Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali: nuovi codici IBAN e pagamenti informatici

Nel segnalare come, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano variati i codici IBAN relativi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato, si riportano, in allegato, i nuovi codici collegati al capitolo n. 2442, afferente la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali:

Nuovi codici IBAN cap. 2442

 

La redazione PERK SOLUTION

Riaperta la procedura per la certificazione del contributo indennità amministratori 2023

La procedura di certificazione riguardante il contributo per la copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario  verrà riaperta fino alle ore 12 del 3 marzo 2025. Lo ha deciso il Ministero dell’interno a seguito segnalazione di enti che hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

I comuni potranno procedere alla modifica della certificazione riportando gli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito ed indicando l’ammontare del contributo non utilizzato risultante dalla certificazione. Al termine di tale procedura, la somma erroneamente versata dovrà essere richiesta alla Direzione centrale della finanza locale, producendo apposita istanza con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), evidenziando la differenza tra l’importo versato (risultante dalla quietanza in allegato) e l’importo del contributo non utilizzato.

Pertanto il rimborso delle somme erroneamente versate verrà eseguito a cura dell’Ufficio Territoriale di Governo competente, mediante assegnazioni di fondi a valere sullo stanziamento del capitolo 2965 “Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. I versamenti effettuati erroneamente su altri capitoli di entrata dovranno essere sanati dagli enti stessi mediante operazioni di storni di quietanza per il tramite dei propri tesorieri.

Infine i versamenti effettuati tramite tesorerie provinciali dello Stato diverse da quelle territorialmente competenti non necessitano di alcuna correzione.

Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento sempre entro le ore 12 del 3 marzo 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

No all’esclusione automatica dalla gara per impresa condannata con sanzione interdittiva non esecutiva

Anac, con parere di precontenzioso n. 9 approvato dal Consiglio di Anac del 14 gennaio 2025, ha evidenziato che in caso di sentenza di condanna non definitiva, con sanzione interdittiva non esecutiva, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica dell’operatore economico. Deve, invece, valutare il reato-presupposto a cui è stato condannato in via non definitiva l’operatore economico nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 98 del codice. Spetta, inoltre, in via esclusiva alla stazione appaltante valutare le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico.

Nel caso di specie, l’ente istante ha chiesto se la presenza di una sentenza di condanna non definitiva con applicazione di una sanzione interdittiva (della durata di due anni) comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, oppure se deve essere valutata discrezionalmente dalla stazione appaltante.

L’Autorità che nel caso in cui venga irrogata con sentenza sia necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall’art. 650 c.p.p., dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall’art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche)”. La stazione appaltante deve valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Differito al 30 marzo 2025 il termine di adozione del Piao

Per i soli enti locali è differito al 30 marzo 2025, dal 31 gennaio, il termine ultimo per l’adozione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) e della sezione relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza.

È quanto stabilito nel comunicato del Presidente Anac del 30 gennaio 2025, tenuto conto del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 per gli enti locali, che è stato disposto con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2024.

Il Comunicato specifica che rimane fissato a domani, 31 gennaio 2025, il termine per le altre amministrazioni e gli enti tenuti all’adozione del Ptpct (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza), rammentando a tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piao la necessità di predisporre, nello stesso Piano, la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il termine per l’adozione del Piao 2025-2027, esclusi gli enti locali, rimane il 31 gennaio.

Resta fermo che per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti c’è la possibilità, dopo la prima adozione, di confermare nel triennio – con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo – lo strumento programmatorio adottato nell’anno precedente, con l’obbligo in ogni caso di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

 

La redazione PERK SOLUTION