La verifica di regolarità fiscale nei pagamenti ai professionisti dopo la Legge di Bilancio 2026

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) interviene in modo significativo sull’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introducendo il nuovo comma 1-ter. La disposizione, prevista dall’art. 1, comma 725, amplia l’ambito della verifica di regolarità fiscale che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a effettuare prima di procedere ai pagamenti, con particolare riferimento ai compensi spettanti agli esercenti arti e professioni.

In base alla disciplina previgente, l’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 imponeva alle PA e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare l’eventuale inadempienza del beneficiario solo in presenza di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. Qualora il destinatario risultasse debitore per cartelle di pagamento notificate per un importo almeno pari alla soglia prevista, il pagamento veniva sospeso e la situazione segnalata all’agente della riscossione. Con la Legge di Bilancio 2026, tale meccanismo viene esteso anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, ma esclusivamente con riferimento ai compensi professionali riconducibili ai redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 del TUIR. La nuova disciplina riguarda anche le prestazioni professionali rese nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato e troverà applicazione a partire dal 15 giugno 2026.

La novità principale consiste nell’obbligo, per le PA e le società pubbliche, di verificare la posizione fiscale dei professionisti a prescindere dall’importo del pagamento, entro il limite di 5.000 euro. In particolare, la verifica riguarda l’esistenza di cartelle di pagamento regolarmente notificate, senza che rilevi l’ammontare del debito iscritto a ruolo. Qualora il professionista risulti inadempiente, l’amministrazione dovrà versare le somme dovute direttamente all’agente della riscossione, nei limiti del debito accertato. Solo l’eventuale eccedenza rispetto a tale importo sarà corrisposta al professionista.

L’ambito applicativo della norma comprende i compensi qualificabili come redditi di lavoro autonomo, corrisposti da Pubbliche Amministrazioni e società pubbliche a favore di professionisti, anche per incarichi svolti nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Restano invece esclusi i pagamenti aventi natura retributiva (stipendi, salari e indennità da lavoro dipendente), nonché i casi espressamente previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, tra cui le imprese sottoposte a sequestro o confisca antimafia e i soggetti che abbiano ottenuto una dilazione dei pagamenti.

Operativamente, prima di procedere al pagamento, la PA dovrà effettuare una verifica telematica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per accertare l’eventuale inadempienza del professionista. In caso di esito positivo, l’importo corrispondente al debito rilevato sarà versato direttamente all’agente della riscossione, mentre solo la parte residua, se esistente, sarà liquidata al beneficiario.

Questa procedura si distingue nettamente dal regime ordinario, che continua a prevedere la sospensione del pagamento e la segnalazione all’agente della riscossione esclusivamente per pagamenti superiori a 5.000 euro e in presenza di debiti di pari importo.