Canone patrimoniale, criteri per l’applicazione delle tariffe di base giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), con riferimento ai criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera in caso di frazionamento a ore.
Al riguardo, il Dipartimento ritiene che la soluzione aderente al dettato normativo sia quella di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9, fondandosi la stessa sulla base della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che giova di seguito riportare:

  • comma 842, secondo cui la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:

  • comma 843, il quale disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Tale ultima disposizione, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. A maggior chiarimento di quanto sin qui illustrato, il Dipartimento riporta il seguente esempio, calcolato sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842:
€ 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47
Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni bis, la nota dell’ANCI

L’ANCI ha pubblicato una nota sintetica Anci sulle norme di particolare interesse per i Comuni contenute nel D.L.
25 maggio 2021, N. 73- cd Sostegni bis, come approvato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Tra le misure, il differimento della Tari, il fondo rilancio attività turistiche, il fondo per i Comuni in dissesto e le disposizioni per il trasporto pubblico locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION