Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 1° ottobre, l’ANAC, intervenendo sulla procedura di gara promossa da un Comune per la concessione in partenariato pubblico-privato (PPP) relativa alla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione comunale, per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro, ha ritenuto non conforme al quadro normativo la clausola della lex specialis che attribuiva un punteggio pari a zero alla componente economica dell’offerta, rendendola irrilevante ai fini dell’aggiudicazione. Una scelta che, secondo ANAC, si pone in contrasto con la natura stessa della finanza di progetto e con gli articoli 185 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Nel richiamare l’ente concedente all’annullamento in autotutela del bando e del disciplinare di gara, l’Autorità ha ribadito che nelle procedure di project financing è indispensabile un bilanciamento tra la componente tecnico-qualitativa e quella economico-finanziaria dell’offerta. Pur riconoscendo la discrezionalità dell’amministrazione nel definire il peso del punteggio economico, l’Autorità ha chiarito che tale parametro non può essere nullo, poiché la sostenibilità finanziaria e il trasferimento del rischio operativo costituiscono elementi essenziali del PPP.

L’esclusione totale della componente economica, infatti, non solo svilisce la natura del contratto di concessione, ma vanifica il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pregiudicando la possibilità di valutare la reale sostenibilità del piano economico-finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza sulla procedura di gara avviata da un Comune per la concessione, in partenariato pubblico-privato (PPP), della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione dal valore di oltre 25,7 milioni di euro.

L’Autorità ha infatti invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, nonché gli eventuali atti consequenziali, a seguito dell’emersione di una grave criticità: la lex specialis prevedeva un punteggio pari a zero per la componente economica dell’offerta, rendendola del tutto irrilevante ai fini della selezione del concessionario.

Secondo Anac, tale impostazione “non è coerente con la natura stessa della finanza di progetto” e risulta in contrasto con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che richiedono un equilibrato bilanciamento tra qualità tecnico-progettuale e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte.

Nel merito, l’Autorità ha definito “contraddittoria e incoerente” la scelta del Comune di escludere qualsiasi peso alla componente economica, pur riservandosi di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta. Come sottolineato nel parere, la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione “non può spingersi fino a sterilizzare completamente l’elemento economico”, che rappresenta parte integrante e qualificante della logica concessoria e del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni di project financing, infatti, il piano economico-finanziario (PEF) non è un mero allegato tecnico, ma il documento che esplicita la sostenibilità complessiva dell’intervento, i flussi di cassa attesi, la remunerazione del capitale privato e, in definitiva, il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
Rendere irrilevante tale componente – osserva l’Autorità – svilisce la ratio stessa del partenariato pubblico-privato, che si fonda proprio sull’equilibrio tra interesse pubblico e convenienza economica dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, sintesi del piano economico finanziario

Il parere prot. n. 3568/2025 del 23 giugno, emesso dal Servizio supporto giuridico del MIT, fornisce un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in tema di sintesi del piano economico-finanziario (PEF) da porre a base di gara. L’art. 193 comma 8 prevede che una volta approvata una proposta di finanza di progetto relativa all’affidamento in concessione di lavori o servizi la stessa, unitamente agli elaborati che la compongono, sia posta a base di gara. Tra tali elaborati è inclusa una “sintesi del piano economico finanziario”.

L’Ente istante ha chiesto se tale sintesi possa essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) ciascuno dei quali riporti un limitato numero di voci (anche risultanti dall’aggregazione di due o più voci) e che, in ogni caso, contenga i valori dei principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (ad es. T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio,LLCR, ecc.).

Secondo il MIT, una sintesi composta solo da tre prospetti aggregati (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) con poche voci non è ritenuta sufficiente, se non accompagnata da un minimo livello di articolazione delle informazioni economico-finanziarie, dati che consentano un’effettiva valutazione dell’equilibrio del progetto. In termini generali la sintesi del piano economico finanziario di cui all’art. 193, comma 8 deve contenere, oltre agli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, le voci dei costi e dei ricavi con un grado di dettaglio sufficiente affinché gli altri operatori economici partecipanti alla gara possano formulare un’offerta consapevole.

 

La redazione PERK SOLUTION