Illegittimo l’eccessivo accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 95/2025, nell’esaminare i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell’esercizio finanziario 2023 di un Comune, ha evidenziato che l’accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell’ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell’art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell’ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l’ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell’ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all’anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale”.

Nel caso di specie, è emerso che i residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali ammontavano ad euro 1.992.931,49, riconducibili principalmente ai proventi da sanzioni amministrative per violazione di norme al codice della strada (autovelox) riversati sul conto corrente postale a fine 2023. La Sezione ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 4.1, dispone espressamente che le modalità di attuazione della riscossione devono rispettare, tra gli altri, l’obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate.

 

La redazione PERK SOLUTION