Contratti pubblici, da ANAC nuova disciplina delle sanzioni per irregolarità nella fase di esecuzione contrattuale

Con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, è stato aggiornato il regolamento che disciplina l’attività di vigilanza dell’Autorità sui contratti pubblici. L’intervento regolamentare dà concreta attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 222, comma 3, lettera b) del nuovo Codice dei contratti pubblici, attribuendo all’ANAC il potere sanzionatorio in relazione a irregolarità verificatesi nella fase esecutiva dei contratti. Tali irregolarità sono ora esplicitamente individuate e classificate nel nuovo testo regolamentare, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli e garantire la corretta esecuzione e la qualità delle prestazioni contrattuali.

Il regolamento stabilisce con precisione le modalità di contestazione delle violazioni, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie. Il relativo procedimento sanzionatorio, condotto in contraddittorio secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, può essere avviato d’ufficio o a seguito di segnalazione. In presenza dei presupposti normativi, il procedimento può concludersi con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro, come previsto dal Codice.

In allegato al regolamento aggiornato è stato inserito un elenco esemplificativo delle condotte sanzionabili, che comprende omissioni, inadempienze, carenze, ritardi, violazioni di obblighi o divieti, situazioni di inerzia o comportamenti illegittimi. Alcune di queste violazioni si aggiungono a quelle già previste dalla precedente Delibera n. 270 del 20 giugno 2023. L’entità della sanzione sarà determinata caso per caso, tenendo conto di diversi fattori, quali:

  • la gravità dell’infrazione;

  • l’elemento soggettivo (dolo o colpa);

  • le iniziative assunte per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

  • il valore economico del contratto interessato;

  • gli effetti dannosi prodotti;

  • le eventuali giustificazioni fornite;

  • l’eventuale recidiva del comportamento.

È inoltre prevista una riduzione dell’importo sanzionatorio qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla contestazione: in tal caso si applica il minimo edittale, o il doppio del minimo se vengono contestate più violazioni. Le sanzioni saranno irrogate nei confronti dei responsabili individuati, ferma restando la responsabilità solidale dell’ente di appartenenza. Infine, le disposizioni sanzionatorie introdotte si applicano esclusivamente ai contratti pubblici derivanti da procedure di affidamento avviate successivamente all’entrata in vigore del regolamento aggiornato, incluse quelle mediante affidamento diretto.

Regolamento aggiornato e il relativo Allegato

La redazione PERK SOLUTION