La necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art, 110, co. 2, TUEL, di responsabilità di uffici istituzionali ordinari. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 255/2026, in riscontro ad una richiesta di parere sui limiti e modalità di reclutamento di personale dirigenziale a tempo determinato (ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000) in costanza di dotazione organica parzialmente vacante e riorganizzazione delle strutture apicali.
La necessità di contemperare efficienza organizzativa, gestione di un’esigenza straordinaria e rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può giustificare l’attribuzione al dirigente assunto fuori dotazione organica della responsabilità di uffici istituzionali ordinari. Il problema non riguarda soltanto la durata del rapporto o la qualificazione formale attribuita all’incarico. È decisivo il contenuto effettivo delle funzioni affidate. Se il dirigente assume la responsabilità stabile di una struttura organizzativa ordinaria, l’incarico perde la propria connotazione specialistica ed eccezionale e viene utilizzato per soddisfare un fabbisogno organizzativo strutturale.
Secondo la Corte, un simile impiego finirebbe per snaturare la fattispecie prevista dal comma 2 dell’articolo 110 del TUEL Questa disposizione consente di stipulare contratti a tempo determinato fuori dalla dotazione organica per fronteggiare esigenze ulteriori rispetto al fabbisogno ordinario dell’amministrazione. La temporaneità del contratto, da sola, non è quindi sufficiente: devono essere temporanee ed eccezionali anche le attività che ne costituiscono l’oggetto.
Affidare attraverso il comma 2 la direzione di un settore ordinario comporterebbe anche il rischio di eludere i limiti previsti per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato destinati alla copertura delle posizioni organizzative stabili. La convenienza economica dell’operazione o la possibilità di ottenere un risparmio sulla spesa di personale non possono sanare l’impiego di una base normativa non coerente con la reale natura del fabbisogno.



