Consorzi tra enti locali e divieto di indennità agli amministratori

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 297/2025, in riscontro ad una richiesta di parere circa la possibilità che l’assemblea consortile di un consorzio fra enti locali possa deliberare un’indennità di carica a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo (chiedendo inoltre quali siano i parametri economici eventualmente applicabili), ha evidenziato che l’assemblea consortile di un consorzio tra enti locali per lo svolgimento in forma associata della gestione di servizi e funzioni pubbliche non può in alcun caso ed in alcuna forma deliberare indennità di carica, gettoni o altri emolumenti a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo in quanto vietato ai sensi dell’art. 5, comma 7, ultimo periodo, D.L. 78/2010.

Il tema dei compensi agli organi amministrativi di enti strumentali è stato oggetto, negli ultimi due decenni, di ripetuti interventi normativi volti al contenimento della spesa pubblica.

  • L’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 ha introdotto il principio secondo cui la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è onorifica. Ciò significa che tali incarichi possono dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto) e, se già previsti gettoni di presenza, che non possono superare 30 euro a seduta.
  • L’art. 5, comma 7, dello stesso decreto (norma speciale) stabilisce in modo ancora più rigoroso che agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e altre forme associative di enti locali (ivi compresi i consorzi ex art. 31 TUEL) non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma.

Su tale assetto si sono consolidati la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 161/2012) e i precedenti della Corte dei conti (Sezioni riunite e Sezione Autonomie, in particolare delibera n. 4/SEZAUT/2014), i quali hanno ribadito che i consorzi intercomunali rientrano a pieno titolo nel perimetro del divieto assoluto.

Sono irrilevanti a questi fini anche le determinazioni ANAC citate nella richiesta di parere (delibera 362 del 20.7.2023 e Atto del presidente del 30.7.2024, fasc. 3291.2024) nelle quali, presupponendosi l’assimilazione dei consorzi ex art. 31 alle aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL e una conseguente attività gestionale rimessa agli amministratori, si afferma l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di presidente al sindaco di comune partecipante al consorzio.

La redazione PERK SOLUTION