PNRR, Asili nido: le graduatorie interventi ammessi a finanziamento

Anci informa che sono state pubblicate sul sito del MIM le Graduatorie del terzo Avviso asili nido del 17 marzo 2025:

  • Allegato 1 (Elenco degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell’art. 2 comma 2 (manifestazioni di interesse in forma singola) e ai sensi dell’art.2 comma 4, 5 (manifestazione di interesse in forma aggregata);
  • Allegato 2 (Graduatoria degli interventi per la procedura ai sensi dell’art. 2, comma 6).

Pubblicato inoltre un  terzo elenco di Comuni e interventi25-04-22-Allegato-1-DM-signed.pdf  relativi all’Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 068047 – articolo 3, comma 8. Verranno inoltre messe a disposizione risorse per circa 150 milioni di euro per il finanziamento degli arredi per gli asili nido, i cui bandi saranno  pubblicati  prossimamente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Censimento 2025 Auto PA: il rapporto realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica

È disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il rapporto sui dati relativi al Censimento 2025 delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato in uso al 31 dicembre 2024. Il Censimento è un obbligo previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 25 settembre 2014 che recita come segue “Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione”.

Il Censimento 2025, in continuità con il censimento 2024, ha visto l’adozione del nuovo sistema di aggiornamento dei dati con il quale il Dipartimento della funzione pubblica ha inteso rispondere all’esigenza di ottimizzare e digitalizzare il processo di rilevazione e gestione del censimento e di adeguare il sistema ai requisiti di sicurezza informatica, ridurre significativamente il rischio di errori, migliorare l’affidabilità dei dati e l’esperienza d’uso, contribuendo a una maggiore trasparenza e partecipazione. Tra le principali novità, l’integrazione con la banca dati IPA, che consente un aggiornamento puntuale dell’anagrafica delle PA, e l’interoperabilità con la banca dati

Le adesioni sono aumentate, registrandosi la partecipazione di 7.760 amministrazioni rispetto alle 6.891 del Censimento 2024. Il numero complessivo di auto di servizio rilevate, in considerazione del più alto numero di amministrazioni che hanno risposto, è passato da 29.382 nel 2024 a 29.596 nel 2025. La media di veicoli per amministrazione si attesta nel 2025 a circa 3,8 veicoli per PA, rispetto ai 4,2 veicoli per PA del 2024. Questo dato riflette una migliore copertura del censimento anche da parte di enti con un numero contenuto di veicoli, che in passato risultavano sottorappresentati (Comuni).

L’estensione della platea rispondente ha quindi favorito una fotografia più accurata e rappresentativa del parco auto delle amministrazioni pubbliche, rendendo il censimento uno strumento sempre più affidabile per l’analisi e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche.

 

Riaperta la procedura per la certificazione contributo indennità amministratori per l’anno 2023

Con comunicato del 21 maggio 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa della riapertura dell’applicativo per la certificazione riguardante il contributo a copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

La riapertura è giustificata dal fatto che alcuni comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023. Tenuto conto delle istanze pervenute, la procedura di certificazione riguardante il contributo di cui in oggetto verrà riaperta fino alle ore 14.00 del 23 maggio 2025. I comuni, pertanto, potranno procedere alla modifica della certificazione riportando gli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito ed indicando l’ammontare del contributo non utilizzato risultante dalla certificazione.

Al termine di tale procedura, la somma erroneamente versata dovrà essere richiesta alla Direzione centrale, producendo apposita istanza con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione che sarà presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), evidenziando la differenza tra l’importo versato (risultante dalla quietanza in allegato) e l’importo del contributo non utilizzato.

Pertanto il rimborso delle somme erroneamente versate verrà eseguito a cura dell’Ufficio Territoriale di Governo competente, mediante assegnazioni di fondi a valere sullo stanziamento del capitolo 2965 “Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. I versamenti effettuati erroneamente su altri capitoli di entrata dovranno essere sanati dagli enti stessi mediante operazioni di storni di quietanza per il tramite dei propri tesorieri.

Infine i versamenti effettuati tramite tesorerie provinciali dello Stato diverse da quelle territorialmente competenti non necessitano di alcuna correzione.

Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento sempre entro le ore 14.00 del 23 maggio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto Infrastrutture: via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 maggio 2025, ha approvato un decreto-legge che dispone Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione dei contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, I’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché I’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

Per quanto riguarda le infrastrutture e i lavori pubblici, sono previste – tra l’altro – misure urgenti per: garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; superare le criticità applicative riguardanti il Codice dei contratti pubblici; chiarire la distinzione tra le “procedure di somma urgenza” e le “procedure di protezione civile”; disciplinare lo svolgimento delle verifiche sismiche degli uffici pubblici.

In materia di autotrasporto, motorizzazione civile e circolazione dei veicoli, il provvedimento punta, tra l’altro, a ridurre i tempi di franchigia ai fini del carico e scarico delle merci nel settore e potenziare la sicurezza delle infrastrutture digitali degli uffici della motorizzazione civile.

In merito all’ordinamento portuale e al demanio marittimo, le nuove disposizioni puntano a chiarire le modalità di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, garantire la sicurezza nell’utilizzo delle spiagge mediante l’individuazione del periodo di obbligatorietà del servizio di assistenza e salvataggio in mare, migliorare la funzionalità dell’Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque; sostenere e rafforzare le politiche in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo, mediante il consolidamento dei rapporti fra la società RAM – Logistica Infrastrutture e trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto-legge comprende anche disposizioni urgenti connesse a procedure di infrazione e vincoli del PNRR in materia di infrastrutture e trasporti, che mirano a compensare gli eventuali disagi e disservizi alla mobilità derivanti dalla realizzazione degli interventi di manutenzione ed ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria; norme in materia di oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo; norme volte a garantire la revisione dei prezzi di contratti affidati sulla base del decreto “Sostegni-ter” (art. 29, del decreto-legge n. 4 del 2022); garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all’affidamento del contratto intercity (contratto di media e lunga percorrenza per il servizio di trasporto passeggeri su ferrovia); conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2 della Missione l, Componente 2 del PNRR in materia di disciplina delle concessioni autostradali dettata dalla legge annuale per la concorrenza 2023.

Tra le altre novità si segnala la disposizione che riconosce gli incentivi anche ai dirigenti legati ad attività di progettazione, direzione lavori, collaudi e altri incarichi previsti dall’art. 45 del Codice appalti, superando l’attuale principio dell’“omnicomprensività” previsto dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, che finora impediva l’erogazione di compensi accessori non previsti dal contratto.

Previste, inoltre, anche disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e per lo svolgimento di altri eventi sportivi e per garantire la continuità e la regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Modifica statutaria riguardante deleghe del sindaco a privati cittadini

Gli incarichi di studio ai cittadini non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno, con parere n. 4357 del 7.2.2025, in riscontro ad una nota con la quale una Prefettura in merito alla questione rappresentata da alcuni consiglieri di un Comune, in ordine al comma 7 dell’articolo 16 dello statuto comunale, il quale prevede che “Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l’attribuzione di specifica delega anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell’ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l’Ente. Le deleghe sono attribuite ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell’ente”.

In base a tale previsione statutaria, il Sindaco ha adottato tre provvedimenti con i quali ha conferito a tre cittadini, esterni all’amministrazione, incarichi di studio e collaborazione in tre diverse materie; i consiglieri hanno chiesto se sia legittima la modifica statutaria adottata dall’ente e di conseguenza se lo siano i decreti adottati dal sindaco.

Il Ministero ricorda che l’art. 6 del TUEL consente allo statuto di specificare le attribuzioni degli organi; nell’ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile l’imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purché in armonia con la natura e le prerogative statuite dalla legge. Possono essere conferite deleghe agli assessori, sebbene il decreto legislativo n.267/2000 non disciplini espressamente la delega di funzioni dal sindaco agli assessori, disponendo all’articolo 48, comma 1, che la “Giunta collabora con il Sindaco ……. ed opera attraverso deliberazioni collegiali”.

Con la delega l’assessore esercita il potere in nome proprio e si assume la responsabilità degli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata, con imputazione degli effetti al delegante, per conto del quale agisce mediante adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna. Nel caso di specie, nei provvedimenti adottati dal sindaco, sebbene sia menzionato l’articolo 16, comma 7, dello statuto, non si fa riferimento ad una precisa delega, ma sono attribuiti ad alcuni cittadini solo incarichi di studio e collaborazione in determinate materie, senza onere per l’ente e senza la possibilità di adottare atti a rilevanza esterna, così circoscrivendo in maniera puntuale il portato degli incarichi conferiti ai consiglieri in questione.

Pertanto, tali incarichi di studio non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. Tenuto conto della previsione statutaria così come formulata all’art.16, comma 7, e delle deleghe conferite agli assessori che, sebbene non previste espressamente dal TUEL, possono desumersi da numerosi articoli del decreto legislativo n.267/2000 (cfr. art.78, comma 3, art.42, comma 3, art.90, comma 1), sembrerebbe opportuno meglio precisare le finalità della disposizione statutaria sopra richiamata per contribuire a tenere distinto il conferimento dell’incarico di studio e collaborazione dalle deleghe da conferire agli assessori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comunità energetiche, firmato il decreto che modifica la disciplina degli incentivi

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che introduce importanti modifiche alla disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo.

Il provvedimento, applicabile anche alle richieste già presentate, estende l’ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. Prevede inoltre una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo, e l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

«Abbiamo lavorato per migliorare l’orientamento dello strumento di incentivazione, con l’obiettivo di facilitare e ampliare la platea dei beneficiari», ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto. «Crediamo fortemente nelle Comunità energetiche come strumento per fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili. Con questo intervento normativo rafforziamo un percorso iniziato oltre un anno fa, volto ad aumentare i benefici ambientali, economici e sociali per le famiglie italiane».

Il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore.

Attestazioni Oiv in materia di trasparenza, dal 3 giugno compilazione delle rilevazioni

A partire dal prossimo 3 giugno 2025 sarà possibile per gli Oiv (Organismi indipendenti di valutazione) o gli altri organismi con funzioni analoghe – di tutti gli enti, pubblici e privati, tenuti all’attestazione sull’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza – documentare, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sulle pubblicazioni di dati, documenti e informazioni di pertinenza del 2024 nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti web istituzionali. L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione al 31 maggio 2025, termine individuato tenendo in considerazione le diverse tempistiche, eterogenee rispetto all’oggetto di pubblicazione. La compilazione delle schede va effettuata esclusivamente tramite l’apposito applicativo web fornito da Anac, che permette, per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, di evidenziare diversi indicatori di qualità: “pubblicazione” (che permette di dare conto anche dei casi di mancata pubblicazione o dei casi in cui la pubblicazione sia invece avvenuta ma non in “Amministrazione trasparente”) e, con diversi punteggi, “completezza di contenuto”, “completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti”, “aggiornamento” e “formato”.

Queste prime indicazioni operative sono individuate dalla nuova delibera annuale dell’Anac (n. 192 del 7 maggio 2025) sulle attività di attestazione, e relative modalità di acquisizione dei dati da parte dell’Autorità, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza, riferiti in questo caso al 2024, a cui sono tenuti ad adempiere: le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate, gli enti privati di cui all’art. 2-bis, c. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.

Con la delibera, il Consiglio dell’Autorità ha individuato le categorie di dati, oggetto di obbligo di pubblicazione e ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche e del perseguimento delle funzioni istituzionali, per le quali si prevede l’attestazione, entro specifiche scadenze. Tra le varie pubblicazioni che devono essere oggetto di attestazione, distinte a seconda della tipologia di ente, l’indicazione di quelle relative a “Bandi di gara e contratti” è legata in particolare all’opportunità di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nel primo anno di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, laddove sono state rilevate criticità nella mancata o incompleta digitalizzazione delle procedure di gara e relativa trasmissione dei dati alla Bdncp (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). Quelle su “Consulenti e collaboratori” appaiono particolarmente rilevanti per la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Quelle sul  “Personale” di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici economici, di società e enti di diritto privato in controllo pubblico hanno un peso in particolare per il controllo sulle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali. Attenzione è data anche alle “Informazioni ambientali”, alla luce del fatto che gli obblighi di trasparenza in questo ambito risultano spesso non correttamente o compiutamente adempiuti.

Il documento di attestazione, oltre alla correttezza secondo norme primarie e atti dell’ente, dovrà verificare anche l’assenza di filtri o altre soluzioni tecniche che possano impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti istituzionali, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Le fasi successive alla prima compilazione prevedono la pubblicazione entro il 15 luglio, da parte dei Responsabili anticorruzione degli enti (Rpct), dell’attestazione degli Oiv, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio, e l’eventuale monitoraggio nei casi di carenze evidenziate nella scheda di rilevazione (compilata tramite l’apposito applicativo a partire dal 3 giugno). Dal 16 luglio vanno quindi eventualmente monitorate le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dagli enti, verificando entro il 30 novembre il permanere o meno delle criticità. In caso di superamento pieno delle carenze, vanno compilate e pubblicate la relativa scheda di monitoraggio e l’attestazione. Nei casi di inadempienze non risolte al 30 novembre, è possibile dal 1° dicembre, sempre tramite l’applicativo web, concludere la fase di monitoraggio indicando il dettaglio, per ogni singola sezione, delle inadempienze. L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, va pubblicata a cura del Rpct entro il 15 gennaio 2026 (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche: i chiarimenti di Anac

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, Anac fornisce indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l’approvazione del Correttivo al Codice.

“Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice”, precisa Anac. “L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge”.

A seguito del correttivo, “la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.

Il nuovo quadro normativo, inoltre, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

“Rimane ferma la necessità – sottolinea Anac – che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: Divieto del terzo mandato consecutivo per i Presidenti di giunta regionale

Con la sentenza n. 64/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, per violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f, della legge numero 165 del 2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

La Corte costituzionale ha affermato che tale divieto è per le regioni a statuto ordinario un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. Esso costituisce l’espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare». Né il divieto posto dal legislatore statale può considerarsi costituzionalmente illegittimo perché attinente alla forma di governo, rimessa dall’articolo 123, primo comma, della Costituzione all’autonomia statutaria delle regioni ordinarie. La nozione di forma di governo è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo.

In via generale, l’obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali. Sempre in via generale, anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale. Il divieto del terzo mandato consecutivo ha siffatta natura, perché, come è generalmente proprio di tutti i divieti, esprime un precetto in sé specifico, che per essere applicabile non necessita di alcuna  integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi “interstiziali” di regolazione.

Nel caso del divieto del terzo mandato consecutivo, tuttavia, è stato lo stesso legislatore statale ad avere ancorato l’applicazione del principio alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Ne consegue che leggi delle regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l’entrata in vigore della legge numero 165 del 2004 non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio in esame, che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti.
Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all’articolo 1, comma 3, contiene un rinvio, «in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». La disposizione impugnata – nella parte in cui ha introdotto dopo diversi anni una specifica deroga al divieto, escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali – si pone, dunque, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale ha infine chiarito che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l’operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale.

 

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Contributo ANAC per le gare pubblicate da gennaio ad aprile 2025

Anac informa che le stazioni appaltanti che abbiano effettuato procedure di affidamento nel periodo gennaio-aprile 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità. Sul Portale dei pagamenti di A.N.AC. sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Si evidenzia che, come novità introdotta dalla delibera di autofinanziamento per l’anno 2025 n. 598/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le procedure di affidamento in house sono soggette all’obbligo contributivo e tale obbligo ricade esclusivamente sulla stazione appaltante in qualità di Amministrazione affidante.

Si ricorda, altresì, a tutte le stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni precedenti qualora non avessero ancora provveduto. A tal fine, si evidenzia che il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per il pagamento dei MAV.

 

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