Il parere prot. n. 3568/2025 del 23 giugno, emesso dal Servizio supporto giuridico del MIT, fornisce un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in tema di sintesi del piano economico-finanziario (PEF) da porre a base di gara. L’art. 193 comma 8 prevede che una volta approvata una proposta di finanza di progetto relativa all’affidamento in concessione di lavori o servizi la stessa, unitamente agli elaborati che la compongono, sia posta a base di gara. Tra tali elaborati è inclusa una “sintesi del piano economico finanziario”.
L’Ente istante ha chiesto se tale sintesi possa essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) ciascuno dei quali riporti un limitato numero di voci (anche risultanti dall’aggregazione di due o più voci) e che, in ogni caso, contenga i valori dei principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (ad es. T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio,LLCR, ecc.).
Secondo il MIT, una sintesi composta solo da tre prospetti aggregati (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) con poche voci non è ritenuta sufficiente, se non accompagnata da un minimo livello di articolazione delle informazioni economico-finanziarie, dati che consentano un’effettiva valutazione dell’equilibrio del progetto. In termini generali la sintesi del piano economico finanziario di cui all’art. 193, comma 8 deve contenere, oltre agli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, le voci dei costi e dei ricavi con un grado di dettaglio sufficiente affinché gli altri operatori economici partecipanti alla gara possano formulare un’offerta consapevole.
La redazione PERK SOLUTION