Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

Con la circolare INPS 19 maggio 2025, n. 92, l’Istituto comunica i nuovi livelli di reddito e gli importi mensili dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. La circolare, inoltre, specifica che dal 1° marzo 2022 i nuovi livelli di reddito familiare riguardano solo i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo
familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2025, risulta pari allo 0,8 per cento.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico
prevedendo, all’articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (assegno per il nucleo familiare). Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS, Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni

L’INPS, con la Circolare n. 27 del 18 febbraio 2022, comunica gli importi aggiornati per il 2022 relativamente alle prestazioni assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Gli importi sono stati aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
A decorrere dal 1° marzo 2022, con l’abrogazione dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio

Assegno per il nucleo familiare
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro. Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.

Assegno di maternità
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION