Cassazione: determinazione della base imponibile per aree e fabbricati classificati F/3 (unità in corso di costruzione) e F/2 (unità collabenti)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21749, depositata il 29 luglio 2025, chiarisce che gli immobili in costruzione (F/3) sono tassati sul valore dell’area edificabile, mentre le unità collabenti (F/2) non sono tassabili né come fabbricati né come aree, salvo demolizione. La vicenda trae origine da avvisi di accertamento per IMU e TASI relativi agli anni 2014-2015, emessi da un Comune nei confronti di due contribuenti su immobili censiti nel catasto edilizio urbano in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) e F/2 (“unità collabente”).

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dei contribuenti affermando quanto segue: “La tassazione, ai fini IMU, di un immobile soggetto a ristrutturazione edilizia (ex art. 3 co.1 lett. d) del c.d. TUE, D.P.R. 380/2001) o collabente, viene disciplinata dall’art. 13, comma 3 del D.L. 201/11, che richiama le regole Ici dell’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 504/92. L’Imu va applicata sul valore dell’area di sedime dei lavori di ristrutturazione, considerata a tutti gli effetti come area edificabile. Sono edificabili, quindi, per definizione, le aree di sedime di fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione”.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del Comune, chiarisce che per gli immobili F/2 (unità in corso di costruzione), la qualificazione di “fabbricato” richiede iscrizione (o obbligo di iscrizione) con rendita; l’F/3 è un classamento fittizio (privo di rendita) e non esprime autonoma capacità contributiva. Ne deriva che l’imposta colpisce solo l’area edificabile, ai sensi dell’art. 5, co. 6, D.Lgs. 504/1992 (valore venale del suolo), senza computare un inesistente “valore del fabbricato in corso d’opera ai fini della rendita.

L’immobile F/2 (unità collabenti) denota un immobile fatiscente e privo di rendita (art. 3, co. 2, lett. b, DM 28/1998): non è imponibile come fabbricato. Non è imponibile neppure come area edificabile, salvo l’ipotesi di demolizione che restituisca autonomia all’area: da quel momento il suolo diventa imponibile come area edificabile, fino alla ricostruzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Canoni demaniali marittimi: il Mit comunica le tabelle aggiornate 2025

Anci comunica che con la nuova Circolare del 25/08/2025 Prot. n. 8569 – che fa seguito a quella dell’11.08.2025 prot. n. 8376, il MIT trasmette le tabelle aggiornate degli importi unitari dei canoni demaniali che, per comodità ed uniformità di calcolo, vengono condivise in formato .pdf .xlsx. Queste informative sono state diramate anche in risposta ai numerosi solleciti da parte di ANCI, che come è noto da tempo aveva richiesto al MIT di procedere con l’adozione del decreto annuale per consentire ai Comuni di calcolare i canoni demaniali marittimi per l’anno 2025, che vanno pagati entro il 15 settembre.
Come si evince dalle tabelle allegate, per il settore turistico ricreativo, dal 1 aprile 2025 è stato applicato l’aumento del 10%  di cui all’art. 4, comma 11, della legge n. 118/2022, quindi la misura minima del canone applicabile – per i mesi di riferimento aprile/dicembre 2025 – ammonta a € 3.524,98633. Per i primi 3 mesi del 2025 invece il valore di riferimento è pari ad euro € 3.204,53303, quindi, come viene riportato in nota nella circolare MIT a titolo esemplificativo, la misura minima del canone applicabile a una concessione turistico-ricreativa per il corrente anno 2025 (1 gennaio/31 dicembre 2025) sarà di € 3.444,87299.
Come già evidenziato più volte, Anci sta continuando a sollecitare implementazione del SID “Il portale del mare” per facilitare le operazioni di calcolo, ma al  momento non è nota la tempistica (fonte Anci).

Tabelle canoni 2025

 

La redazione PERK SOLUTION