Modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

È stato pubblicato in G.U. n. 125 del 31 maggio 2025 il DM 8 maggio 2025 recante “Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6 -bis , 6 -ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
– agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
– agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita, pena esclusione, nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
1. i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
2. i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
3. il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
4. il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
5. l’entità del contributo richiesto;
6. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

I soggetti interessati possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
  • II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION