Riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza di impegno contabile, anche in presenza di previo accantonamento

Con deliberazione n. 160/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, trattandosi, quest’ultimo, del solo meccanismo di sanatoria contabile previsto nel caso di violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di aver stipulato una convenzione – previamente e regolarmente approvata dall’Amministrazione comunale – con un’associazione per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali, prevedendo un mero rimborso spese in favore di quest’ultima. Tale convenzione, tuttavia, non è stata seguita dalla formale adozione di un impegno di spesa da parte del responsabile finanziario competente. Nello stesso esercizio finanziario di riferimento, l’Ente ha accantonato in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma corrispondente alla spesa massima prevista dalla convenzione. Ciò posto, il Comune chiede se sia possibile, qualora l’associazione richieda il rimborso pattuito, procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza dover ricorrere alla formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Nel caso prospettato, la spesa relativa al rimborso previsto dalla convenzione non risulta essere stata oggetto di un formale impegno contabile. Ciò configura una violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL. In simili evenienze, il Testo Unico prevede un peculiare meccanismo di sanatoria contabile: l’art. 194, comma 1, lettera e) TUEL consente infatti agli enti locali di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente».

La mera previsione di un accantonamento contabile a bilancio o a rendiconto, ancorché effettuata in via prudenziale, non equivale né surroga l’adozione di un formale impegno di spesa o di altro atto autorizzatorio da parte degli organi competenti. La giurisprudenza contabile ha chiarito che la presenza o assenza di un accantonamento finanziario non è elemento decisivo per stabilire se ci si trovi in presenza di un debito fuori bilancio, costituendo piuttosto uno strumento contabile per garantire la copertura delle obbligazioni potenziali .

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti: la stipula del contratto precede l’impegno di spesa

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 163/2024, fornisce chiarimenti in merito al trattamento gius-contabile da riservare al procedimento di spesa per le procedure ad evidenza pubblica. In particolare, il Comune istante prospetta due diversi comportamenti da seguire nell’ambito di procedure negoziate o aperte per la scelta del contraente, che devono confrontarsi con la norma che delinea il procedimento di spesa in generale, l’art. 183 TUEL:

Procedimento A)
L’impegno di spesa segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) firma del contratto;
4) determina d’impegno della spesa (rectius di trasformazione della prenotazione in impegno).
ovvero procedere come segue:
Procedimento B)
L’impegno di spesa precede il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) determina d’impegno della spesa con rilascio del visto di regolarità contabile;
4) firma del contratto”.

Per la Sezione il procedimento gius-contabile corretto da seguire è quello indicato sub a) dall’ente, e dunque quello in cui la stipula del contratto precede la trasformazione della prenotazione delle risorse in impegno definitivo. Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.). A tali riguardi, l’articolo 17, comma VI, del d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”. Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale. L’aggiudicazione deve sempre precedere il contratto, che rimane l’unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti.

Dal momento che l’aggiudicazione è soggetta ai poteri pubblicistici di autotutela (cfr. art. 18, co. II, del codice dei contratti pubblici), tale provvedimento conclude la fase di individuazione del contraente, ma non apre ancora la fase esecutiva; è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.

 

La redazione PERK SOLUTION