Indennità di funzione spettante al sindaco di un Comune nato da una fusione

La determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali di un Comuna nato a seguito di fusione andrà effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell’individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. L’eccezione indicata dall’articolo 156 del TUEL per gli enti di nuova istituzione – utilizzo del dato dell’ultima popolazione residente disponibile – trova applicazione laddove non vi sia un penultimo anno di riferimento per il calcolo della popolazione residente. È questa in sintesi la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla determinazione dell’indennità di funzione dovuta al Sindaco di un comune istituito, a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito della fusione tra tre comuni.
Già con precedente nota n. 689 del 19/01/2021, il Ministero ha avuto come di osservare che il TUEL individua, per diversi fini, una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dall’articolo 156. Tale articolo, che al comma 1 prevede, in via generale, le classi demografiche di riferimento, stabilisce, al comma 2, che “le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura […] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”.
Con specifico riguardo alla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che “il criterio della “… popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente…” di cui all’art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori” (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).
Dunque, la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione – la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall’ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento (Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR; Sez. Campania deliberazione n. 7/2015/PA; Sez. Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR; Sez. Piemonte deliberazione n. 94/2018/PAR).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rideterminazione del limite al trattamento accessorio in caso di errata quantificazione del fondo

Qualora emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili del fondo che ne abbia causato una sottostima, è ragionevole ritenere che l’Ente, sussistendone la copertura finanziaria, possa calcolare nell’esercizio in corso la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo corretto, rapportandola al corrispondente importo che sarebbe stato erogabile nel 2016, con le adeguate correzioni riguardanti le risorse stabili e sussistendone a quel tempo la capacità di bilancio. Detto importo dovrà essere successivamente adeguato, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, “in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Ciò consentirebbe all’ente di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi. Ovviamente l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato una errata sottostima dovrà essere posto in capo all’ente, quale imprescindibile condizione proprio al fine di ripristinare il rispetto del limite, come correttamente rideterminato, impresso dal Legislatore del 2017 attraverso il disposto dell’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 quale strumento di contenimento della spesa di personale. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 37/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Oneri economici a carico del Comune per il servizio di trasporto dello studente disabile

Il servizio di trasporto dello studente disabile rientra nell’ambito del diritto all’istruzione e non in quello dell’assistenza socio-sanitaria, con la conseguenza che sulla famiglia dello studente  medesimo non incombe un onere di contribuzione mentre ricade sulla amministrazione comunale lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico al fine di garantire l’immediato e tempestivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione. Tale servizio deve essere reso a titolo gratuito in conformità con l’art. 28, comma 1, l. n. 118/1971 ed il principio del divieto di discriminazione di cui agli artt. 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È quanto sancito dal Consiglio di Stato, sez. I, con sentenza 15 marzo 2021, n. 403.
La Sezione ha ricordato che il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, di cui il diritto all’integrazione scolastica costituisce parte integrante, ha il suo fondamento nell’art. 34 Cost., al pari di quello delle persone normo-dotate. Esso è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità per il legame esistente tra il principio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., ed il diritto all’istruzione, di cui all’art. 34 Cost.
L’integrazione scolastica delle persone con disabilità costituisce fattore fondamentale dello sviluppo della personalità e trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 38 Cost. (Corte cost. n. 215 del 1987, ribadito di recente nella sentenza n. 83 del 2019). Essa richiede adattamenti sia logistici che didattici alla singola persona con disabilità, attraverso la definizione di percorsi educativi individualizzati che riflettano le difficoltà specifiche di ciascuno studente e le caratteristiche del gruppo in cui l’inserimento deve essere realizzato (Cons. Stato, sez. VI, n. 2023 del 2017; id. n. 758 del 2018; Corte Europea dei diritti dell’uomo, Cam c. Turchia, 23 febbraio 2016, in particolare paragrafi 65 e 66).
Tali diritti hanno avuto pieno riconoscimento anche sul piano europeo nell’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, nell’art. 2 del Primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, primo comma, nell’art. 15 della Carta Sociale Europea (G.I. c. Italia, Corte Europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, 10 settembre 2020). Il trasporto con le sue specifiche caratteristiche legate alla particolare disabilità motoria del minore è indispensabile a garantire la realizzazione del diritto all’istruzione. La circostanza che il minore disabile fruisca presso l’istituto anche di prestazioni sanitarie riabilitative non modifica la natura del trasporto che rimane scolastico. Pertanto, non è corretto sostenere che il diritto al trasporto scolastico debba essere garantito nella misura delle risorse disponibili e comunque nell’ambito del vincolo della parità di bilancio del Comune. La pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap, accertato ai sensi della l.n. 104 del 1992, assume la consistenza di diritto soggettivo, rientrando in quel “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati” (come su individuato dalla Consulta), che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione. Il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all’istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d’altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell’organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2320 del 2017; id., sez. V, n. 809 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION