Costituisce grave irregolarità contabile la mancata “chiusura” dell’anticipazione di tesoreria alla fine dell’esercizio

Costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 59/2025/PRSE.

Il ricorso all’istituto in esame è stato da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del giudice contabile (v. fra le tante: deliberazioni di questa Sezione n. 37, n. 188, n. 190 tutte del 2024, deliberazione n. 32/2021/PRSP della Sezione regionale controllo della Lombardia, deliberazione n. 207/2022/PRSP della Sezione regionale di Controllo della Sicilia), quale campanello d’allarme di una effettiva difficoltà dell’Ente nel far fronte, con risorse proprie, alle obbligazioni assunte.

La Sezione rammenta il carattere eccezionale legato all’anticipazione di tesoreria, quale forma di finanziamento a breve termine, a cui l’Ente deve ricorrere esclusivamente per far fronte ai soli momentanei problemi di liquidità. Pertanto, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria (anche nelle ipotesi in cui non sia superato il limite previsto dall’art. 222 del TUEL), potrebbe tradursi in un fisiologico nonché ordinario mezzo per il pagamento delle spese di funzionamento, tale da generare squilibri nella gestione finanziaria; in tal modo l’Ente occulterebbe forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost. (che consente di ricorrere ad indebitamento per finanziare le sole spese di investimento). Al fine di evitare lo scenario descritto è auspicabile che l’Ente riesca a prevedere correttamente le reali possibilità di incasso dei crediti vantati, potenziando le attività di riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION