Legittimo l’accertamento IMU relativo a immobili di proprietà di un fondo di investimento

È legittimo l’accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa a immobili di proprietà di un fondo comune di investimento, ma notificato a una Società di gestione del risparmio, che può stare in giudizio al fine di tutelare gli interessi del fondo di investimento. È quanto stabilito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3290 del 02/11/2020. I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Quest’ultima è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. In base a tale principio, contenuto nell’art. 36 comma quarto del Testo Unico sulle intermediazioni immobiliari (TUF) e richiamando alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione (12062/2019, 16605/2010), i giudici hanno sottolineato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IMU sulle piattaforme estrattive, nessuna esenzione per gli anni di imposta precedenti il 2018

La CTP di Ancona, con sentenza del 13/11/2020, n. 249/3,  nega l’esenzione parziale dal pagamento dell’IMU sulle piattaforme estrattive situate nel mare territoriale per gli anni di imposta precedenti l’entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Secondo i giudici marchigiani la novità restrittiva introdotta dall’art. 1, comma 728, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 non ha efficacia retroattiva, in quanto trattasi di norma innovativa e non meramente interpretativa. I giudici di prime cure ribadiscono che “la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore” (Corte Costituzionale, sentenze nn. 311 del 1995 e 397 del 1994 e ordinanza n. 480 del 1992). L’esame della portata letterale della nuova norma induce a dubitare che si tratti di un caso simile, pertanto la CTP anconetana ha ritenuto di confermare l’orientamento già espresso in proprie pronunce sul tema (sentenze n. 730 del 4-10-2018 e n. 217 del 18-04-2019). In particolare, ad avviso dei giudici marchigiani, la disposizione sopra richiamata, di portata innovativa e che consente di ritenere che la base imponibile IMU è limitata “alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili”, non si può estendere al caso di specie. A quest’ultimo risulta applicabile la norma impositiva originaria, pacificamente interpretata anche dalla Corte di Cassazione, nel senso che l’IMU è dovuta sui manufatti complessivi serventi lo sfruttamento del sottofondo marino.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento termine per la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti

L’Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 11 novembre, ha approvato in prima lettura, con modifiche, il ddl n. 1970 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Durante l’esame in Commissione, in sede referente, sono stati aggiunti i nuovi commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies all’art. 1.
Il comma 4-quinquies, nel novellare l’articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, proroga ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l’imposta municipale propria (IMU). E’ altresì  prorogata, al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Il comma 4-sexies conferma il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell’IMU previsto dall’articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), da effettuare sulla base dei citati atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 4-septies precisa che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’IMU di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso.

 

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Immobile “merce”, per l’esenzione IMU è indispensabile la dichiarazione

La Corte di cassazione, sez. VI civile, con ordinanza n. 21465/20, chiarisce che la mancata presentazione della dichiarazione determina il mancato riconoscimento dell’esenzione dall’Imu per gli immobili invenduti dall’impresa costruttrice. Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013 “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma”. Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr. 4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

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Immobile concesso in leasing, il locatore paga l’IMU anche se non ha la disponibilità del bene

Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 ottobre 2020, n. 21612.
Nel caso di specie, la Società di leasing ha impugnato il diniego di rimborso dell’IMU pagata per l’anno 2012 al Comune, rimborso richiesto in quanto per tutto l’anno 2012 l’immobile in questione era rimasto nella materiale detenzione del locatario nonostante il contratto di leasing fosse stato già risolto in data 29.4.2011. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Nel giudizio d’appello, la CTR ha invece accolto le istanze Comune, rilevando che l’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011, in caso di locazione finanziaria, individua il soggetto passivo dell’IMU nel locatario per tutta la durata del contratto e pertanto solo finché il contratto stesso dura, essendo ininfluente il momento della riconsegna.
Per i giudici di legittimità, la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, anche se l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impostivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene.
Pertanto, la ritardata riconsegna del bene è fatto idoneo a produrre l’obbligazione risarcitoria inter partes, e all’interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante ma non può interferire nel rapporto tra e l’ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge.

 

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Corte di Cassazione, Niente esenzione IMU a coniugi residenti in comuni diversi

Ai fini del pagamento dell’IMU, l’agevolazione relativa all’abitazione principale non si estende anche ad altri immobili di proprietà dei coniugi ubicati in Comuni diversi, nei quali ciascuno di loro è dimorante abituale, anche per esigenze lavorative. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20130/2020. Nel caso di specie, i giudici hanno accolto il ricorso di una società di riscossione avverso la sentenza della CTP che, relativamente ad una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per IMU per l’anno di imposta 2013, ha ritenuto sussistente il presupposto per fruire dell’aliquota agevolata IMU da abitazione principale, giacché la contribuente medesima aveva la residenza anagrafica all’interno dell’immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune per esigenze lavorative.
Nella decisione è stato confermato che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Come indiretta conferma di quanto sopra osservato, la Corte rileva anche la modifica apportata all’art. 13, comma 3, dal comma 3a) relativo all’abbattimento della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in caso di rispetto dei requisiti ivi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il debito IMU non impedisce la compensazione del credito IVA

Il divieto previsto dall’art. 31 del D.L. 78/2010, che impedisce la compensazione del credito emerso dalla dichiarazione IVA fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali, non trova applicazione in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 385 del 22 settembre 2020, ad una istanza di interpello presentata da una società in liquidazione che dichiara di avere un credito IVA da poter compensare con le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo. Tuttavia pendono a suo carico debiti per IMU scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a 1.500 euro, per le annualità 2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di categoria D. La società chiede se il divieto di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali – possa trovare applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU.
L’art. 31 del D.L. 78/2010 prevede che dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…”. Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell’11 marzo 2011 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che i tributi ricompresi nella locuzione “imposte erariali”, sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e contributi di qualsiasi natura. In merito alla disciplina dell’IMU e ai cambiamenti apportati dal legislatore, l’Agenzia precisa, altresì, che la riserva del gettito dell’IMU a favore dello Stato, e in particolare del gettito relativo ai fabbricati di categoria D, non ha inciso sulla natura del tributo, che rimane comunale, come specificato nella risoluzione n. 2/DF/2012. Tale considerazione trova conferma nella circostanza dell’affidamento dell’accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi IMU al Comune. Esclusa, dunque, la natura erariale dell’IMU ne consegue l’inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

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Esenzione IMU a coniugi in comuni diversi

La Commissione tributaria provinciale di Lecce, seconda sezione, con sentenza n. 945 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune per omesso pagamento IMU, non ritenendo – il Comune – applicabile l’esenzione per abitazione principale, considerato che nell’immobile in questione non risiedeva l’intero nucleo familiare della ricorrente.
Secondo i giudici salentini “Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto. Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale. D’altronde, per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha, coerentemente e condivisibilmente, introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune. Qui è lo stesso legislatore che non considera oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo”. Sempre secondo la CTP di Lecce l’interpretazione accolta è coerente con l’evoluzione sociale.
La pronuncia dei giudici di merito, però, non è in linea con quanto affermato dalla Cassazione anche con recenti pronunce (ordinanza 4166/2020). Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Secondo la Cassazione, ciò comporta «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente».

 

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Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Pubblicato in G.U. n. 228 del 14-09-2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 settembre 2020 all’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2020, indicati nell’art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sulle piattaforme marine (IMPi).
Ai sensi del comma 746, per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo  i  criteri  stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7  del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti  ivi  previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 38 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, c.d. decreto fiscale, prevede a decorrere dall’anno 2020  l’istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

 

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Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

Con il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 10 giugno 2020 sono aggiornati i coefficienti indicati nell’art.1, comma 746 della legge n. 160 del 2019 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION