Incentivi per funzioni tecniche cumulabili con l’indennità per specifiche responsabilità

L’ARAN, con orientamento applicativo n. 35075 del 9 luglio 2025, si esprime in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche  al personale titolare di incarico di E.Q, ed alla cumulabilità degli incentivi con l’indennità per specifiche responsabilità, ha confermato che gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale titolare di incarico di EQ (elevata qualificazione) e sono cumulabili anche con l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022.

La disciplina contrattuale non prevede forme di incumulabilità tra l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022, e l’incentivo per funzioni tecniche e neppure con la retribuzione di posizione e di risultato degli EQ. Con riferimento, in particolare, a quest’ultima fattispecie, Aran evidenzia che, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 16.11.2022, gli incentivi per funzioni tecniche sono esplicitamente annoverati tra i compensi aggiuntivi che possono essere erogati al personale incaricato di EQ. Inoltre, tra le materie di contrattazione integrativa, all’art. 7 comma 4 lett. J) del CCL 16.11.2022 del comparto FL è stata prevista la possibilità di introdurre nel CCI una clausola che preveda “la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20 comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazione indennità per specifiche responsabilità solo in caso di formale conferimento dell’incarico

L’ARAN, con l’orientamento applicativo CFL85, ha chiarito che l’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21.5.2018, può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell’incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa. L’indennità, prevista, nella disciplina previgente, dall’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 ed attualmente, dall’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, si collega direttamente all’esercizio di compiti ed attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità.
La disciplina contrattuale demanda alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per l’individuazione degli incarichi di responsabilità cui è riconnettibile l’erogazione del compenso e per la quantificazione del relativo ammontare (in un importo non superiore ad € 3000), nel rispetto dei contenuti, requisiti e condizioni espressamente previsti dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale.
La suddetta indennità può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento allo stesso di uno degli incarichi, comportanti l’assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato, precedentemente a tal fine individuati dal contratto integrativo dell’ente che intende riconoscerla.
In merito, invece, alla quantificazione della suddetta indennità nei casi di assenza del dipendente, l’Aran ricorda che in sede di contrattazione integrativa le parti devono procedere all’individuazione delle condizioni e delle modalità di erogazione del suddetto compenso anche sotto il profilo della eventuale decurtazione in caso di assenza dal servizio, tenuto conto del principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION