Corte dei conti, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 58/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità  per l’Ente di contrarre mutuo nell’anno 2021 – essendo stato verificato ex ante dalla Ragioneria Generale dello Stato il pareggio di cui all’art. 9 L.243/2020 a livello di comparto per il biennio 2020/2021, preso atto che la circolare specifica che l’Ente territoriale non deve rispettare il vincolo di cui al medesimo articolo ma deve esclusivamente rispettare gli equilibri di cui al d.lgs. 118/2011 così come previsto dall’art. 1 c. 821 L. 145/2018 – ritiene che il quesito formulato dal comune vada risolto secondo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 20/2019 secondo cui: “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).
I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.  Per la Sezione, la circolare, richiamata nella richiesta di parere, adottata dal Ministero dell’economia e delle finanze al fine di fornire “chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali”, essendo un atto privo di rilievo normativo e a carattere
interno, con il quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito la propria interpretazione delle norme di riferimento, non incide sul quadro normativo analizzato dalle Sezioni riunite per la formulazione del principio di diritto richiamato.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, questionario sul rendiconto 2020

Con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sul rendiconto della gestione 2020. Le linee guida rappresentano, come noto, un riferimento per le attività di controllo demandate ai Collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell’ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno. Le “Linee guida” intervengono in un quadro di finanza pubblica caratterizzato dall’emergenza sanitaria, in ragione della quale sono stati assunti dal Governo numerosi provvedimenti, fra i quali quelli volti ad alleggerire, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini e degli enti. Se da una parte gli enti sono chiamati ad una attenta valutazione dell’incidenza di tali provvedimenti sulla gestione finanziaria, dall’altra il ruolo dell’Organo di revisione diventa ancor più rilevante nell’ottica di un equo contemperamento tra le finalità degli anzidetti provvedimenti e l’esigenza di mantenimento degli equilibri, anche prospettici, di bilancio. La struttura del questionario è stata mantenuta conforme a quella dell’esercizio precedente (salvo un’integrazione delle domande preliminari con un “focus” sugli effetti connessi all’emergenza sanitaria riscontrabili nella gestione 2020), nell’ambito della quale le domande e i quadri contabili vengono modificati in coerenza con le novità nel frattempo intervenute.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, niente questionario sul bilancio di previsione 2021-2023

La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR, nell’approvare le “Linee di indirizzo”, cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, ha ritenuto di non procedere all’adozione dell’annesso questionario sul bilancio di previsione 2021-2023. Dopo un excursus di inquadramento normativo che ha caratterizzato la gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti territoriali, per effetto della crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – pur considerando le difficoltà del periodo emergenziale – ribadisce l’esigenza che si proceda nel percorso di miglioramento della qualità delle informazioni contenute nei bilanci degli Enti che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributi straordinari per le fusioni di comuni

È stato predisposto, per l’anno 2021, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la finanza locale, il riparto dei contributi straordinari spettanti agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Nell’attribuzione di tali risorse sono stati osservati le modalità e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019 (G.U. n.152 del 1°luglio 2019).
L’entità del contributo è stata determinata applicando quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto soprarichiamato che recita testualmente: “Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità.”
È, dunque, in fase di predisposizione il decreto per l’erogazione effettiva delle risorse assegnate. Gli enti beneficiari del contributo risultano essere 101, per un totale di risorse assegnate pari ad euro 76.549.370,00.
– Tabella delle fusioni 2021

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Certificazione 2020 delle risorse straordinarie Covid-19

IFEL ricorda che sono stati attivati sull’applicativo web Pareggio di Bilancio i modelli della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente le perdite di gettito e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato nel 2020.
Per agevolare sul piano operativo il lavoro di certificazione richiesto agli enti locali si riporta il link dove poter reperire, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto n. 59033 del 1° aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, che sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 (e i relativi allegati) e i modelli in formato excel della richiamata certificazione. Per le medesime finalità si riporta anche il link ai dati definitivi relativi alle voci di entrata IMU-Tasi, IMI-IMIS e Addizionale comunale all’Irpef, le quali nel predetto Modello COVID-19 sono valorizzate tramite la fonte F24 in luogo degli accertamenti a consuntivo 2019 e 2020, anticipati negli scorsi giorni sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.
Al fine di facilitare l’esercizio di simulazione della certificazione COVID-19, si ritiene importante evidenziare che sono stati inseriti provvisoriamente nella piattaforma del modello COVID-19 i dati BDAP-DCA per l’anno 2020 trasmessi dal singolo ente in stato di approvazione provvisorio (preconsuntivo o approvato dalla Giunta). A tal proposito, si informa che in data 9 aprile 2021 sono stati aggiornati nell’applicativo i modelli COVID-19 dei soli enti che non hanno ancora acquisito/scaricato il modello della certificazione, pertanto si invitano gli enti che hanno già acquisito il modello COVID-19 a riacquisirlo ex novo. Naturalmente, in assenza dei dati provvisori (o a correzione di essi), i dati relativi al 2020 sono inseribili manualmente dagli operatori degli enti locali.
Sono disponibili sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato – Sezione Pareggio di Bilancio / Certificazione Covid 19 apposite FAQ. Si ricorda, infine, che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 sono tenuti, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, alla trasmissione della certificazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, pena la rilevante sanzione di cui al comma 830 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

 

Concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2021

Con circolare n.17 del 9 aprile 2021 il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno,  definisce l’ammontare del concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2021, nonché ulteriori disposizione sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 150-bis della legge n.56/2014.
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021 al seguente capitolo di entrata del bilancio dello Stato: Capitolo di capo X n. 3465 articolo 3 “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province”.
Per i versamenti, possono essere utilizzati gli IBAN relativi alla sezione di tesoreria della provincia di riferimento. In alternativa, per tutti i versamenti può essere utilizzato il codice IBAN riferito alla sezione di tesoreria di Roma succursale di seguito indicato: IT83O0100003245348010346503. In caso di mancato versamento, totale o parziale, entro il termine del 31 maggio 2021 per il contributo di cui al comma 418, della legge 190/2014 e del comma 150 bis dell’art. 1 della legge 56/2014, questo il Ministero, sulla base
delle informazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, comunicherà all’Agenzia delle entrate le somme da recuperare nei confronti degli enti inadempienti. Il recupero sarà effettuato con le modalità e nei termini definiti dal richiamato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 luglio 2016.

-L’ammontare del concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ciascuna provincia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, al netto dei contributi spettanti è riportato nella tabella A.
-Ulteriori versamenti, quale concorso alla riduzione della spesa pubblica sono previsti dall’articolo 1, comma 150 bis della legge n. 56/2014, secondo le modalità di riparto del decreto ministeriale 1 novembre 2016 di concerto con il Mef, tabella B.
-Per le città metropolitane, il concorso alla finanza pubblica di cui al richiamato articolo 1, comma 418, al netto dei contributi spettanti è riportato nella tabella C.
-Ulteriori versamenti, quale concorso alla riduzione della spesa pubblica sono previsti dall’articolo 1, comma 150 bis della legge n. 56/2014, secondo le modalità di riparto del decreto ministeriale 1 novembre 2016 di concerto con il Mef, tabella D.
-Dall’anno 2020, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1 comma 875, come modificato dall’articolo 31 bis comma 2 lett. a) e b) del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge n. 8 del 2020, ha stabilito:” a decorrere dall’anno 2020 e’ riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle citta’ metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente e’ determinato secondo la tabella di seguito riportata. Il contributo di cui al periodo precedente e’ versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.” (tabella E).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreti di riparto dei fondi assegnati agli enti locali – Conferenza Stato-città del 25 marzo 2021

Il ministero dell’Interno, Direzione della Finanza Locale, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il riparto dei fondi attribuiti agli enti locali con i decreti interministeriali sui quali è stata sancita l’intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 marzo scorso. Trattasi del:

1) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo – con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori – di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

2) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto, a titolo di acconto, dell’incremento di 220 milioni di euro del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali – di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 – disposto dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

3) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del trasferimento di 3 milioni di euro per l’anno 2021 ai Comuni delle isole minori, a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e per l’abbattimento della relativa tariffa, di cui all’articolo 32-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

4) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo, con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l’approvvigionamento idrico dei Comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di cui all’articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

5) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla cancellazione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’imposta municipale propria relativa ad immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n.137 del 2020, previsto dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

6) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, previsto dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

7) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto dell’incremento per gli anni 2021 e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all’articolo 53 del decreto-legge n.104 del 2020, disposto dall’articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Allegati:

1) Riparto fondo 5 mln flussi migratori art. 1 c. 795 L 178/2020
2A) Riparto Comuni acconto esercizio funzioni art. 1 c. 822 L 178/2020
2B) Riparto Province Città Metropolitane acconto esercizio funzioni art. 1 c. 822 L 178/2020
3) Riparto fondo 3 mln isole minori art. 32-quinquies DL 137/2020
4) Riparto fondo 4,5 mln isole minori art. 1 c. 753 L 178/2020
5) Riparto artt. 9 e 9-bis DL 137/2020
6A) Riparto art. 9-ter DL 137/2020 canone unico/pubblici esercizi
6B) Riparto art. 9-ter DL 137/2020 canone unico/titolari concessioni
7) Riparto fondo art. 1 c. 775, L 178/2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid: rappresentazione dei vincoli da Fondone e da ristori di entrata e di spesa

Con la nuova FAQ 38, la RGS fornisce chiarimenti in merito alla corretta rappresentazione, nel prospetto a/2 allegato al rendiconto di gestione, dei vincoli relativi ai ristori specifici di entrata e di spesa, nonché delle risorse derivanti dal fondo per le funzioni ex art. 106 del DL 34/2020.
In particolare, si chiarisce che le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, debbono essere rappresentate tra i “Vincoli da legge”, unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.
I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i “Vincoli da trasferimenti”.
Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all’IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i “Vincoli da legge”, congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020.
I ristori specifici di entrata per la riduzione dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei “Vincoli di legge”. In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) “Entrate vincolate accertate nell’esercizio N” sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) “Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione” si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell’imposta di soggiorno.
Si precisa, in ogni caso, in considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell’imposta di soggiorno, che non si dovranno certificare tali minori spese come “Minori spese 2020 “COVID-19” nella certificazione Modello COVID-19.

 

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La difformità temporale dei bilanci non costituisce eccezione all’obbligo di consolidamento

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 61/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un ente, finalizzata a conoscere se l’eccezione al consolidamento prevista dall’Allegato 4/4, paragrafo 3.1 lett. b) d.lgs. 118/2011 e consistente nella impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate possa essere interpretata nel senso di ritenervi ricompresi i casi di difformità temporale dei bilanci, atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all’ente incluso nel GAP di programmare l’esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo, ha evidenziato che non sia necessario ricorrere all’eccezione al consolidamento, indipendentemente dalla valutazione della natura tassativa o meno dei casi menzionati nel principio contabile. Invero, la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell’ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore.
La Sezione ha ricordato che, come emerge dalla lettura del principio contabile concernente il bilancio consolidato, prima della redazione dello stesso occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l’uniformità temporale dei bilanci. Nell’appendice tecnica del principio contabile di cui allegato 4/4 del d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare, nella parte relativa all’esempio n.1 si specifica che: “É indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale (…) Il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell’area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo. Se le date di chiusura del bilancio di ente, azienda o società che fanno parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre, saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello dell’amministrazione capogruppo. A tal fine, dovranno essere operate tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, bilancio o bilancio consolidato del singolo soggetto rientrante nell’area di consolidamento e il 31 dicembre”. Inoltre, nell’appendice tecnica del principio viene fornito anche un esempio di come operare le suddette operazioni di rettifica, evidenziandosi l’ipotesi in cui uno degli organismi, facente parte dell’area di consolidamento, rediga annualmente il proprio bilancio al 30 settembre, invece che al 31 dicembre e si specifica che esso dovrà operare tutte le rettifiche necessarie riguardo le operazioni intervenute tra la data di chiusura del proprio bilancio e la data di riferimento del bilancio dell’ente capogruppo così da ottenere l’uniformità temporale richiesta dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Modalità attraverso le quali effettuare la stima del valore dell’immobile da acquistare

Con deliberazione n. 52/2021, la Corte dei conti, Sez. Campania, fornisce chiarimenti in merito ad una richiesta di parere volta ad appurare l’obbligo, o meno, dell’Ente di ricorrere alla valutazione da parte dell’Ufficio tecnico per determinare il prezzo di acquisto di un immobile, ovvero se deve incaricare un libero professionista.
La Sezione ricorda, preliminarmente, che la limitazione dell’autonomia negoziale degli enti locali, di cui all’art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) – che subordinava l’acquisto di immobili ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio – è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del D.L. n. 124/2019 (L. n. 157/2019). Ciò non esime l’Ente dall’effettuare una approfondita istruttoria che documenti la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, nel rispetto dei principi del buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), che vincolano l’amministrazione ad impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Quanto alla possibilità per l’ente di ricorrere ad un professionista esterno, previa valutazione comparativa e nell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno all’ente, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, la stessa deve essere considerata come una extrema ratio, da utilizzare soltanto in casi straordinari e del tutto eccezionali, soprattutto in tutti i casi, come quello oggetto del presente parere, nei quali la prestazione consulenziale viene acquisita per assicurare lo svolgimento di attività istituzionali dell’amministrazione. Questo significa che un incarico esterno potrebbe giustificarsi solo laddove le caratteristiche concrete dell’immobile presentino peculiarità non apprezzabili secondo l’ordinaria competenza professionale che si deve esigere dal personale interno e, in ogni caso, solo dopo che sia stata verificata, in modo puntuale, l’oggettiva assenza di risorse interne idonee ad effettuare la stima dell’immobile. Inoltre, nell’attuale assetto normativo, non vi è la norma che imponga anche avvalersi dei servizi estimativi forniti dal competente Ufficio provinciale del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, ma è chiaro che, se tale soluzione risulta più conveniente sotto il profilo economico rispetto al ricorso a professionalità esterne, essa si impone, in ragione dei suddetti principi di buon andamento e di equilibrio dei bilanci, all’ente procedente. Si tenga conto che gli uffici dell’Ente possono anche avvalersi, come ausilio nell’attività estimativa, dei parametri elaborati dall’Osservatorio del mercato immobiliare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION