Nelle procedure di affidamento da aggiudicare a prezzo fisso trova applicazione l’articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, che impone agli operatori economici di indicare separatamente, nell’offerta economica e a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale. L’obbligo non si applica esclusivamente alle forniture senza posa in opera e ai servizi di natura intellettuale.
Sul punto è intervenuta ANAC, che con una FAQ pubblicata nella sezione dedicata all’art. 108 ha chiarito come tale adempimento sia richiesto anche nelle gare a prezzo fisso, nonostante l’assenza di un ribasso economico. Il chiarimento è coerente con quanto già precisato nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera ANAC n. 365/2025.
La finalità della previsione è consentire alla stazione appaltante di verificare che l’operatore economico, pur presentando un’offerta complessivamente non ribassata, non intenda compensare l’equilibrio economico dell’appalto riducendo le risorse destinate alla manodopera o agli oneri di sicurezza rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante, imputando tali riduzioni ad altre voci di costo o all’utile d’impresa.
Ne consegue che l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza costituisce un requisito essenziale dell’offerta economica anche nelle gare a prezzo fisso, a tutela della trasparenza e del rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
La redazione PERK SOLUTION

