Fondone covid, il decreto sulla certificazione della perdita di gettito

Pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 212342.
Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del citato decreto interministeriale.
In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “ COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere”);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:
Tabella 1 – Comuni
Tabella 2 – Province e CM
Modelli Certificazione Covid-19

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione corrispettivi derivanti da pesa pubblica funzionante a gettoni

Con la risposta n. 417 del 29 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il servizio di pesa pubblica funzionante a gettoni rientra tra le attività rilevanti ai fini IVA; trattandosi di un’attività riconducibile tra quelle previste dall’art. 22 del DPR n. 633/1972 (sono da considerarsi distributori automatici o vending machine) occorre procedere alla certificazione dei corrispettivi secondo previsto dall’art. 2 del D.LGS. n. 127/2015.  Si ricorda che il decreto, all’art. 2, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Lo stesso articolo 2 ad un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, la previsione specifiche ipotesi di esonero in ragione della tipologia di attività esercitata ((DM 10 maggio 2019). Il comma 2 dell’art. 2 dispone che “a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.
In merito alla qualificazione della gettoniera a moneta per il servizio di pesa pubblica come vending machine, con due diversi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del30 marzo 2017) è stato definito distributore automatico qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente (nel caso, ad esempio, di cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
  • un erogatore di beni e/o servizi

Pertanto, anche la “gettoniera a monete” per il servizio di pesa pubblica deve avere le caratteristiche previste dalla normativa con conseguente assoggettamento ai relativi obblighi, in particolare di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi. Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un soggetto pubblico l’Agenzia rinvia a quanto già rappresentato con la risposta alla consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 24 gennaio 2019, secondo cui “Non vi è, in merito, alcuna esclusione per le Pubbliche Amministrazioni, le quali, tuttavia, potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015) secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agenzia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi (si veda il punto 7 del medesimo provvedimento). Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi IVA.”
Allo stato attuale, tuttavia, il servizio sopra richiamato non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante i distributori automatici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION