Incarichi di progettazione a titolo gratuito: ammessi solo in casi eccezionali e motivati

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota a firma del Presidente approvata dal Consiglio il 22 ottobre 2025, ha ribadito che non è consentito affidare incarichi di progettazione a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati.

Il richiamo si fonda sull’articolo 8, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che vieta in via generale le prestazioni d’opera intellettuale gratuite. Tale divieto mira a evitare che, nel mercato delle libere professioni, un operatore economico possa ottenere un vantaggio competitivo a discapito di altri, in particolare in vista delle successive procedure di gara per i livelli di progettazione successivi.

Il caso esaminato dall’Autorità riguarda l’affidamento di un servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. ANAC ha rilevato che, nella determinazione di affidamento, non risultano documentate le verifiche sul possesso dei requisiti del soggetto incaricato. L’Autorità ha ricordato che, anche in presenza di un incarico gratuito, non possono essere disattesi i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, né l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall’articolo 3 della legge n. 241/1990.

Nel caso specifico, la determina non conteneva motivazioni sufficienti a giustificare l’eccezionalità dell’affidamento gratuito, né elementi tali da configurare una deroga legittima al principio generale di onerosità delle prestazioni professionali. ANAC ha preso atto della situazione di dissesto finanziario dell’Ente e delle precisazioni fornite in merito alla reale gratuità dell’incarico, ma ha sottolineato che tali circostanze non bastano, da sole, a superare il divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamenti diretti e incarichi di progettazione, i rilievi mossi da Anac

Con un Atto a firma del Presidente del 9 settembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha segnalato gravi irregolarità nelle procedure di affidamento diretto di tre incarichi di progettazione, banditi da un Comune per interventi di riqualificazione del territorio comunale.

L’Autorità ha innanzitutto rilevato una errata individuazione della categoria di progettazione, originariamente classificata come relativa a parchi urbani e opere di riqualificazione paesaggistica, mentre gli interventi risultano riconducibili prevalentemente a opere stradali e idrauliche. Tale incongruenza, secondo ANAC, non solo incide sulla corretta determinazione dei corrispettivi, ma può anche compromettere la verifica del possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei progettisti incaricati.

Ulteriori criticità riguardano la mancanza di documentazione a supporto delle verifiche sui requisiti generali e sulle esperienze professionali pregresse dei progettisti, elementi che avrebbero dovuto essere puntualmente riscontrati e conservati agli atti.

Particolarmente censurata è poi la scelta del Comune di suddividere l’intervento unitario in tre distinti incarichi di progettazione, senza una motivazione tecnica adeguata. Tale frazionamento, osserva ANAC, si pone in contrasto con il divieto di artificioso frazionamento degli appalti, avendo di fatto consentito l’utilizzo improprio dello strumento dell’affidamento diretto in luogo di una procedura di maggiore trasparenza e competizione, che sarebbe stata necessaria in considerazione del cumulo degli importi.

 

La redazione PERK SOLUTION