Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara

La dichiarazione resa in sede di gara in ordine al Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato costituisce un elemento essenziale dell’offerta economica e vincola l’operatore economico anche nella fase esecutiva del contratto. Ne consegue che l’aggiudicatario non può, dopo l’affidamento e l’avvio dell’esecuzione, modificare unilateralmente il CCNL dichiarato, invocando un presunto errore. Una simile condotta è illegittima e può integrare un grave illecito professionale.

È questo il principio affermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 11, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenuta in relazione alla procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche. Il Comune ha sottoposto ad ANAC diversi quesiti concernenti l’applicazione del CCNL da parte del Consorzio aggiudicatario e dell’impresa indicata come subappaltatrice, con particolare riferimento alla successiva richiesta di autorizzazione al subappalto, poi negata dalla Stazione appaltante.

In fase di gara, l’operatore economico aveva dichiarato di applicare il medesimo CCNL individuato dalla lex specialis e di aver formulato l’offerta economica nel pieno rispetto delle condizioni previste da tale contratto. Tuttavia, dopo l’aggiudicazione e a seguito delle verifiche svolte dalla Stazione appaltante, il Consorzio ha sostenuto di aver commesso un errore, affermando di applicare in realtà CCNL diversi e proponendo un’armonizzazione dei trattamenti economici solo in un momento successivo.

Secondo ANAC, tale comportamento non può ritenersi legittimo. Un operatore economico che si impegna in gara ad applicare un determinato CCNL non può successivamente modificare la dichiarazione resa, incidendo su un elemento che ha concorso alla formazione dell’offerta economica e, potenzialmente, all’esito della procedura.

L’Autorità ha chiarito che spetta alla Stazione appaltante valutare se la condotta dell’operatore integri un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA, nonché valutare l’adozione dei conseguenti provvedimenti, incluso l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione.

ANAC precisa che il Comune, previo contraddittorio con l’operatore economico, può valutare l’incidenza concreta della dichiarazione resa in gara sull’aggiudicazione e la sua idoneità ad influenzarne l’esito. A tal fine, rileva che la dichiarazione circa l’applicazione di un unico CCNL ha comportato l’omissione delle verifiche di congruità dell’offerta e di equivalenza delle tutele previste dall’art. 110 del Codice, verifiche che il RUP avrebbe dovuto effettuare qualora fosse stata dichiarata l’applicazione di CCNL differenti.

L’eventuale esito negativo di una verifica di equivalenza può costituire ulteriore elemento di valutazione, fermo restando che la decisione finale è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante e deve essere assunta alla luce dei parametri fissati dall’art. 98 del Codice dei contratti pubblici.