Unione dei Comuni: Svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale

L’Unione deve disporre di una disciplina chiara in merito alle modalità attuative dell’esercizio associato delle funzioni comunali di polizia municipale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno alla richiesta di parere concernente lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale limitato nell’immediato ad alcuni comuni, in attesa dell’adesione degli altri.

Il quesito nasce dall’esigenza, emersa in sede locale, di avviare il servizio in forma associata in modo graduale, partendo dai comuni di minore dimensione. Tuttavia, il Ministero ha espresso una posizione chiara: il servizio deve essere previsto e disciplinato per l’intero territorio dell’Unione, non potendo essere limitato ad alcuni comuni, salvo che tale modalità sia specificamente regolata da un atto condiviso da tutti gli enti aderenti.

Richiamando l’articolo 1 e 4 della legge n. 65/1986 e gli articoli 5 e 6 della legge regionale Puglia n. 37/2011, il parere sottolinea la necessità che l’Unione adotti un regolamento unitario che disciplini nel dettaglio le modalità organizzative, operative e di direzione del servizio. Il riferimento al “territorio di competenza”, contenuto sia nella normativa statale che in quella regionale, deve intendersi come l’insieme dei territori dei comuni associati, e non come una porzione di essi.

In questo quadro, una gestione parziale del servizio comporterebbe disparità tra i comuni, compromettendo la coerenza organizzativa e vanificando la finalità stessa dell’esercizio associato, che è quella di migliorare l’efficienza, la qualità e l’uniformità dei servizi su tutto il territorio dell’Unione. Inoltre, la funzione del comandante o responsabile del corpo di polizia locale associato implica un coordinamento unitario delle risorse e del personale, che non può essere frammentato senza incidere negativamente sulla funzionalità del servizio.

In conclusione, il Ministero ribadisce che l’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale deve essere unitario, regolamentato e condiviso da tutti gli enti partecipanti. Solo attraverso una disciplina organica e un coordinamento operativo esteso all’intero territorio dell’Unione è possibile garantire un servizio efficiente, omogeneo e coerente con gli obiettivi di riforma e razionalizzazione dell’azione amministrativa locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Legittima la facoltà di recesso unilaterale dall’accordo convenzionale con altri enti

È da ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere, in via unilaterale, dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito. È questo il principio affermato dal TAR Veneto, Sez. I, con sentenza n.841/2020 del 22 settembre 2020, conformandosi all’orientamento della magistratura amministrativa. La fattispecie sottoposta all’esame dei giudici riguarda il ricorso presentato dai comuni aderenti alla convenzione, per la gestione associata del servizio di polizia locale, che lamentano la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di motivazione e carenza di presupposti, contestando la fondatezza del provvedimento del comune capofila di recesso unilaterale dalla convenzione. Dalla convenzione stipulata, si evince che gli enti abbiano liberamente e consapevolmente fissato apposite regole per l’esercizio del recesso non subordinandolo a particolari oneri o obblighi di motivazione.
Sull’ammissibilità dell’esercizio del diritto di recesso e della sussistenza o meno di un obbligo di motivazione e di corresponsione di un indennizzo nei casi in cui la convenzione nulla abbia previsto, i giudici hanno evidenziato che, anche in queste ipotesi (diverse dalla fattispecie in esame,  caratterizzata dalla presenza di una clausola espressa che ammette il recesso senza subordinarlo a condizioni o adempimenti particolari), la giurisprudenza è giunta alla conclusione che “il potere di recedere nel pubblico interesse dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4304; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3861). Sebbene l’art. 15, secondo comma, della L. n. 241 del 1990 non richiami in modo espresso, fra le disposizioni applicabili anche agli accordi fra amministrazioni pubbliche, il quarto comma dell’art. 11 della stessa legge nondimeno è da ritenersi che l’effettiva sussistenza di tale potere di recesso emerga quale corollario del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6162; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2014, n. 3141)”. Deve dunque ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere in via unilaterale dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, come avvenuto nel caso di specie, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito” (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 600). Osservano infine i giudici che nel caso in esame il Comune capofila, abbia adottato un’ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni che sorreggono la propria scelta di recedere, non sindacabile in sede di legittimità senza impingere nel merito delle valutazioni riservate all’Amministrazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione per l’attribuzione dei contributi connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2020

Con decreto del Ministero dell’Interno del 20 aprile 2020 sono state approvate le modalità di certificazione per la comunicazione dei dati dei servizi gestiti in forma associata nell’anno 2020 da parte delle unioni e delle comunità montane. La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige nonché quelle appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano.
La trasmissione della certificazione dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati). Il termine ultimo per l’invio della certificazione è previsto per il 30 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION