatico, con trattenute dirette sullo stipendio (fino a 1/7 o 1/10) prima dell’erogazione, senza procedure giudiziarie, per velocizzare la riscossione dei crediti erariali. L’Amministrazione Pubblica (datore di lavoro) è obbligata a verificare e trattenere la quota, garantendo comunque il minimo vitale impignorabile.

Il comma 1-bis dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (introdotto dall’art. 1, comma 84 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207), prevede l’estensione delle verifiche, per somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Il servizio Verifica inadempimenti, gestito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare a qualunque titolo un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per facilitare l’espletamento degli obblighi di legge, il Servizio di verifica inadempimenti consente di eseguire contemporaneamente la verifica su più beneficiari di pagamento. Per utilizzare questa funzionalità, l’Amministrazione dovrà estrarre dai propri sistemi informatici i dati dei beneficiari dei pagamenti da sottoporre a verifica e predisporli in file, con formato e tracciato standard rispondenti ai requisiti tecnici previsti.

Modalità e ambiti di applicazione dell’art. 48-bis, sono regolati dalle circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato che forniscono chiarimenti e precisazioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, secondo quanto riportato nella circolare n. 22 del 29 luglio 2008, l’articolo 48-bis non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT. Il servizio di verifica inadempimenti permette, inoltre, di utilizzare la funzionalità “Certificazione credito” per attuare quanto previsto dall’art.2 comma 4 del DM del 22 maggio 2012 e dall’art. 3 comma 4 del DM del 25 giugno 2012.