La parificazione dei conti degli agenti contabili non può essere affidata alla Giunta

La Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per il Veneto, con sentenza n. 124/2025, nell’ambito del giudizio di conto reso da un agente interno della riscossione di un Comune, ha evidenziato che il provvedimento adottato dall’Ente non può validamente sostituire il visto di regolarità, non essendo la Giunta l’Organo deputato ad attestare la corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella del Comune.

Nel caso di specie, l’Ente ha provveduto alla parificazione dei conti degli agenti contabili con deliberazione di Giunta comunale e del segretario comunale. Al riguardo, il Collegio rileva che la “parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che, per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo” (cfr. Cdc, SS.RR., parere n. 4/2020/CONS).

Tale adempimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Finanziario e tanto è confermato anche dall’atto di nomina dell’agente contabile, ove si dispone espressamente che: “i rendiconti degli agenti contabili interni dovranno essere “parificati” dal responsabile del servizio finanziario che ne attesterà la correttezza e la congruità con le scritture contabili dell’Ente. Né può sostenersi che il Responsabile del Servizio Finanziario abbia assolto a tale compito, avendo espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 TUEL sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, posto che trattasi di funzioni aventi finalità diverse e considerato, comunque, che nei pareri resi non si dà atto di alcuna verifica eventualmente svolta dallo stesso sulla corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella dell’Ente locale.

Ne consegue che il conto in esame deve ritenersi privo della parificazione e non può, pertanto, già solo per tale motivo, essere dichiarato regolare. Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull’Ente, la cui omissione non può evidentemente essere imputata all’agente contabile.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

L’economo non può disporre pagamenti utilizzando le eventuali giacenze del fondo economale della precedente annualità

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 212/2021, chiamata a pronunciarsi sulla regolarità dei conti resi dall’agente contabile per la gestione del servizio economato di un Comune, ha evidenziato che l’economo non possa disporre pagamenti utilizzando le eventuali giacenze del fondo economale della precedente annualità, essendo egli tenuto a versare in tesoreria le giacenze di fine esercizio.
In base all’art 153, comma 7, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), a tenore del quale “lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”, il servizio economale è una gestione di sola cassa e non può in alcun modo generare poste in conto residui (cfr. Sez. Veneto n. 123/2019, Sez. Calabria, n. 371/2020, Sez. Molise, n. 11/2020). L’utilizzo, per più annualità, delle somme residui a fine anno e non restituite contrasta con il basilare principio che presiede alla corretta gestione economale, determinando così una inammissibile commistione tra le gestioni relative ad esercizi diversi, in violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità delle movimentazioni contabili.
Nel caso di specie, tra le numerose irregolarità rilevate, è emerso una impropria commistione tra diverse annualità, dovuta all’impiego, nell’esercizio successivo, del fondo cassa relativo all’esercizio precedente; il conto riporta, infatti, all’apertura della gestione, l’anticipazione residua a chiusura del precedente esercizio 2013 di € 1.912,28 e, al termine del 2014, un fondo cassa di € 728,88, la cui restituzione è stata poi formalizzata nell’esercizio successivo. L’improprio carattere di continuità tra i diversi esercizi impresso dall’economo alla gestione aveva anche consentito l’imputazione all’annualità 2014 di spese sostenute nel corso del 2015, come nel caso di alcuni buoni la cui documentazione fiscale giustificativa risulta emessa nel 2015.
Inoltre, è stato altresì rilevato che l’organo di revisione non abbia formulato dei rilievi su tale modo di operare né che l’ente locale abbia eseguito i dovuti controlli sull’utilizzo del fondo non avendo neanche provveduto, per l’esercizio di riferimento, all’approvazione del conto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION