Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla Finanza Locale in materia di versamento oneri previdenziali agli amministratori locali

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locale ha emanato l’atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell’art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86  TUEL, nella specie “liberi professionisti”.

La disposizione di cui al citato comma 2 ha fatto registrare due diversi orientamenti, l’uno della magistratura contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. n. 21/2019/PAR), l’altro della Corte di cassazione (ord. n. 24615/2023). Secondo l’orientamento della Corte dei conti, l’art. 86, comma 2, TUEL troverebbe applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori, se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli, se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di espletamento del mandato amministrativo). Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, “per i liberi professionisti  impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione; la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un
mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”.

Nel merito, l’Osservatorio ha evidenziato che “Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.

 

La redazione PERK SOLUTION

È spesa d’investimento l’assunzione di mutuo per far fronte all’escussione di garanzia prestata dal Comune

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2024/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 250/2024/QMIG, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha enunciato il principio di diritto per il quale “È da considerare spesa d’investimento quella dovuta all’escussione di una fideiussione a seguito dell’inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l’esecuzione di un’opera pubblica”.

La fattispecie riguarda il rilascio di una garanzia fideiussoria alla Società concessionaria, affidataria in concessione dell’intervento di riqualificazione dell’area della Cittadella dello sport, comprensivo del rifacimento della piscina e della gestione degli impianti sportivi ivi allocati. L’Ente, in ragione del mancato pagamento da parte della Società di 3 rate semestrali di mutuo, è stato escusso dall’Istituto per il Credito Sportivo ed ha, pertanto, dichiarato la decadenza della Società dalla concessione e manifestato all’ICS la volontà di adempiere alla propria obbligazione. L’Ente ha, quindi, deliberato il pagamento diretto di una quota parte del debito residuo; ha, altresì, deliberato di contrarre un nuovo mutuo con l’ICS, ai sensi dell’art. 3, commi 17 e 18, lett. h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da somministrare in un’unica soluzione, e di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della Società.

La Sezione ricorda che nell’ambito dell’adeguamento alla disciplina relativa all’armonizzazione contabile è stata
anche effettuata una modifica dell’art. 3 della legge n. 350/2003, relativa alla definizione di «indebitamento» e di «investimenti». In forza di tale intervento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene rivisto il disposto dei commi 17 e 18 (art. 75, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 118/2011, nel testo introdotto dalla lettera aa) del d.lgs. n. 126/2014) e precisate, tra l’altro, le condizioni per i «trasferimenti in conto capitale». In particolare, il comma 17 dell’art. 3, della citata legge è stato, tra l’altro, modificato per precisare che, dal 2015, le garanzie possono essere rilasciate solo a soggetti destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito per le finalità stabilite dal comma 18 e che costituisce indebitamento anche il residuo debito garantito dall’ente a seguito dell’escussione definitiva della garanzia, o dopo tre annualità consecutive di escussione, mantenendo il diritto di rivalsa verso il debitore originario.

Inoltre, le lettere g) e h) del comma 18, dell’art. 3, della legge n. 350/2003 sono state modificate per evitare che i «trasferimenti in conto capitale» possano essere automaticamente qualificati come investimenti. In particolare, in forza della introduzione della nuova formulazione delle lettere g) e h) del comma 18 dell’art. 3, è stato precisato che tra gli «investimenti» rientrano i «contributi agli investimenti» e i «trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie»: 1) destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni (lett. g); 2) in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, con la condizione che gli investimenti siano retrocessi agli enti committenti alla scadenza della concessione o del contratto di servizio, anche anticipata (lett. h).

Il punto 5.5 del principio contabile precisa, inoltre, che quando un ente subentra al debitore originario di una passività finanziaria, facendosi carico del rimborso, l’operazione è considerata un trasferimento in conto capitale e l’entrata deve essere registrata tra le accensioni di prestiti. Pertanto, sebbene in linea generale non sia consentito contrarre mutui per finanziare debiti, sussista una connessione logica tra la fideiussione rilasciata per
l’investimento – se la stessa è stata prestata nell’assoluto rispetto delle condizioni indicate dall’art. 207 del TUEL – e il mutuo, necessario per estinguere il residuo debito in caso di escussione della garanzia. Di conseguenza, è da ritenere legittima la contrazione di un nuovo debito per estinguere il debito risultante dall’escussione, senza violare l’art. 119 della Costituzione, a condizione che l’opera venga completata (se non lo è ancora) e acquisita al patrimonio dell’ente, in quanto, seppure in modo indiretto, l’assunzione del nuovo mutuo è stata effettivamente finalizzata ad investimento.

Inoltre, l’ente locale che ricorre all’indebitamento per estinguere un debito garantito:
1) deve limitare l’assunzione del mutuo al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora, che rappresenterebbero nuovo indebitamento non giustificato dalle disposizioni sopra richiamate;
2) deve verificare che il nuovo mutuo riduca il valore finanziario totale della passività, facendo ricorso al metodo del valore attualizzato, comparando il valore attualizzato delle rate residue del mutuo originario con quelle del nuovo mutuo;
3) deve, infine, rispettare la previsione dell’art. 10, secondo comma, della legge 10 n. 243/2012, quale parametro interposto dell’art. 119, ultimo comma, Cost., in forza del quale il piano di ammortamento della operazione di indebitamento non può avere una durata superiore alla vita utile dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane 2021-2023

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 13/SEZAUT/2024/FRG, la “Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2021-2023”, che esamina, tra l’altro, i rendiconti di 7441 enti (di cui, 7343 Comuni), presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, e riferiti al biennio 2021-2022.

Nel 2023, superati gli effetti recessivi pandemici, la finanza locale ha intrapreso un percorso di crescita, con una ripresa delle entrate e del sostegno agli investimenti, soprattutto in conseguenza dell’attuazione del PNRR, che coinvolge significativamente gli enti locali, in uno scenario complessivo di finanza pubblica che vede un miglioramento dell’indebitamento, seppur in misura inferiore a quanto stimato dal DEF. In prospettiva, la prossima manovra si profila, invece, restrittiva, in virtù dell’avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo legata alla reintroduzione del Patto di Stabilità.

I dati di cassa 2023 (SIOPE) – si specifica nel documento – confermano, sul 2021, l’impulso alla ripresa, con una tenuta dei bilanci dei Comuni e un ampliamento del saldo positivo di cassa. Sul versante degli incassi, la riduzione dei trasferimenti correnti è bilanciata dalla ripresa delle entrate proprie, mentre, sul versante dei pagamenti, a fronte di una riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture per debiti commerciali – non ancora, tuttavia, in linea con l’obiettivo PNRR -, aumentano i pagamenti per le opere pubbliche, legati ai maggiori finanziamenti e alla semplificazione delle procedure di affidamento. In incremento sia gli investimenti fissi lordi, che raggiungono quota 16,3 miliardi circa (+40,3%), a causa soprattutto dei progetti PNRR e dei conseguenti esborsi per cassa (a SAL) in favore dei soggetti appaltatori, sia gli investimenti complessivi, considerati i flussi di cassa del primo semestre 2024, che registrano un +22% sullo stesso periodo dello scorso anno.

I saldi complessivi di competenza dei rendiconti 2022 appaiono in generale miglioramento, con un risultato di amministrazione che, per i Comuni, è ampiamente positivo (56,93 miliardi di euro), segnando una riduzione del disavanzo (2,18 miliardi). Se gli interventi statali – prosegue la magistratura contabile – vengono soprattutto reindirizzati al sostegno alla spesa per acquisto di beni e servizi, a fini compensativi degli effetti dei rincari energetici, sul fronte spesa in conto capitale si registra un aumento del 9,2% per gli impegni e del 19% per il fondo pluriennale vincolato (FPV), la cui dotazione, in tendenziale crescita, non esitando in erogazioni di spesa, ha generato dubbi sulla corretta alimentazione.

Nel complesso, il documento registra un 2022 in avanzo anche per le Province (che chiudono a 325,9 milioni di euro) e per le Città metropolitane (475,8 milioni di euro), con una ripresa delle entrate (+25,3%) e delle spese in conto capitale (+19,4%) soprattutto in termini di FPV. Per tutti gli enti, ad esclusione delle Province, in cui il dato nazionale resta sostanzialmente stabile, lo stock del debito complessivo aumenta lievemente, permanendo una elevata tendenza alla patrimonializzazione.

L’andamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti appare in diminuzione per i Comuni e in decisivo aumento per le Province e le Città metropolitane, in particolare per la quota legata alle sentenze esecutive e agli acquisti di beni e servizi. In crescita gli stanziamenti all’apposito fondo a copertura del debito legato alle soccombenze.
Nell’ultimo triennio – conclude la Corte – il ricorso alle procedure di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale ha subito un’accelerazione nei Comuni, specie di Sicilia, Calabria e Campania, con valori vicini a quelli pre-pandemici; è migliorata, invece, sensibilmente la situazione delle Province (fonte Corte dei conti).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Non è possibile per il Comune effettuare, con oneri a proprio carico, la manutenzione della Caserma dei Carabinieri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 171/2024, in riscontro ad una richiesta di quesito volta ad appurare se il Comune possa erogare un contributo per interventi manutentivi, in via esclusiva o quale forma di compartecipazione, “al fine di consentire la permanenza del Comando “, ha espresso parere negativo per un duplice ordine di ragioni:

  • gli interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme ed altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini sono ammessi di norma nell’ambito di accordi di programma, preferibilmente con altri Comuni limitrofi in quanto le norme che li prevedono rispondono ad ipotesi tipizzate che ne rivelano il connotato di eccezionalità e che ne esclude interpretazioni analogiche o estensive;
  • la decisione comunale di provvedere, con oneri a proprio carico o in compartecipazione, ad interventi manutentivi non può e non deve essere  condizionata dalla dipendenza da tale decisione della permanenza o meno della stazione dei Carabinieri nel territorio.

Secondo la Sezione, la motivazione addotta dal Comune, infatti, dissociando esplicitamente l’intervento di manutenzione che si vorrebbe fare a carico del bilancio comunale rispetto a pur astratte finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, fa sì che, se anche vi fosse una norma di legge che per tali scopi consentisse di finanziare l’intervento oggetto del quesito, una iniziativa così avulsa dalle predette finalità resterebbe comunque priva di causa e non supererebbe un ipotetico vaglio di legittimità.

La permanenza della stazione dei Carabinieri non è di per se parametro sufficiente sul quale misurare il soddisfacimento anche parziale delle finalità di ordine pubblico e sicurezza, sotto altra prospettiva, è ben difficile pensare che le istituzioni preposte a tali funzioni possano subordinare o rivedere le loro valutazioni strategiche – tra le quali la necessità o meno di presidiare un territorio- in base alla sussistenza di un intervento economico posto a carico della comunità locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assegnazioni fondi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023

Nella seduta del 25 luglio 2024 della Conferenza Unificata è stata sancita l’intesa concernente lo schema di decreto, di cui all’articolo 23, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare che individua criteri e modalità di riparto delle risorse di cui all’articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dai Commissari delegati e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità.

Come previsto dall’ultimo periodo del menzionato articolo 23 comma 1-ter, con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

In caso di fabbisogni ammissibili eccedenti le disponibilità finanziarie dal citato articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 104/2023, le risorse saranno distribuite proporzionalmente alle regioni interessate. Le regioni avranno la possibilità di anticipare le somme ai comuni, che dovranno poi restituirle in base agli importi assegnati con il decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Alunni con disabilità: Conferenza Unificata riparto risorse assistenza autonomia e comunicazione

Anci informa che nella seduta di Conferenza  Unificata del 25 luglio 2024 è stata data Intesa ai due schemi di decreto dei criteri di riparto 2024 delle risorse ai Comuni e alle Regioni con relativo elenco dei beneficiari e degli importi. I decreti sono soggetti al controllo della Corte dei Conti e della pubblicazione ne sarà dato Avviso in Gazzetta ufficiale.

Si ricorda che con la legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 210)  il fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità complessivamente di 200 mln rispettivamente in favore dei Comuni  e delle regioni è confluito nel Fondo unico per l’inclusione sociale.
Riparto ai Comuni: 103.684.886,67 mln con decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il MEF, il  Ministro dell’interno e il MIM per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (elenco beneficiari e importi). Anche per questa annualità il contributo sarà ripartito con il criterio adottato negli anni passati ossia in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2023/2024.
Dalle prime elaborazioni di ANCI/IFEL sulla rendicontazione e monitoraggio 2023 emerge che i Comuni sostengono una spesa molto consistente di circa 480 mln a fronte del finanziamento statale di 103 mln; per questo motivo ANCI anche in sede di conferenza ha rappresentato la necessità di un incremento di risorse per le prossime annualità.

Riparto Regioni: 120.829.422,63 mln con decreto Ministro per le disabilità di concerto con  il MEF, Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il MIM e il Ministro dell’interno per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione. Le Regioni provvedono ad attribuire le risorse alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Come lo scorso anno i Comuni e le regioni beneficiarie delle risorse saranno sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione, ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio, la cui individuazione è stata rinviata al decreto del prossimo anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato lo schema di Relazione dei revisori al bilancio consolidato 2023

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, in collaborazione con ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali), rendono disponibile lo schema di Relazione dell’Organo di revisione sul bilancio consolidato per l’esercizio 2023.

A corredo del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione. Per la formulazione del giudizio e l’esercizio delle sue funzioni, l’Organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dallo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti.

Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi e le avvertenze per un’azione di controllo dei revisori completa ed efficace.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte Costituzionale: Anche i Comuni Valdostani devono contribuire alle finanze pubbliche

La Corte costituzionale con la sentenza n. 145/2024 ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione autonoma Valle D’Aosta, dell’art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023, che ha modificato il comma 853 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Il suddetto comma 853, insieme ai precedenti commi da 850 a 852, impone a tutti gli enti territoriali italiani (regioni, province, città metropolitane e comuni), compresi quindi i comuni valdostani, di versare un contributo a favore delle finanze statali in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della necessità di rispettare gli obblighi imposti dall’Unione europea.

Nessun ente territoriale, dunque, può sottrarsi ai propri doveri finanziari nei confronti dello Stato, perché ciò significherebbe aggravare il peso del contributo per gli altri enti. La Valle d’Aosta lamentava di dover pagare illegittimamente due volte il contributo, una in quanto regione e un’altra in qualità di rappresentante dei comuni valdostani, sostenendo che i comuni non dovessero pagare in quanto gli stessi sarebbero, da un punto di vista finanziario, un’unica entità insieme alla Valle D’Aosta e lamentava, altresì, l’assenza della procedura dell’accordo con lo Stato per determinare l’entità del contributo dovuto.

La Corte costituzionale ha però affermato che la Regione Valle d’Aosta è semplicemente il soggetto che per legge ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani, senza che questi ultimi possano essere considerati un tutt’uno con la Regione, cosicché è vero che quest’ultima paga due volte, ma in entrambi i casi correttamente, perché paga quanto da lei dovuto in qualità di regione e quanto dovuto dai propri comuni, dai quali poi potrà farsi rimborsare.

Neppure è violato il principio pattizio perché lo Stato può imporre anche alle regioni a statuto speciale, quale è la Valle d’Aosta, contributi per il risanamento della finanza pubblica, quantificandone l’importo complessivo e rimettendo agli accordi tra gli enti territoriali e lo Stato solo i criteri di ripartizione del contributo per determinare l’importo dovuto da ciascun ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANPR: 50 milioni di euro per aderire allo Stato civile digitale

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato l’Avviso Misura 1.4.4 – Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024), con una dotazione di oltre 49,383.355,20 euro, per consentire una completa digitalizzazione del sistema di stato civile agevolando le comunicazioni tra i Comuni e la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

L’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile è una piattaforma unica e centralizzata, accessibile a tutti i Comuni, che permette di gestire digitalmente tutte le operazioni relative all’iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti nei registri dello Stato Civile e offre l’opportunità di generare digitalmente certificati con piena valenza legale.

Per richiedere i fondi, a partire dal 22 luglio 2024, i Comuni dovranno accedere alla piattaforma PAdigitale2026, selezionare l’avviso “Estensione dell’utilizzo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)” e seguire il percorso guidato che permette la composizione e l’invio della candidatura.

Gli importi, definiti in maniera forfettaria, sono determinati in funzione della classe di popolazione residente: il contributo varia dai 3.928,40 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 25.254,00 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributo di 10mln di euro per i Comuni capoluogo di città metropolitana in risanamento finanziario

Pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 giugno 2024 recante riparto del contributo annuo di euro 10 milioni, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, di cui all’articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2023, n.213, destinato ai comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

 

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