Recupero ICI enti non commerciali

Con il Decreto direttoriale 27 gennaio 2026 il MEF ha approvato il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

Il comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo
dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo dal 2006 al 2011. Per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’anno di imposta 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell’ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

Alle somme oggetto di recupero si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione Recupero ICI e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. Per effettuare il calcolo degli interessi previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 dicembre 2025 è messa a disposizione un’apposita applicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it), sulla base degli specifici criteri stabiliti dai Servizi della Commissione europea.

La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata entro il 31 marzo 2026. Il versamento delle somme oggetto del recupero è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con risoluzione del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Allegati:

Il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

Con decreto 4 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), delle relative istruzioni per la compilazione nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del prossimo 30 giugno.

La dichiarazione deve essere presentata dagli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato. In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:
• gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato;
• gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio
collettivo, camere di commercio);
• le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;
• gli enti pubblici non economici;
• gli istituti previdenziali e assistenziali;
• le Università ed enti di ricerca;
• le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
• gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche
leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non
governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383);
le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Si ricorda, infine, per completezza, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, concernente il Codice del Terzo settore, che è intervenuto sulla materia e alla cui disciplina occorre anche fare riferimento.

La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico’” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.
Nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

 

La redazione PERK SOLUTION