Contratto misto di concessione e appalto, si applica la disciplina dei settori ordinari

Con il Parere in funzione consultiva n. 56, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, l’ANAC interviene sul regime giuridico dei contratti misti che combinano elementi di concessione e di appalto pubblico, offrendo un chiarimento interpretativo di particolare rilievo per le stazioni appaltanti.

Il principio affermato dall’Autorità è netto: la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti nei settori ordinari trova applicazione solo quando la componente riconducibile all’appalto pubblico raggiunga o superi la soglia di rilevanza europea indicata dall’articolo 14 del d.lgs. 36/2023. Diversamente, qualora tale componente sia di valore inferiore alla soglia, il contratto misto resta assoggettato alla disciplina propria delle concessioni, contenuta nel Libro IV, Parte II, del Codice, con conseguente applicazione, per gli affidamenti sotto soglia, dell’articolo 187.

Il parere trae origine dalla richiesta formulata da un Consiglio regionale del Nord Italia, che aveva avviato sul MePA una trattativa diretta per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti, nonché di erogatori d’acqua comprensivi della fornitura di bombole di CO₂, per un importo complessivo inferiore a 140.000 euro.

La stazione appaltante aveva qualificato l’operazione come contratto misto, ravvisando:

  • una componente di concessione di servizi, relativa all’installazione e gestione dei distributori automatici;
  • una componente di appalto, riferita all’installazione e gestione degli erogatori d’acqua con fornitura di CO₂.

Nonostante tale qualificazione, l’amministrazione aveva ritenuto applicabile la disciplina dell’appalto, procedendo mediante affidamento diretto. Un operatore economico ha tuttavia contestato tale impostazione, sostenendo che l’oggetto prevalente fosse riconducibile alla concessione e che, pertanto, dovesse essere applicata la procedura negoziata prevista dall’articolo 187 del Codice.

Nel dirimere la questione, l’ANAC richiama il criterio generale secondo cui, nei contratti misti contenenti elementi di concessione di servizi e di contratto di forniture, l’oggetto principale deve essere individuato in base al valore stimato più elevato delle prestazioni considerate. La lettura coordinata dell’articolo 14, comma 21, e dell’articolo 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 conduce dunque a ritenere che la disciplina degli appalti nei settori ordinari operi soltanto se la componente di appalto superi la soglia pertinente.  In caso contrario, il contratto conserva la natura di concessione e resta regolato dalle disposizioni del Libro IV del Codice, con applicazione delle specifiche modalità di affidamento previste per le concessioni sotto soglia.

Il chiarimento dell’ANAC assume rilievo sistematico, poiché ribadisce la centralità del criterio del valore economico della prestazione prevalente nella qualificazione dei contratti misti e contribuisce a delimitare l’ambito di utilizzo dell’affidamento diretto negli scenari in cui coesistano modelli negoziali differenti. Ne deriva un rafforzamento delle garanzie di corretta qualificazione giuridica dell’affidamento e, più in generale, della coerenza applicativa del d.lgs. 36/2023 nel settore delle concessioni di servi

Anac, inserimento attività smaltimento in discarica nell’ambito di appalto lavori

Con la delibera n. 962 de 11 novembre 2020 l’Autorità ha approvato l’atto di segnalazione n.9/2020 concernete la disciplina degli oneri di conferimento in discarica nell’ambito di un appalto di lavori e la disciplina dei sistemi telematici di affidamento dei contratti di forniture e servizi.
Più precisamente l’Autorità ha segnalato, con riferimento alla prima questione trattata, l’opportunità di inserire le attività di smaltimento in discarica nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto, unitamente alle attività di trasporto dei rifiuti medesimi, contrariamente a quanto previsto nella bozza di Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici; con riferimento alla seconda tematica trattata, l’opportunità di coordinare le disposizioni del predetto Regolamento con le previsioni della normativa di rango primario e segnatamente con gli articoli 29, 44, 80 e 213 del decreto legislativo n. 50/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION