Referendum 2025. Competenze dovute ai componenti dei seggi, disciplina dei riparti e rimborso delle spese

È stata pubblicata la Circolare DAIT n.41 del 12 maggio 2025, concernente l’organizzazione tecnica e attuazione dei referendum previsti dall’articolo 75
della Costituzione nei giorni 8 e 9 giugno 2025. Competenze dovute ai componenti dei seggi, disciplina dei riparti, rimborso delle spese e rendicontazione.

In attesa di conoscere l’esatto ammontare delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze, la circolare precisa che l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero
dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire (articolo 17, comma 9, legge 23 aprile 1976, n. 136).

Per una corretta ripartizione delle risorse stanziate per i rimborsi elettorali, è indispensabile che gli uffici elettorali comunali, procedano, prima dello svolgimento delle votazioni, al corretto aggiornamento dei dati elettorali all’interno del portale ANPR del Ministero dell’interno. I comuni dovranno contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico degli stessi. Sia l’acconto, nella misura massima del 90 per cento dell’importo massimo rimborsabile, che il successivo saldo, saranno erogati direttamente dalla
Direzione Centrale per la Finanza Locale tramite ordinativi di pagamento a favore di ciascun comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

235 milioni di euro per i territori colpiti dalle alluvioni del 2023

È stato firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci – il decreto con cui vengono individuati i criteri e le modalità di assegnazione di 235 milioni di euro in favore dei comuni italiani colpiti dai gravi eventi alluvionali nell’estate del 2023.

Le risorse sono contenute in uno specifico fondo, che prevede il riparto dello stanziamento in due annualità: 115 milioni di euro nel 2025 e 120 milioni di euro nel 2026.

Gli enti interessati dalle misure emergenziali e destinatari dei fondi si trovano in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ok del Cdm al decreto legislativo su semplificazione tributi per Regioni e enti territoriali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di oggi, venerdì 9 maggio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Come già fatto per i tributi statali, si prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

Per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. Per le province si prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale. Quanto ai comuni, si prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e si semplificano gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico. Inoltre, per il triennio 2025-2027, si eleva dal 50 al 100 per cento la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse al fine di intensificare la partecipazione al recupero dell’evasione.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che dispone il differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilità erariale dal 30 aprile al 31 dicembre 2025.

La disciplina oggetto di differimento, che si applica anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, limita la responsabilità erariale ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dallo stesso. Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato a illegittimo affidamento senza gara

Il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. L’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente.

E’ quanto ha ribadito Anac con la delibera n. 164, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 2 aprile 2025 riguardante forniture di kit per la produzione di siero collirio dell’Azienda sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Dall’istruttoria effettuata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è risultata “violata la normativa poiché la proroga, successiva di quasi due mesi alla scadenza del contratto, è di per sé illegittima in quanto non era e non è stata avviata alcuna procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente ma solo improbabili ‘lavori prodromici’ ad oggi non conclusi”.

“Quasi la metà delle procedure (28 su 61) condotte dall’Azienda Regionale presenta criticità che potrebbero non favorire “l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” con conseguente violazione dell’art. 3, d.lgs. n. 36/2023”. “La procedura negoziata senza bando – ribadisce Anac – costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, quindi per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e non imputabili alla stazione appaltante. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: La verifica della progettazione non può farla chi ha svolto il progetto

Con il Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 aprile 2025, l’ANAC, al fine di dirimere alcune criticità riscontrate nell’applicazione del divieto di affidamento del
servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti e indicazioni operative.

L’Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l’attività di verifica. “Stante l’attuale inserimento della causa di esclusione per conflitto di interessi tra le cause di esclusione non automatica e come tale rimessa alla valutazione in concreto della stazione appaltante, assumono particolare importanza – scrive Anac – le misure che quest’ultima è chiamata preventivamente ad adottare, onde evitare siffatte situazioni di conflitto d’interesse”.

“Nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione – pur esigendo la norma una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta – il conflitto di interessi appare, in realtà, difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà, che deve essere garantita dal soggetto verificatore, anche se è comunque richiesta”. “Si ricorda, infine, che l’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione da parte del Rup ad Anac che, nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION     

Centri estivi 2025, prorogata al 19 maggio scadenza per manifestazione di interesse

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha prorogato al 19 maggio 2025 il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, da parte dei comuni, a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2025 per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori.
Si rimanda, per tutti i dettagli, alla notizia pubblicata in data 7 aprile 2025 e si ricorda che i comuni interessati devono manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento esclusivamente attraverso la nuova piattaforma dedicata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Povertà, rilevazione dei dati economico-finanziari al 30 aprile 2025

Dal 12 maggio 2025 al 6 giugno 2025 sarà aperta la rilevazione dei dati economico finanziari del Fondo Povertà al 30 aprile 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 5720 del 2 maggio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 30 aprile 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi ad impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo si rinvia ai seguenti Manuali:

 

La redazione PERKS SOLUTION

Requisiti per nomina Organo di revisione economico – finanziaria

Lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinato al mantenimento dell’iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il Ministero dell’interno, con parere del 30 aprile 2025, ha così risposto alla nota di un Prefettura che rappresenta i dubbi di un Comune in merito ai requisiti dichiarati da un revisore ai sensi dell’articolo 236 del TUEL. Da quanto indicato da codesta Prefettura, in particolare, risulta che il revisore, primo estratto, presenta nel certificato del casellario giudiziale un provvedimento di condanna con sospensione condizionale della pena e successiva ordinanza di dichiarazione di estinzione del reato.

L’articolo 236, comma 1, del TUEL stabilisce che: “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale”. L’articolo 2399 rinvia, tra l’altro, all’articolo 2382 che prevede che sono cause impeditive alla nomina (e se nominati, causa di decadenza) le seguenti situazioni: interdetto; inabilitato; fallito; chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. L’ipotesi d’incompatibilità e d’ineleggibilità alla carica di revisore degli enti locali, elencate all’articolo 236 del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge. L’iscrizione all’Elenco dei revisori degli enti locali è finalizzata esclusivamente alla sorteggiabilità per la nomina negli enti locali ed è, comunque, subordinata al possesso, tra l’altro, del requisito di iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinata al mantenimento di tali iscrizioni. Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che disciplina l’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all’articolo 50, comma 10, prevede che il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.

Per i revisori legali il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, all’articolo 24 bis prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni, detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Tutto ciò premesso, il Ministero rinvia alla verifica della regolare iscrizione presso i predetti Albi al fine di escludere cause ostative alla nomina.

 

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Composizione delle commissioni consiliari secondo il criterio proporzionale

In base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia di commissioni consiliari, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno in risposta ad una nota di una Prefettura, riguardante la richiesta da parte di un  consigliere comunale, componente di un gruppo monopersonale, di poter essere presente in tutte le commissioni.

In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del Tuel, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto, pertanto spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

Il Ministero osserva che, in base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere. Il predetto assunto è stato ribadito dal Consiglio di Stato che, con parere n.04323/2009 del 14 aprile 2010 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha precisato come il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Anche il TAR Sicilia, con sentenza n.1450 del 30.05.2022, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che il criterio di proporzionalità può considerarsi rispettato solamente se vi è la presenza in ogni commissione consiliare di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In proposito, si richiama il parere n.771 del 7 marzo 2018 in cui il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come il rispetto del criterio proporzionale potrebbe essere garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario.

Con tale parere è stata ritenuta illegittima una previsione regolamentare che non consentiva “[…] la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei tre gruppi […]” in quanto violativa della “[…] proporzionalità […] la quale – ove ritenuto e come pure rilevato in ricorso – poteva anche essere garantita prevedendo l’utilizzazione del voto plurimo in luogo del voto capitario […]” (cfr. Cons. Stato-sez.I, 26 marzo 2018, n.771). Con specifico riferimento all’istituto del voto plurimo, il Consiglio di Stato, sez. quinta, con sentenza n.4919 del 25 ottobre 2017, ha osservato che “Nel caso del voto plurimo nelle commissioni consiliari permanente il mandato elettivo del consigliere comunale non è in alcun modo vulnerato. Costui mantiene infatti il voto unico e paritario all’interno dell’organo deliberante a diretta legittimazione democratica, e cioè il consiglio comunale. A fronte di ciò, e per esigenze di funzionalità delle articolazioni interne referenti, costituite appunto dalle commissioni del consiglio, l’inderogabile principio di proporzionalità più volte richiamato può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell’organo, ma alle modalità di voto. In particolare, […] la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all’art.38, comma 6, t.u.e.l.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse a sostegno dell’associazionismo comunale anno 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che è stato disposto, a sostegno dell’associazionismo comunale, il riparto delle risorse spettanti per l’anno 2025 alle Regioni individuate ai sensi dell’Intesa n.21 del 6 marzo 2025, sancita in sede di Conferenza Unificata.

Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato.

 

La redazione PERK SOLUTION