Compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso: assoggettamento al limite di spesa

Con la deliberazione n. 171/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti si è pronunciata su una richiesta di parere avanzata da un’Unione di Comuni, volta a chiarire se i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, qualora tali incarichi siano svolti da dipendenti interni, debbano essere qualificati come trattamento economico accessorio, con conseguente obbligo di imputazione ai fondi del salario accessorio e assoggettamento ai limiti di spesa previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La Sezione regionale afferma che i compensi spettanti ai componenti dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, costituiscono componenti del trattamento economico di natura accessoria. Essi remunerano, infatti, attività aggiuntiva, temporanea e specifica, svolta in ragione dell’ufficio ai sensi dell’art. 3, c. 12, della L. n. 56 del 2019, e non si configurano come emolumenti estranei al rapporto di lavoro. La loro natura accessoria discende dal fatto che si tratta di compensi variabili, non legati in modo permanente alla posizione giuridica del dipendente, ma correlati allo svolgimento di un incarico determinato nel tempo e conferito in ragione dell’ufficio. La precisa collocazione contrattuale di tali compensi all’interno delle diverse voci del trattamento accessorio e dei fondi è rimessa alla disciplina dei contratti collettivi nazionali di comparto e alla contrattazione integrativa.

In una prospettiva di corretta gestione della finanza pubblica e di trasparenza contabile, è coerente che essi siano imputati ai fondi del salario accessorio per il personale non dirigenziale e agli analoghi fondi per la dirigenza. Questa scelta consente una gestione più trasparente delle risorse, favorisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e rende più agevole il monitoraggio della spesa.

La Sezione evidenzia, altresì, che i compensi in parola rientrano nel perimetro delle “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” ai sensi dell’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, e risultano pertanto assoggettati al relativo limite complessivo. La conclusione si fonda sul carattere onnicomprensivo del tetto al trattamento accessorio, più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, e sull’assenza di qualsiasi deroga legislativa espressa o di presupposti per l’esclusione quali risorse etero-finanziate neutrali, secondo i criteri ricostruiti dalle Sezioni riunite nella del. n. 51 del 2011, dalla Sezione delle Autonomie nelle del. n. 2 del 2013, n. 20 e n. 23 del 2017 e n. 18 del 2024, e da ultimo dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella del. n. 90 del 2025.

La deroga di cui all’art. 3, c. 14, della L. n. 56 del 2019, che esclude l’applicazione dell’art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti componenti delle commissioni di concorso, incide esclusivamente sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non determina, di per sé, l’esclusione dei relativi compensi dal tetto di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Il tetto continua a trovare applicazione nei confronti dell’intero trattamento accessorio, ivi inclusi i compensi per le commissioni di concorso, sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, niente compenso ai membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali

Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 34/2022, ad un quesito riguardante l’interpretazione dell’art. 3, comma 13, legge 19 giugno 2019, n. 56, che regola la corresponsione dei compensi per l’attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, il Comune istante chiede se: 1) un ente locale, previo recepimento dei contenuti di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020, possa prevedere la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, del compenso stabilito con legge 19 4 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 2) il compenso in argomento possa essere impegnato anche a favore di personale non dirigenziale.
La Sezione, nel condividere le conclusioni cui sono giunte recentemente altre Sezioni regionali di controllo, ribadisce che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la disciplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia.
Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, nessun compenso ai membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 253/2021, in risposta ad una richiesta di parere sul tema dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso, ha precisato che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la discplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia. Secondo la Sezione, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corresponsione dei compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso

La corresponsione dei compensi riguarda tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce in concorso. I suddetti compensi potranno essere applicati a seguito di apposito atto di recepimento di quanto previsto dal DPCM 245 aprile 2020. È la risposta fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica ad una richiesta di parere  relativamente ai compensi spettanti ai membri interni delle commissioni di concorso, ai sensi dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56. Al riguardo, il comma 14 dell’articolo su richiamato, stabilisce che “Fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”. Alla luce della formulazione letterale della norma, il Dipartimento ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all’art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165/2021. Del resto, una diversa lettura in senso restrittivo determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti di ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13, che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION