Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate riscosse, anche con modalità diverse dal contante

Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA, etc.). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con deliberazione n. 220/2025, ribadendo, altresì, che l’agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.

I conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera del Governo al Documento Programmatico di Finanza Pubblica

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 142 del 3 ottobre 2025, ha approvato il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP_2025).

Lo scenario programmatico conferma l’andamento dell’indebitamento netto previsto dal Piano strutturale di bilancio (PSB) e ribadito nel Documento di finanza pubblica (DFP) dello scorso mese di aprile (2,8% per l’anno 2026, 2,6% per l’anno 2027 e a 2,3% per l’anno 2028) e consente di rispettare il percorso della spesa netta concordato a livello europeo in quanto è coerente con la traiettoria. Il rapporto deficit prodotto interno lordo (PIL) si attesta per il 2025, al momento, al 3% mentre il PIL 2025 allo 0,5%.

Nel documento si dà anche conto dell’incremento dello 0,15% nel 2026, di 0,3 % nel 2027 e di 0,5 nel 2028 da destinare alle spese della difesa. Tale incremento è subordinato all’uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo, alla luce del profilo dell’indebitamento previsto da tale documento. Il tasso di crescita del valore del PIL programmatico si attesta per il 2026 allo 0,7%; nel 2027 allo 0,8%; nel 2028 allo 0,9%. Il tasso di crescita tendenziale risulta pari allo 07% nel 2026 e nel 2027 e allo 0,8% nel 2028. Tali dati si basano su stime assai prudenziali che allo stato risentono anche del contesto geopolitico internazionale.

Il debito del DPFP si attesta su valori inferiori al PSB (dove era pari al 137,8 nel 2026) e, in termini programmatici, in riduzione anche rispetto a quelli tendenziali del documento di primavera. Tale indicatore inizia a ridursi già nel 2027 e si attesta nel 2028 a un valore pari al 136,4 quando verrà meno l’effetto del superbonus. Inoltre, con la manovra si darà luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale. Al fine di dare continuità agli interventi approvati dal Governo, saranno previste specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese e a garantirne la competitività. Si procederà nel percorso di incremento delle misure a sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro.

Concorre al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate e di interventi sulla spesa; questi ultimi tengono conto del monitoraggio compiuto e dell’adeguamento dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Le misure che saranno introdotte faranno seguito alla manovra dello scorso anno, che ha reso strutturali quelle relative alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, le missioni internazionali, il rinnovo dei contratti pubblici e ha finanziato, in misura rilevante, il livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale e ha previsto la costituzione di fondi per gli investimenti e per la ricostruzione.

Nel Documento è anche indicato, in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari approvate lo scorso 17 e 18 settembre, l’elenco dei collegati alla manovra.

Consigliere comunale anche amministratore di società, rischio conflitto di interessi

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio del 23 settembre 2025, l’ANAC ha affrontato un caso di conflitto di interessi tra funzione istituzionale e ruolo economico-privato. La vicenda riguarda un Consigliere comunale che, contemporaneamente, riveste la carica di Amministratore Unico e Socio di un operatore economico partecipante a una procedura di concessione bandita dal medesimo Ente locale. A rendere ancor più evidente l’intreccio di posizioni è il fatto che il consigliere abbia presentato personalmente l’offerta a nome della società, partecipando così in prima persona a un procedimento amministrativo promosso dal Comune di cui è componente.

Secondo ANAC, tale situazione pone in modo chiaro una potenziale sovrapposizione di interessi tra il ruolo pubblico e quello privato. Il conflitto di interessi, spiega l’Autorità, si configura quando l’amministratore pubblico è portatore di interessi personali, economici o patrimoniali in grado di incidere, anche solo potenzialmente, sulla correttezza e imparzialità delle decisioni adottate nell’esercizio delle proprie funzioni.

ANAC ribadisce che, in casi simili, il consigliere comunale deve astenersi da ogni partecipazione alle fasi della procedura, anche se non direttamente deliberative. L’obbligo di astensione, di natura eminentemente preventiva, mira a evitare che la posizione personale dell’amministratore possa condizionare, anche indirettamente, il processo decisionale o creare disparità tra i concorrenti.

“Il vincolo dell’astensione opera in via assoluta, anche in presenza di un conflitto solo potenziale, al fine di tutelare la serenità di giudizio e l’imparzialità dell’azione amministrativa.” L’obbligo trova piena applicazione ogniqualvolta sussista una correlazione diretta e immediata tra l’interesse privato del titolare della carica e l’oggetto della decisione amministrativa, anche se la competenza formale all’adozione del provvedimento è in capo ad altri organi.

L’Autorità richiama inoltre un principio consolidato: non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi ha parte, diretta o indiretta, in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune. Questo divieto si estende anche ai soci e amministratori di imprese che partecipano a gare o concessioni bandite dall’Ente, comprese quelle relative a beni pubblici che comportino vantaggi economici significativi.

Nel caso esaminato, la concessione di un locale pubblico da parte del Comune rientra potenzialmente nell’ambito dell’art. 63 TUEL, in quanto idonea a generare benefici patrimoniali per il soggetto partecipante. La circostanza che l’interessato abbia presentato personalmente l’offerta costituisce, secondo ANAC, un elemento che rafforza la connessione diretta con la procedura e quindi la rilevanza del conflitto.

 

La redazione PERK SOLUTION