La nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale

Con la deliberazione n. 298/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha confermato, in continuità con l’orientamento della Sezione delle autonomie, che la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” non ricomprende né il fondo di dotazione né le somme versate a titolo di contratto di servizio, anche se finalizzate al pareggio di bilancio.

Nel caso di specie, gli enti istanti hanno richiesto un parere in merito a tre questioni:

  • se il conferimento del fondo di dotazione all’atto della costituzione dell’azienda speciale consortile rientri o meno tra i contributi a carico delle finanze pubbliche;
  • se le somme corrisposte dai Comuni a titolo di “Fondo di solidarietà”, commisurate alla popolazione residente e destinate a coprire costi generali e parte dei servizi, possano essere considerate corrispettivi contrattuali piuttosto che contributi;
  • se, in conseguenza della qualificazione giuridica delle risorse, sia possibile prevedere compensi e gettoni di presenza per Presidente e membri del Consiglio di amministrazione.

La nozione di contribuzione pubblica rilevante ai fini dell’applicazione del principio di gratuità degli incarichi dei componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende speciali, posto dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, è stata precisata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG. La pronuncia ha infatti chiarito che «la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio». Di conseguenza, il fondo di dotazione conferito all’azienda speciale consortile A.S.C.L.V. all’atto della costituzione non costituisce contributo a carico delle finanze pubbliche rilevante ai sensi del citato art. 6, co. 2, d.l. n. 78/2010, nel presupposto che – come precisato dalla Sezione delle autonomie, “la partecipazione al fondo di dotazione è elemento costitutivo dell’azienda speciale”, ai sensi dell’art. 114 TUEL.

Il fondo è previsto dallo statuto consortile e disciplinato nel contratto di servizio. Le somme sono fatturate ai Comuni in misura proporzionale alla popolazione residente e servono a coprire i costi generali di gestione e una quota dei servizi. Secondo la Corte, queste erogazioni si configurano come corrispettivi contrattuali e non come contributi. Il fatto che concorrano al pareggio di bilancio non ne altera la natura.

Poiché né il fondo di dotazione né il fondo di solidarietà rientrano tra i contributi rilevanti, l’art. 6, co. 2, d.l. 78/2010 non trova automatica applicazione. Ne consegue che è astrattamente possibile riconoscere compensi e gettoni di presenza agli organi aziendali.

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento ai fini IVA dei contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 734 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che il contributo erogato, a titolo di conguaglio, al gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana dall’ATO, costituisce un’integrazione parziale del corrispettivo dovuto dai Comuni al soggetto affidatario del servizio e come tale concorre alla formazione della base imponibile IVA della prestazione del servizio, laddove direttamente connesso con il prezzo praticato dal prestatore del servizio medesimo.
A tal proposito, l’Agenzia osserva che l’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore (…) aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. L’articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2016 prevede, infatti, che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…), la base imponibile comprende tutto ciò che Pagina 3 di 7 costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.”
A tal proposito, si osserva che l’articolo 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riproduce sostanzialmente la disposizione contenuta nella Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, stabilendo che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore (…) aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. L’articolo 73, della Direttiva n. 112 del 2016 – che nell’ordinamento domestico trova corrispondenza nel predetto articolo 13 – prevede, infatti, che “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…), la base imponibile comprende tutto ciò che Pagina 3 di 7 costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.”
Ai fini dell’inclusione nella base imponibile IVA della sovvenzione, in linea con l’orientamento espresso dai giudici comunitari, occorre, quindi, riscontrare l’ulteriore condizione che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da tale venditore o prestatore. In altri termini, ai fini dell’assoggettamento ad IVA della sovvenzione, come statuito dai giudici di legittimità, in recepimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’UE, si deve dunque verificare “se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di convenzione”. Pertanto, ne consegue che il finanziamento percepito dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, essendo direttamente connesso con il prezzo praticato dal predetto prestatore del servizio, costituisce un’integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorrerà alla formazione della base imponibile IVA della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION