Arera: Disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani. Modifiche al TIUC

ARERA completa e corregge la disciplina dell’unbundling contabile nel settore dei rifiuti urbani. Con la deliberazione 30 luglio 2026, n. 291/2026/R/rif, pubblicata il 31 luglio, l’Autorità modifica il Testo integrato delle disposizioni in materia di separazione contabile, il TIUC, intervenendo in particolare sulle regole sperimentali contenute nel Titolo VIII.

Il provvedimento non rinvia l’avvio dell’unbundling per il comparto. Gli obblighi introdotti con la deliberazione n. 373/2025/R/rif decorrono dall’esercizio 2026. Soltanto gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata sono sottoposti a una fase di sperimentazione e monitoraggio per gli esercizi 2026 e 2027, prima della loro piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2028.

La nuova deliberazione nasce dagli approfondimenti svolti da ARERA con le associazioni dei gestori, gli enti territoriali, gli Enti di governo dell’ambito e ANCI. Dal confronto sono emerse alcune difficoltà applicative relative, fra l’altro, ai costi condivisi tra più ambiti tariffari, alla rappresentazione degli impianti minimi, alle componenti positive di reddito e alla disaggregazione dei flussi economici connessi alla responsabilità estesa del produttore.

Come noto, la separazione contabile serve a rendere riconoscibili costi e ricavi delle attività regolate, evitando commistioni con attività diverse e consentendo all’Autorità di disporre di dati coerenti ai fini tariffari. Nel settore dei rifiuti questa esigenza assume particolare rilievo per la presenza di gestioni articolate su più territori, servizi condivisi, impianti di trattamento e rapporti economici collegati alle diverse filiere dei materiali.

Il TIUC distingue la posizione dei gestori che già applicavano le regole di unbundling da quella degli operatori precedentemente non assoggettati. I primi continuano a utilizzare le logiche di imputazione e ribaltamento già previste, integrandole con l’attività denominata “Attività tariffate rifiuti urbani”. I secondi operano secondo il regime semplificato, compilando gli schemi di rendicontazione previsti e predisponendo i prospetti di riconciliazione con il bilancio societario.

Con la deliberazione n. 291/2026 ARERA affina questo impianto. Le partite economiche che non possono essere attribuite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise e che non risultano direttamente riferibili ai singoli ambiti tariffari devono essere allocate indirettamente mediante i driver indicati nell’Allegato 4 al TIUC. Viene così eliminato il precedente riferimento alla deduzione delle componenti positive di reddito con funzione rettificativa dei costi. Tali componenti saranno considerate nello schema riferito alle componenti tariffarie quando ciò sia previsto dalla regolazione tariffaria vigente.

L’Allegato 4 viene inoltre integrato con la nuova categoria residuale delle “altre componenti”, utile per rappresentare valori non direttamente attribuibili ai singoli ambiti tariffari. Per la loro ripartizione potranno essere impiegati parametri quali il numero delle utenze, gli abitanti serviti, il numero delle fatture o dei documenti di riscossione e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. La modifica risponde soprattutto all’esigenza di allocare i costi relativi alla gestione tariffaria e ai rapporti con gli utenti quando tali funzioni interessano più ambiti.

La deliberazione stabilisce che le disposizioni dettate per la separazione contabile per ambito tariffario si applichino anche alla separazione per impianto minimo. Nel sistema degli schemi specifici viene quindi introdotta una rappresentazione autonoma delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartite per singolo impianto minimo. La scelta è coerente con l’esigenza di assicurare trasparenza sui costi degli impianti assoggettati alla regolazione dell’Autorità e di rendere verificabili i dati utilizzati nella costruzione tariffaria. Per i gestori interessati ciò comporta la necessità di adeguare la contabilità analitica, individuando centri di costo, criteri di imputazione e driver idonei a isolare le poste riferibili a ciascun impianto.

Sul piano delle scadenze, ARERA introduce una deroga espressa ai termini ordinari del TIUC. Per gli esercizi 2026 e 2027, gli schemi specifici di rendicontazione separata previsti dai commi 27.1 e 27.2, corredati dalla nota di commento e dalla documentazione di controllo richiesta, devono essere trasmessi telematicamente entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio oppure dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

La dilazione è circoscritta al biennio di sperimentazione e serve a consentire ai gestori di testare gli schemi predisposti dall’Autorità, verificare la tenuta dei criteri di allocazione e correggere eventuali criticità nei sistemi informativi. Il termine speciale non deve essere letto come una sospensione degli obblighi contabili decorrenti dal 2026. La deroga riguarda la trasmissione degli schemi specifici sperimentali, mentre rimane ferma la necessità di organizzare fin dall’inizio dell’esercizio la rilevazione dei dati secondo le regole del TIUC.

La deliberazione richiede un adeguamento che non può essere rinviato alla chiusura del bilancio. I gestori devono verificare fin dall’esercizio 2026 la struttura del piano dei conti, la corretta identificazione degli ambiti tariffari e degli impianti minimi, la disponibilità dei dati fisici e monetari e la coerenza dei driver impiegati per l’allocazione delle poste condivise.

Occorre inoltre presidiare la riconciliazione tra contabilità generale, contabilità analitica, conti annuali separati e dati utilizzati ai fini del MTR-3. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività svolte su più ambiti, alle componenti relative alla gestione delle utenze, ai flussi EPR e ai rapporti con gli impianti minimi.

Segretari comunali, erogati circa 2 milioni di euro a 55 enti per l’annualità 2025

Con il comunicato del 7 agosto 2026, la Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno ha reso noto di avere disposto l’erogazione del contributo relativo all’annualità 2025 destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali. Il pagamento interessa 55 enti beneficiari, per un importo complessivo di 1.993.110,86 euro.

La misura trova origine nell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La disposizione ha consentito di utilizzare, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, una parte delle risorse previste dall’art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021 anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.

L’intervento è rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e risponde a un’esigenza strutturale: rafforzare la capacità amministrativa degli enti di minore dimensione, nei quali la presenza stabile del segretario comunale assume un ruolo determinante per la regolarità dell’azione amministrativa, il funzionamento degli organi, l’assistenza giuridico-amministrativa e l’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR.

Pagamenti della PA ai professionisti: verifica obbligatoria anche sotto i 5.000 euro

Con la circolare del 26 giugno 2026, il Ministero della Giustizia ha chiarito gli effetti dell’ultima modifica apportata all’art. 48-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il documento è rivolto agli uffici giudiziari, ma affronta una questione operativa che interessa, più in generale, tutte le amministrazioni chiamate a corrispondere compensi per attività professionali.

Il comma 1-ter dell’art. 48-bis è stato introdotto dalla legge di bilancio 2026, con efficacia differita al 15 giugno 2026. Nella sua formulazione originaria, la disposizione estendeva la verifica preventiva anche ai compensi professionali non superiori a 5.000 euro e consentiva l’attivazione del nuovo meccanismo in presenza di cartelle di qualunque ammontare. La previsione aveva suscitato immediate perplessità. Un debito anche molto modesto avrebbe potuto incidere sul pagamento di un compenso professionale di importo ridotto, con effetti particolarmente gravosi per avvocati, consulenti, tecnici e ausiliari dell’autorità giudiziaria. Prima che la disciplina diventasse operativa, il legislatore è quindi intervenuto nuovamente.

L’art. 2-ter del DL 27 marzo 2026, n. 38, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha sostituito il riferimento alle cartelle di qualunque ammontare con una soglia riferita al debito complessivo. La modifica è entrata in vigore il 23 maggio 2026. Il testo coordinato del decreto-legge stabilisce, infatti, che l’inadempienza assume rilievo quando deriva da una o più cartelle notificate per un ammontare complessivamente pari almeno a 5.000 euro.

Secondo la Circolare, la nuova disciplina distingue nettamente l’importo del pagamento dall’ammontare del debito del professionista. L’importo del compenso non determina più l’obbligo di verifica. Per i pagamenti riconducibili all’attività professionale, il controllo deve essere eseguito anche quando la somma da liquidare è inferiore o pari a 5.000 euro. L’ammontare del debito stabilisce invece se l’esito della verifica possa produrre conseguenze sul pagamento. Soltanto un debito complessivo di almeno 5.000 euro consente di destinare all’Agente della riscossione, fino a concorrenza, le somme dovute al beneficiario. Se il professionista non risulta inadempiente, l’amministrazione corrisponde integralmente il compenso. Lo stesso accade quando emergono cartelle non pagate il cui ammontare complessivo rimane al di sotto della soglia legale. Se, al contrario, il debito raggiunge o supera 5.000 euro, l’ente versa all’Agente della riscossione la somma necessaria, nei limiti del compenso disponibile, e corrisponde al professionista l’eventuale eccedenza.

Non è determinante la data in cui la prestazione è stata resa, la fattura è stata emessa o il provvedimento di liquidazione è stato adottato. Secondo le indicazioni ministeriali, conta il momento in cui il pagamento viene effettuato. La verifica interessa quindi anche le prestazioni pregresse, qualora il relativo compenso sia corrisposto dal 15 giugno 2026 in avanti.