Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

Con la circolare INPS 19 maggio 2025, n. 92, l’Istituto comunica i nuovi livelli di reddito e gli importi mensili dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. La circolare, inoltre, specifica che dal 1° marzo 2022 i nuovi livelli di reddito familiare riguardano solo i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo
familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2025, risulta pari allo 0,8 per cento.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico
prevedendo, all’articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (assegno per il nucleo familiare). Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023

Con la circolare n. 65/2022 l’INPS ha  diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2021, ai fini
della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 (vedi allegati).
Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2021 e l’anno 2020 è risultata pari a + 1,9 per cento. Sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 con il predetto indice.

Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 24/2022, fa presente che, in attuazione della legge delega n. 46 del 2021, il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico prevedendo, all’articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 (assegno per il nucleo familiare). Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D. (Modello di domanda 2022).

 

La redazione PERK SOLUTION