Riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza di impegno contabile, anche in presenza di previo accantonamento

Con deliberazione n. 160/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, trattandosi, quest’ultimo, del solo meccanismo di sanatoria contabile previsto nel caso di violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di aver stipulato una convenzione – previamente e regolarmente approvata dall’Amministrazione comunale – con un’associazione per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali, prevedendo un mero rimborso spese in favore di quest’ultima. Tale convenzione, tuttavia, non è stata seguita dalla formale adozione di un impegno di spesa da parte del responsabile finanziario competente. Nello stesso esercizio finanziario di riferimento, l’Ente ha accantonato in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma corrispondente alla spesa massima prevista dalla convenzione. Ciò posto, il Comune chiede se sia possibile, qualora l’associazione richieda il rimborso pattuito, procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza dover ricorrere alla formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Nel caso prospettato, la spesa relativa al rimborso previsto dalla convenzione non risulta essere stata oggetto di un formale impegno contabile. Ciò configura una violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL. In simili evenienze, il Testo Unico prevede un peculiare meccanismo di sanatoria contabile: l’art. 194, comma 1, lettera e) TUEL consente infatti agli enti locali di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente».

La mera previsione di un accantonamento contabile a bilancio o a rendiconto, ancorché effettuata in via prudenziale, non equivale né surroga l’adozione di un formale impegno di spesa o di altro atto autorizzatorio da parte degli organi competenti. La giurisprudenza contabile ha chiarito che la presenza o assenza di un accantonamento finanziario non è elemento decisivo per stabilire se ci si trovi in presenza di un debito fuori bilancio, costituendo piuttosto uno strumento contabile per garantire la copertura delle obbligazioni potenziali .

 

La redazione PERK SOLUTION