Riforestazione urbana, tempo fino al 20 luglio per la presentazione dei progetti

Il Ministero della Transazione Ecologica rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico sul “Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana” (come previsto dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2020), con il quale è stato avviato il finanziamento del programma che ha ad oggetto la messa a dimora di alberi, compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, nonché la manutenzione successiva all’impianto.
Sono stati stanziati euro 18 milioni per l’anno 2021 per finanziare le proposte progettuali che verranno presentate dalle città metropolitane. Ciascuna città metropolitana, può presentare fino ad un massimo di 5 progetti, che redige o seleziona tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area oggetto dell’intervento, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria.
Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle zone interessate dalle procedure di infrazione. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte scade alle ore 12.00 del 20 luglio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Limiti all’ammissibilità dell’aspettativa per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altre PA

Non sussiste alcun diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali. L’amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspettativa prevista dal comma 5 dell’articolo 110 TUEL potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative. È quanto ribadito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune che chiede di sapere se sia tenuto a concedere l’aspettativa di cui all’articolo 110, comma 5, del TUEL, per la durata di un incarico conferito ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, ovvero se la sua fruizione sia comunque subordinata alla previa valutazione delle esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato che, ove ritenute prevalenti, potrebbe indurre la stessa a negarla o differirla.
A tale conclusione si perviene sulla base di una lettura sistematica del medesimo comma 5 dell’articolo 110 che, nell’introdurre un regime giuridico precedentemente non contemplato, ne prescrive l’obbligatorietà allo scopo di consentire la coesistenza di un contratto stipulato in base a tale disposizione in costanza di altro rapporto con la pubblica amministrazione, senza fornire tuttavia prescrizioni in ordine ad un eventuale affievolimento nell’esercizio dei poteri datoriali dell’amministrazione chiamata a disporre l’aspettativa. Del resto, una diversa chiave di lettura della locuzione utilizzata dal legislatore (… “i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa…”), secondo cui in questi casi l’amministrazione di appartenenza potrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente interessato di fruire dell’aspettativa, non appare condivisibile. Infatti, sul punto, occorre tener presente la ratio della norma che è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del più volte citato articolo 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere l’aspettativa de qua.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spetta all’ente la decisione sulla riammissione al servizio del dipendente dimissionario

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni volontarie presentate da un proprio dipendente, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato con “quota 100”, di cui all’articolo 14 del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha evidenziato che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione valutare l’opportunità della riammissione in servizio del proprio dipendente che ne abbia fatto richiesta, dovendo prevalere l’ottica del buon andamento, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica.  Il Dipartimento ricorda che l’art. 1231 della disciplina della cessazione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione, di cui al Dpr 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” – nel disciplinare la possibilità per l’impiegato di essere riammesso in servizio e, quindi, riconoscendogli la possibilità di farne richiesta – demanda al parere dell’organo di governo dell’amministrazione la valutazione dell’ammissione della domanda, anche in considerazione della disponibilità nell’organico, a cui comunque è vincolata la riammissione stessa. Anche i contratti del comparto Regioni ed Enti Locali si sono occupati di tale istituto specificando, all’articolo 26 del CCNL del 14 settembre 2000, che il dipendente che si è dimesso può fare istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse. Nella previsione contrattuale, come anche specificato dall’ARAN nei propri orientamenti applicativi, la riammissione in servizio non costituisce un diritto per l’ex impiegato, dovendo l’amministrazione agire nella preminente considerazione dell’interesse proprio, ferma la disponibilità del corrispondente posto in organico.  Il dipendente che ha formulato le dimissioni volontarie può presentare, quindi, domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in capo all’amministrazione la valutazione circa l’accoglimento o meno della richiesta. La valutazione dell’amministrazione, pur nell’ampia discrezionalità ad essa riconosciuta, dovrà comunque essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION