Modifica statutaria riguardante deleghe del sindaco a privati cittadini

Gli incarichi di studio ai cittadini non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno, con parere n. 4357 del 7.2.2025, in riscontro ad una nota con la quale una Prefettura in merito alla questione rappresentata da alcuni consiglieri di un Comune, in ordine al comma 7 dell’articolo 16 dello statuto comunale, il quale prevede che “Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l’attribuzione di specifica delega anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell’ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l’Ente. Le deleghe sono attribuite ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell’ente”.

In base a tale previsione statutaria, il Sindaco ha adottato tre provvedimenti con i quali ha conferito a tre cittadini, esterni all’amministrazione, incarichi di studio e collaborazione in tre diverse materie; i consiglieri hanno chiesto se sia legittima la modifica statutaria adottata dall’ente e di conseguenza se lo siano i decreti adottati dal sindaco.

Il Ministero ricorda che l’art. 6 del TUEL consente allo statuto di specificare le attribuzioni degli organi; nell’ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile l’imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purché in armonia con la natura e le prerogative statuite dalla legge. Possono essere conferite deleghe agli assessori, sebbene il decreto legislativo n.267/2000 non disciplini espressamente la delega di funzioni dal sindaco agli assessori, disponendo all’articolo 48, comma 1, che la “Giunta collabora con il Sindaco ……. ed opera attraverso deliberazioni collegiali”.

Con la delega l’assessore esercita il potere in nome proprio e si assume la responsabilità degli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata, con imputazione degli effetti al delegante, per conto del quale agisce mediante adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna. Nel caso di specie, nei provvedimenti adottati dal sindaco, sebbene sia menzionato l’articolo 16, comma 7, dello statuto, non si fa riferimento ad una precisa delega, ma sono attribuiti ad alcuni cittadini solo incarichi di studio e collaborazione in determinate materie, senza onere per l’ente e senza la possibilità di adottare atti a rilevanza esterna, così circoscrivendo in maniera puntuale il portato degli incarichi conferiti ai consiglieri in questione.

Pertanto, tali incarichi di studio non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. Tenuto conto della previsione statutaria così come formulata all’art.16, comma 7, e delle deleghe conferite agli assessori che, sebbene non previste espressamente dal TUEL, possono desumersi da numerosi articoli del decreto legislativo n.267/2000 (cfr. art.78, comma 3, art.42, comma 3, art.90, comma 1), sembrerebbe opportuno meglio precisare le finalità della disposizione statutaria sopra richiamata per contribuire a tenere distinto il conferimento dell’incarico di studio e collaborazione dalle deleghe da conferire agli assessori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modifica dello statuto per l’istituzione del presidente del consiglio comunale

Il comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un’apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con parere del 13 novembre 2024.

L’art. 39, comma 1 del TUEL dispone che “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La norma stabilisce che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto tale figura.

La disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, prevede testualmente che il presidente è “eletto … nella prima seduta del consiglio”. Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l’istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento. L’ente comunale deve, quindi, apportare le dovute modifiche allo statuto, nel caso intenda prevedere la figura del presidente del consiglio, tenendo presente quanto disposto dall’art. 6, comma 4 TUEL secondo cui “gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati …”.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio. Nella prima seduta, come previsto dall’art. 41 del TUEL, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e poi discutere degli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Considerato quanto disposto dall’art. 39 del TUEL, tenuto conto che non si è provveduto nella prima seduta ad istituire la figura del presidente e a nominarlo, l’ente potrà valutare di procedere alla introduzione della figura del presidente del consiglio mediante una apposita modifica statutaria che, intervenendo nel corso del mandato, consentirà di nominare il presidente del consiglio a decorrere dalla prossima tornata elettorale.