DL Sostegni, le misure in materia di trasporto pubblico locale

Ulteriori 800 milioni alle aziende del trasporto pubblico locale e regionale per compensare i mancati ricavi a seguito delle restrizioni negli spostamenti e nella capienza massima dei mezzi di trasporto durante la pandemia; 20 milioni in più per agevolare l’uso di taxi e servizi ncc (noleggio con conducente) dalle persone con mobilità ridotta o appartenenti a fasce economicamente deboli. Queste le principali misure contenute, rispettivamente, all’art. 29 e 34 del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, c.d. “Decreto Sostegni”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021.
Gli 800 milioni per le aziende del trasporto pubblico locale e regionale si aggiungono alla cifra di oltre un miliardo già stanziata per le medesime finalità nei precedenti provvedimenti e nella legge di bilancio. Nel complesso al settore sono state quindi attribuite risorse pari a 1,8 miliardi per indennizzi legati alle misure di contenimento del Covid.
Per aiutare le persone con mobilità ridotta e con una patologia accertata o appartenenti a categorie economiche deboli residenti nei Comuni capoluogo delle Città Metropolitane e nei capoluoghi di Provincia, il decreto prevede l’incremento di 20 milioni di euro del fondo istituito dall’articolo 200-bis del DL Rilancio, destinato alla erogazione di voucher (c.d. buono viaggio), pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio effettuato a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Si prevede, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2021 del periodo entro cui sono utilizzabili tali buoni viaggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Codice di Giustizia contabile 2021 e le rassegne giurisprudenziali in materia

È disponibile sul sito istituzionale della Corte dei conti la pubblicazione:
– del “Codice di giustizia contabile – edizione 2021”, recante la modifica apportata dal D.L. n. 137/2020 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, in LP n. 176/2020 del 18.12.2020, entrato in vigore il 25/12/2020, comprensivo delle Note esplicative delle modifiche legislative intervenute nel tempo, dell’Indice analitico alfabetico aggiornato e delle Tabelle riassuntive dei soli articoli novellati;
completamento delle rassegne giurisprudenziali – anno 2020 (C.d.c., SS.RR., sent. n. 46/2020/RIS; C.d.c., SS.RR., ord. n. 7/2020/RCS; Cass., SS.UU., sent. n. 28975/2020; Cass., SS.UU., ord. n. 24899/2020).

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

 

Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province per l’anno 2021

Con comunicato del 22 marzo 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Finanza Locale – informa che è stato firmato l’8 marzo 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente la “Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2021”.
L’importo annuo lordo del Fondo ammonta, come per gli anni precedenti, a 1.046.917.823,00 euro, corrispondente alle quote di gettito tributario derivanti dalla c.d. compartecipazione provinciale all’IRPEF in misura pari ai trasferimenti erariali soppressi nonché alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, sul quale sono state operate riduzioni in applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 183, della legge n.191 del 2009, dall’articolo 9 del decreto-legge n.16 del 2014 e dall’articolo 16, comma 7, del decreto-legge n.95 del 2012.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI: omesso invio dell’avviso di pagamento e obblighi del contribuente

In materia di TARI il contribuente che non abbia ricevuto l’avviso di pagamento è comunque tenuto ad attivarsi al fine di garantire la tempestività del pagamento. Di conseguenza l’omissione dell’invio dell’avviso di pagamento non dispensa il contribuente dal pagamento del tributo alle scadenze previste. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR per la Liguria (sentenza del 14/01/2021 n. 32) che, accogliendo i motivi di appello dell’Ufficio, hanno ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie i giudici della CTP, basandosi sull’art. 34, comma 3, del regolamento TARI del Comune, avevano, invece, escluso la colpa del contribuente nel mancato versamento del tributo e di conseguenza non lo avevano ritenuto passibile di sanzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION