Nelle procedure negoziate per lavori di manutenzione ordinaria, anche qualora i costi della manodopera superino il 50% del valore dell’appalto, la stazione appaltante può legittimamente adottare il criterio del minor prezzo, non trovando applicazione il divieto di cui all’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023. È quanto evidenziato dal MIT (parere n. 3589 del 23/06/2025).
Dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge che:
- L’art. 50, comma 4, pone come regola generale, per le procedure negoziate di lavori, la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione, salvo il limite previsto dall’art. 108, comma 2.
- L’art. 108, comma 3, introduce un vincolo specifico all’applicazione del criterio del minor prezzo solo per i servizi ad alta intensità di manodopera, non estendendolo né alle forniture né, tantomeno, ai lavori.
- L’assenza di un richiamo espresso ai lavori, anche quando caratterizzati da un’elevata incidenza della manodopera, impone un’interpretazione letterale e sistematica della norma, la quale deve ritenersi volutamente limitata ai servizi. In tal senso depone altresì la ratio della disposizione, che mira a tutelare la qualità delle prestazioni nei servizi ad alta intensità di personale, dove la variabile prezzo potrebbe incidere negativamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità del servizio stesso.
Pertanto, nei lavori pubblici, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, non opera alcun divieto normativo all’uso del criterio del minor prezzo, anche quando l’incidenza dei costi della manodopera superi il 50%.
Alla luce del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, si ritiene che:
- Nelle procedure negoziate per lavori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante può legittimamente scegliere il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in alternativa all’OEPV;
- L’unico limite riguarda i casi previsti dall’art. 108, comma 2, che non ricomprendono i lavori di manutenzione ordinaria;
- L’art. 108, comma 3, non trova applicazione ai lavori, essendo norma riferita esclusivamente ai servizi ad alta intensità di manodopera.
Ne consegue che, anche in presenza di un’incidenza dei costi della manodopera superiore al 50% dell’importo dei lavori, è pienamente legittimo l’utilizzo del criterio del minor prezzo.
La redazione PERK SOLUTION