Superamento trattamento accessorio personale: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha pubblicato una nota operativa con le indicazioni sull’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni”) sul trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2025 – al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente – le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possano incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di
posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

La facoltà potrà essere esercitata nel presupposto che:

  • sia rispettata la citata disciplina introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi del 3 settembre 2019 per le regioni a statuto ordinario, del 17marzo 2020 per i comuni e dell’11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane;
  • sia assicurato l’equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall’organo di revisione.

Ai fini della quantificazione del valore massimo delle risorse incrementali del fondo, la nota chiarisce che occorra prendere a riferimento per ciascuna delle quattro categorie e delle aree professionali il valore complessivo degli stipendi tabellari lordo dipendente corrisposti dagli enti al personale effettivamente in servizio, comprensivi della tredicesima mensilità, in applicazione dei diversi ordinamenti professionali e delle strutture della retribuzione previsti, rispettivamente, per il periodo gennaio-marzo 2023 e per il periodo aprile-dicembre 2023, dal CCNL del triennio 2019-2021. Nel valore complessivo degli stipendi tabellari va considerata anche la relativa spesa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Non va computata, invece, la spesa sostenuta per l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021, in quanto rappresenta una anticipazione sui miglioramenti contrattuali del CCNL.

Il valore massimo che la componente stabile del Fondo, maggiorata della quota destinata alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, può assumere è determinato moltiplicando per 0,48 la spesa sostenuta per gli stipendi tabellari nell’anno 2023. Al fine di determinare il valore massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo, vanno sottratti i seguenti importi:

  • valore della componente stabile del Fondo dell’anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Tra le predette decurtazioni non sono comprese quelle temporanee finalizzate alla attuazione dei piani di recupero delle somme indebitamente corrisposte a seguito del superamento dei vincoli finanziari di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014;
  • importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all’anno 2025.

Le risorse incrementali di cui al citato articolo 14, comma 1-bis da destinare al Fondo sono, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti.

Si precisa che l’ente potrà destinare all’incremento della componente stabile del Fondo dell’anno 2025 l’intero valore così determinato oppure frazionarlo in più annualità, destinando ad incremento della predetta componente importi annui inferiori al valore incrementale massimo consentito. Le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell’ente e, pertanto, la nota richiama, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio su base pluriennale.

Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, vanno considerate ai fini dell’aggregato “spese di personale” di cui all’articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.

Si chiarisce che le risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale e in quanto tali possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell’attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all’articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all’interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall’articolo 82, comma 2, del citato CCNL. Inoltre, le risorse aggiuntive possono essere destinate anche all’incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione previsto dall’articolo 17 del CCNL Comparto funzioni locali del triennio 2019-2021, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, il cui finanziamento è posto a carico del bilancio degli enti e non del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 67, comma 7, del CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2016-2018.

L’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, sebbene non comprenda direttamente tra gli enti destinatari anche le Unioni di comuni, può essere applicato alle stesse in via indiretta, laddove i comuni possano cedere alle Unioni dei comuni a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente – certificata dall’organo di revisione – al fine di assicurare l’invarianza finanziaria complessiva, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei trattamenti economici accessori indicati dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Le risorse cedute alle Unioni di comuni sono computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell’incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Pertanto, la cessione di tali risorse determina una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Determinazione contributo alla finanza pubblica: il comunicato del MEF

Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 febbraio 2025, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, la RGS ha reso disponibili le Tabelle contenenti gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 e le relative Note metodologiche.

L’emanando decreto individua, altresì, gli enti che sono esclusi dal predetto contributo, ovvero:

  • gli enti in dissesto ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
  • gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l’Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
  • gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Inoltre, si segnala che il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, disciplina le “Disposizioni contabili” connesse al contributo aggiuntivo di cui sopra, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce  U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle richiamate Tabelle.

Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del TUEL, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto, con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio. Infine, è possibile inserire l’accantonamento nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, per gli enti che si sono avvalsi della proroga al 28 febbraio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale 2023: I chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione delle tabelle del conto annuale del personale 2023.

Viene chiarito che l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2023, convertito dalla L.15 dicembre 2023 n.191 e corrisposto a dicembre 2023 a valere per il 2024 deve essere rilevato nella tabella 13 nella voce di spesa “Indennità di vacanza contrattuale”.

In merito alla rilevazione dei compensi della tabella 12 – laddove l’ente abbia pagato, nei primi tre mesi dell’anno, gli stipendi comprensivi delle progressioni economiche e nella parte successiva dell’anno, a seguito della riclassificazione del personale prevista dal CCNL 2019-2021, il trattamento economico si è scisso in stipendio tabellare e differenziale stipendiale maturato – la Ragioneria evidenzia che nella tabella 12 la rilevazione degli emolumenti va effettuata tenendo conto della modalità di pagamento. Per i primi 3 mesi vanno rilevati nella colonna stipendio gli importi comprensivi delle progressioni economiche (Stipendio + PEO) mentre per la restante parte dell’anno i compensi vanno così registrati: nella voce stipendio il solo tabellare previsto dalla tabella G del CCNL 2019-2021, mentre nella colonna “Differenziale stipendiale maturato” codice A033 va rilevato il differenziale relativo alle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche, determinato dalla differenza tra il nuovo stipendio tabellare e la posizione economica rivestita alla entrata in vigore del CCNL. L’eventuale incongruenza 2 va giustificata inserendo il seguente testo nel campo libero del menu giustificazioni: “Trattasi di pagamento dello stipendio complessivo, comprensivo delle progressioni economiche, pagato per i primi tre mesi dell’anno prima dell’entrata in vigore della nuova classificazione del personale”.

Inoltre, vanno rilevate nella voce A033 “Differenziale stipendiale maturato” della tabella 12, le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 di cui all’art. 79 co. 1-bis del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali.

Non vanno rilevate nella tabella 4 in risposta alla domanda “N. di dipendenti a cui nel corso dell’anno è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale/economico di professionalità” le progressioni economiche avvenute all’inizio dell’anno 2023 secondo le disposizioni del vecchio ordinamento contrattuale, che si riferisce solo ai nuovi passaggi avvenuti nell’ambito della stessa area secondo le disposizioni del CCNL 2019-2021. Il personale interessato dalle vecchie progressioni va direttamente inquadrato nelle aree del nuovo sistema di classificazione di cui alla Tabella B del citato CCNL 2019-2021.

Infine, le risorse di cui all’art. 79, comma 5, del CCNL del 16.11.2022 – il quale, come noto, ha previsto che gli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (incrementi di parte stabile pari a 84,50 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2018, con decorrenza dal 1.1.2021) e quelli di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 (incrementi di parte variabile in misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018, con decorrenza dal 1.1.2022) siano computati quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023 – devono essere indicate alla voce F999 – “Somme non utilizzate fondo/i anno precedente”, sezione Risorse variabili della Tabella 15. SICO riconosce gli importi di cui alla voce predetta esclusi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

 

 

La redazione PERK SOLUTION