Dirigenti fuori dotazione organica: l’articolo 110, comma 2, TUEL non può coprire funzioni ordinarie

La necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art, 110, co. 2, TUEL, di responsabilità di uffici istituzionali ordinari. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 255/2026, in riscontro ad una richiesta di parere sui limiti e modalità di reclutamento di personale dirigenziale a tempo determinato (ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000) in costanza di dotazione organica parzialmente vacante e riorganizzazione delle strutture apicali.

La necessità di contemperare efficienza organizzativa, gestione di un’esigenza straordinaria e rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può giustificare l’attribuzione al dirigente assunto fuori dotazione organica della responsabilità di uffici istituzionali ordinari. Il problema non riguarda soltanto la durata del rapporto o la qualificazione formale attribuita all’incarico. È decisivo il contenuto effettivo delle funzioni affidate. Se il dirigente assume la responsabilità stabile di una struttura organizzativa ordinaria, l’incarico perde la propria connotazione specialistica ed eccezionale e viene utilizzato per soddisfare un fabbisogno organizzativo strutturale.

Secondo la Corte, un simile impiego finirebbe per snaturare la fattispecie prevista dal comma 2 dell’articolo 110 del TUEL Questa disposizione consente di stipulare contratti a tempo determinato fuori dalla dotazione organica per fronteggiare esigenze ulteriori rispetto al fabbisogno ordinario dell’amministrazione. La temporaneità del contratto, da sola, non è quindi sufficiente: devono essere temporanee ed eccezionali anche le attività che ne costituiscono l’oggetto.

Affidare attraverso il comma 2 la direzione di un settore ordinario comporterebbe anche il rischio di eludere i limiti previsti per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato destinati alla copertura delle posizioni organizzative stabili. La convenienza economica dell’operazione o la possibilità di ottenere un risparmio sulla spesa di personale non possono sanare l’impiego di una base normativa non coerente con la reale natura del fabbisogno.

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026

Con la pubblicazione nella G.U. n. 172 del 27 luglio 2026 del DPCM 16 giugno 2026 diventa definitivo il quadro di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2026.

La dotazione complessiva è fissata in 6.887.700.365 euro, al netto di 304.905.791,79 euro derivanti dall’ulteriore quota IMU dovuta per la regolazione dei rapporti finanziari dei comuni. Di quest’ultimo importo, 250 milioni risultano già iscritti sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, mentre la parte restante è destinata a essere riassegnata dopo il recupero da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il decreto individua una quota di alimentazione assicurata dall’IMU pari, in via normativa, a 2.768.800.000 euro.  Accanto a questa componente opera la quota di 3.753.389.000 euro collegata al ristoro delle minori entrate IMU e TASI derivanti dalle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016. Il decreto applica a tale importo una riduzione di 14.171.000 euro, giustificata dalla diminuita esigenza di compensazione delle minori entrate TASI.

A questa operazione si aggiunge il riparto di 64.740.376,50 euro, prededotti dalla quota IMU, destinati ai comuni per i quali la componente ordinaria non assicura un importo equivalente al gettito TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il procedimento comprende inoltre il correttivo fino a 25 milioni di euro per gli enti penalizzati dall’applicazione dei criteri perequativi, l’integrazione di 5,5 milioni a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti con un valore negativo del Fondo, la dotazione di 672 milioni per specifiche esigenze di correzione del riparto e l’assegnazione di 1,077 milioni prevista per la posizione del Comune di Sappada. Il punto centrale del riparto 2026 è rappresentato dall’avanzamento della perequazione per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Il DPCM assume come base il valore del Fondo 2025, determinato dal DPCM 16 aprile 2025 e rettificato per gli effetti a regime delle correzioni puntuali disposte con il decreto interministeriale 10 settembre 2025.

Su questa base, l’80% della componente del Fondo riferita ai comuni delle regioni a statuto ordinario viene accantonato e redistribuito in relazione alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. La capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata nella misura dell’85%. Per i comuni della Sicilia e della Sardegna il riparto segue invece un criterio differente. Il decreto assume come riferimento il valore del Fondo 2025, rettificato per gli effetti delle correzioni puntuali, senza applicare il meccanismo perequativo previsto per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Dopo il calcolo della componente perequativa viene applicato il correttivo previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016. Il meccanismo è finalizzato a contenere le variazioni delle risorse di riferimento superiori, in aumento o in diminuzione, al 4% rispetto all’anno precedente. Per i comuni fino a 5.000 abitanti opera anche l’integrazione di 5,5 milioni di euro. Il beneficio è attribuito agli enti che, dopo l’applicazione dei criteri ordinari e dei correttivi, presentano un Fondo negativo e può raggiungere un massimo di 50.000 euro per comune. La dotazione di 672 milioni destinata alle specifiche esigenze di correzione completa il sistema di salvaguardia. Il passaggio dalla distribuzione storica a quella basata su capacità fiscali e fabbisogni standard continua quindi a essere accompagnato da strumenti volti ad attenuare le variazioni più significative.

Per Roma Capitale, alla quale non si applicano più le ordinarie modalità di riparto con finalità perequative previste per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il 2026 il versamento a carico di Roma Capitale, a titolo di risorse storiche e perequazione, è fissato in 79.622.195 euro. La quota dell’IMU trattenuta annualmente dall’Agenzia delle entrate per alimentare il Fondo è invece stabilita in 217.035.438 euro. La nuova disciplina determina un incremento di 15 milioni di euro della dotazione complessiva del FSC.

Il decreto costituisce inoltre un accantonamento di 7 milioni di euro. Di questa somma, 5.378.224 euro sono destinati prioritariamente a compensare gli effetti prodotti sugli altri enti dall’esclusione di Roma Capitale dal meccanismo perequativo. La parte residua è riservata agli eventuali conguagli derivanti dalla rettifica dei valori utilizzati per il riparto.

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’attività di monitoraggio in merito all’acquisizione delle attestazioni OIV/ODV riferite all’annualità 2024 (svolte nel corso del 2025), in attuazione di quanto stabilito dal par. 7.2 della delibera Anac n. 192 del 7 maggio 2025. L’azione si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali dell’Autorità volte a promuovere il progressivo e continuo innalzamento degli standard di compliance delle pubbliche amministrazioni.

Il modello delineato da ANAC segue una progressione precisa. La rilevazione iniziale conclude il procedimento soltanto quando tutti gli indicatori esaminati attestano il pieno assolvimento degli obblighi. Se emerge anche una sola carenza, l’ente deve attivarsi per correggerla e l’OIV è chiamato a verificarne il superamento.

La seconda fase è dedicata al monitoraggio degli adeguamenti. In questa fase il RPCT promuove le misure necessarie per integrare o correggere la sezione “Amministrazione trasparente”, mentre l’OIV mantiene una funzione di controllo indipendente e formalizza l’esito delle nuove verifiche.

La collaborazione tra i due soggetti è necessaria, ma non comporta una sovrapposizione dei ruoli: il RPCT presidia l’adempimento e l’aggiornamento delle pubblicazioni; l’OIV verifica e attesta il risultato raggiunto.

Quando l’amministrazione ha sanato tutte le criticità, l’OIV deve registrare nell’applicativo il raggiungimento del 100 per cento e produrre la relativa attestazione di monitoraggio. Se, invece, permangono omissioni o incompletezze, si apre la terza fase: l’organismo di valutazione deve indicare analiticamente, per ogni sottosezione, gli atti, i documenti e le informazioni non pubblicati o pubblicati in modo non conforme.

L’elenco delle inadempienze residue non costituisce una dichiarazione generica di mancata conformità. Deve consentire di individuare con precisione ciò che manca, rendendo verificabile sia la responsabilità dell’ufficio competente sia l’eventuale successivo adeguamento.

La delibera n. 192/2025 collega inoltre le omissioni ai possibili effetti previsti dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, anche sotto il profilo della responsabilità dirigenziale, della retribuzione di risultato e, nei casi previsti, del danno all’immagine dell’amministrazione.