Sponsorizzazioni, gli accordi vanno formalizzati. Obbligatoria la tracciabilità finanziaria

Gli accordi di sponsorizzazione che coinvolgono amministrazioni pubbliche devono essere formalizzati mediante un atto scritto idoneo a disciplinare in modo chiaro e puntuale le prestazioni delle parti, la ripartizione dei compiti e gli oneri economici assunti. La mancanza di un valido accordo formalizzato non è sanabile ex post mediante la successiva sottoscrizione di una convenzione. Inoltre, tali rapporti devono rispettare rigorosamente la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Questi i principi ribaditi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, relativo all’organizzazione di un evento culturale di rilievo internazionale – un Premio destinato a reporter statunitensi – promosso da un Comune capoluogo.

La vicenda trae origine da un esposto pervenuto all’ANAC, nel quale si segnalava una condotta ritenuta poco trasparente da parte dell’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. In particolare, il Comune avrebbe assunto un ruolo di intermediario tra un soggetto privato offerente (una banca), impossibilitato a erogare contributi a favore di associazioni non riconosciute, e l’organizzatore dell’evento, costituito proprio da un’associazione non riconosciuta e priva di scopo di lucro.

Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’amministrazione avrebbe pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di uno sponsor per la manifestazione, consentendo in tal modo all’associazione organizzatrice di beneficiare indirettamente del contributo del soggetto privato, attraverso il coinvolgimento del Comune quale soggetto “ponte”.

ANAC ha evidenziato una serie di profili di criticità sotto il profilo della legittimità amministrativa e della trasparenza dell’azione pubblica. In primo luogo, è stata rilevata l’omessa osservanza della forma scritta in relazione all’accordo sotteso all’attività di co-organizzazione dell’evento. La mancanza di un atto formalizzato ha impedito di definire in modo chiaro il perimetro delle obbligazioni assunte dalle parti coinvolte, i rispettivi ruoli organizzativi e la gestione delle risorse economiche.

L’Autorità ha chiarito che tale carenza non può essere sanata mediante una successiva sottoscrizione di una convenzione, poiché la formalizzazione dell’accordo costituisce un presupposto essenziale di legittimità dell’azione amministrativa, non un adempimento meramente formale o posticipabile.

In secondo luogo, ANAC ha riscontrato la mancata osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, evidenziando come l’assenza di un corretto inquadramento giuridico dell’operazione abbia inciso negativamente anche sul rispetto degli obblighi di tracciabilità, presidio fondamentale in funzione di prevenzione della corruzione e di controllo sull’impiego delle risorse.