Con l’orientamento applicativo 36909, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di destinare a finalità di welfare le risorse aggiuntive pari allo 0,80% riferito ai segretari comunali e provinciali dell’anno 2021 a decorrere dal 1/1/2024del monte salari 2021, previste dall’articolo 40, comma 1 del CCNL 2022-2024. Tali risorse vanno considerate alla stessa stregua degli incrementi contrattuali dei Fondi risorse decentrate previsti dai contratti collettivi nazionali; infatti, si tratta di risorse poste a carico del rinnovo contrattuale nazionale, le quali vanno obbligatoriamente stanziate e destinate senza soggiacere ai limiti di cui all’art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017.
L’Aran chiarisce che tali risorse possano essere destinate in tutto o in parte anche ad welfare per espressa previsione dell’art. 40 del CCNL area FL siglato il 23.02.2026. La destinazione è decisa dall’ente, fermo restando che i criteri dei piani di welfare in base ai quali attribuire lo stanziamento dedicato a welfare formano oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett.d) del suddetto CCNL. La scelta di destinare le risorse al welfare è rimessa all’ente. Si tratta di una competenza che rientra nell’autonomia organizzativa e gestionale dell’amministrazione, la quale può valutare, in relazione alle proprie esigenze e priorità, se e in quale misura attivare interventi di welfare a favore del personale. Tuttavia, tale autonomia non è priva di vincoli: i criteri di definizione dei piani di welfare devono essere oggetto di contrattazione integrativa, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera d), del medesimo CCNL. Ne deriva un modello decisionale articolato, in cui la determinazione delle risorse è un atto unilaterale dell’ente, mentre le modalità di distribuzione e utilizzo richiedono il coinvolgimento della parte sindacale.
Le somme erogate sotto forma di welfare non possono essere correlate alla valutazione del segretario. Tale esclusione si fonda su un principio ormai consolidato: a differenza di quanto avviene nel settore privato, nell’ambito della pubblica amministrazione non è consentita la conversione dei premi di risultato in prestazioni di welfare. Di conseguenza, il welfare mantiene una natura distinta rispetto agli strumenti incentivanti legati alla performance e non può essere utilizzato come leva premiale individuale.

