La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 158/2025 – in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione della menzionata disposizione contrattuale, circa la possibilità di includere nella definizione di “monte salari” anche: i) le eventuali indennità a scavalco percepite per prestazioni svolte in enti non appartenenti alla convenzione di segreteria e ii) i diritti di segreteria riscossi in quanto titolare della funzione rogante, laddove previsti – ha ricordato che “non esiste una definizione normativa del monte salari” e che, tuttavia, anche in base agli stessi orientamenti applicativi dell’ARAN (cfr. da ultimo anche l’orientamento applicativo del 31 marzo 2021) “…rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti (cfr. dichiarazione congiunta n. 1 CCNL comparto regioni e autonomie locali 11 aprile 2008- parere ARAN 499-15A1)”.
In base a tale interpretazione, emergono due criteri definitori che appaiono dirimenti anche rispetto al duplice quesito posto dall’odierno parere. Rientrano nella definizione di monte salari di cui all’art. 61, comma 2 del CCNL: a) i trattamenti economici correlati a prestazioni lavorative; b) rese nei confronti dell’amministrazione a cui spetta erogarli.
Non possono essere ricomprese nel monte salari, le indennità a scavalco percepite dal Segretario a fronte delle prestazioni rese, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, a Comuni diversi da quelli stipulanti la convenzione di segreteria. In tali casi, infatti, il trattamento economico grava sugli Enti locali presso cui l’incarico viene espletato. Tali indennità, pertanto, rileveranno esclusivamente sul monte salari di quest’ultimi Comuni, pena l’indebita duplicazione della loro incidenza.
Vanno ricompresi nel monte salari i c.d. “diritti di rogito”, in quanto remunerativi di prestazioni rese dal Segretario comunale nell’esercizio di una funzione tipicamente segretariale, ancorché peculiare: quella rogante. Quest’ultima funzione, come recentemente ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2023, ha origini remote, rinvenendosene traccia già nel R.D. 8 giugno 1865, n. 2321 e nel R.D. 21 marzo 1929, n. 371 (Norme integrative ed esecutive del R. D.L. 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali), successivamente confluito nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R.D. n. 383 del 1934.
La redazione PERK SOLUTION