È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 18 dicembre 2025 n. 190, la “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”, che entrerà in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2026. Il provvedimento si caratterizza per un ambito di intervento particolarmente ampio e trasversale, incidendo su numerosi settori dell’ordinamento economico e dei servizi regolati. Tra le principali aree interessate figurano i servizi pubblici locali, le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, il trasporto pubblico regionale, nonché il settore della sanità.
Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, la legge modifica l’articolo 30 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 (Testo unico sui servizi pubblici locali), introducendo l’obbligo per l’ente affidante, nell’ambito della ricognizione annuale, di individuare e analizzare le cause di eventuali risultati gestionali insoddisfacenti. Nel caso in cui l’esito della ricognizione evidenzi criticità imputabili all’operato del gestore, l’ente è tenuto ad adottare un atto di indirizzo che impone al gestore stesso di predisporre un piano di azioni correttive con cronoprogramma per il miglioramento del servizio, l’efficientamento dei costi e la copertura delle perdite.
L’atto di indirizzo e il piano devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicati nella sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL» del portale telematico. Si prevede, inoltre, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) svolga un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predisponga annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
L’andamento gestionale del servizio pubblico locale si considera insoddisfacente quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201 del 2022.
È prevista una sanzione in caso di inottemperanza a quanto prescritto dall’atto di indirizzo e dal piano. Si dispone, infatti, che in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, il quale fa salvo il potere dell’ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.
Si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio specifico per gli enti locali che non ottemperano agli obblighi di trasparenza e ricognizione; sono previste sanzioni amministrative da €5.000 fino a €500.000 nei casi di:
- mancata adozione della relazione annuale sulla situazione gestionale;
- mancata pubblicazione sul sito istituzionale della relazione;
- mancata adozione dell’atto di indirizzo in caso di gestione insoddisfacente dei servizi.
In caso di incompletezza della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l’ANAC richieda le necessarie integrazioni, ponendo un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso il quale si applica la sanzione di cui sopra.
La redazione PERK SOLUTION

