Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2026 (quadriennio 2022/2025)

Con la Circolare DAIT n.13 del 9 febbraio 2026, il Ministero dell’interno ricorda che la certificazione inerente il rimborso dell’IVA sui servizi non commerciali dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, come previsto dal D.P.R. 8 gennaio 200 l, n. 33.

Gli enti che possono presentare la certificazione, approvata con il DPR 33/2001, sono le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni e i consorzi, per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2022

Con Circolare n. 14 del 10 febbraio 2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni per la presentazione della certificazione inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali anno 2022 (quadriennio 2018/2021). Si ricorda che con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario. A partire dall’anno 2013, in applicazione dell’articolo 1, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche per i comuni della regione Sardegna viene disposta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’IVA servizi non commerciali. Pertanto sia i comuni delle regioni a statuto ordinario che della regione Sardegna, nonché le province delle regioni a statuto ordinario, non debbono più presentare il certificato. Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione che risulta approvata con il DPR 33/2001 sono: le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna. I suddetti ente dovranno presentare la certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. I certificati inviati fuori termine (fa fede il timbro postale) non verranno presi in considerazione e saranno restituiti agli enti interessati con la notifica dell’avvenuta perdita del diritto e la non ammissione alla contribuzione erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION