Incentivi al dipendente che assiste il Comune nel giudizio tributario

Nell’ambito dei giudizi tributari di cui è parte un ente locale, lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa, potendosi – secondo la giurisprudenza della Corte Suprema – valutare se a stare, altresì, in giudizio, possa essere un funzionario autorizzato “in base alle previsioni dello statuto comunale”. È quanto ha affermato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2025, in risposta ad una richiesta di parere avente ad oggetto il regime giuridico degli incentivi al personale incaricato di assistere l’ente locale nel giudizio tributario.

Nello specifico, il Comune istante ha chiesto alla Sezione se debba riconoscersi al dipendente che abbia assistito l’ente nel giudizio tributario con condanna della controparte alla refusione delle spese, previamente acquisite alle casse, l’incentivo previsto dal comma 2 sexies dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 a prescindere dalle qualifiche rivestite, indicate dall’art.11, c.3, dello stesso decreto legislativo (dirigente/titolare di posizione organizzativa). La Sezione ricorda che l’art. 45 del d.lgs. 165/2001 prevede che i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i trattamenti economici accessori ancorandoli alle specifiche ipotesi individuate dallo stesso art. 45, comma 3 (performance individuale; performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui la stessa si articola; effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute).  L’art. 15, c. 6 sexies, del d.lgs. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, contiene una specifica disposizione che rimanda al trattamento accessorio del personale impegnato nell’assistenza dell’amministrazione, in quanto prevede la possibilità di erogare allo stesso un emolumento aggiuntivo parametrato al compenso professionale degli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. L’art. 11, comma 3 del medesimo decreto stabilisce espressamente che gli enti locali possono stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi o, in mancanza di tale figura, tramite il titolare della posizione organizzativa responsabile dell’ufficio tributi (soggetti che non necessitano di procura).

La Cassazione (cfr. Cass. Civ., V, 26719/2016; Cass. Civ. 13230/2009) ha riconosciuto la possibilità per il dirigente di delegare, con apposita determinazione, un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a rappresentare l’ente in giudizio, secondo le previsioni statutarie. Tale soluzione deve derivare da un’organizzazione interna chiara e consolidata, evitando nomine “ad hoc” per singoli casi.

Circa l’aspetto remunerativo di detta attività, destinato a confluire nella retribuzione accessoria del personale indicato dalla norma, oggetto di regolamentazione ed interpretazione dei contratti collettivi, ricorda la Sezione delle Autonomie che, trattandosi di attività resa da specifici soggetti per tutti i giudizi tributari, è remunerata con incentivi specifici in aggiunta alla retribuzione, che sono alimentati con le risorse previamente acquisite e riscosse dall’ente locale e, per tale motivo, da ritenersi sottratte al limite previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Tali risorse devono essere gestite sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo, il quale si differenzia dai compensi professionali dei legali interni, che costituiscono, invece, quota parte della retribuzione ordinaria.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Cimitero dei feti: il Garante privacy sanziona il Comune di Brescia

Il Garante privacy, con provvedimento del 19 dicembre 2024, ha ordinato al Comune di Brescia il pagamento di una sanzione di 10mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali riportati sulle sepolture dei feti e nel portale online dei servizi cimiteriali della città. Nella apposita sezione di un cimitero comunale, in molti casi, le sepolture riportavano il medesimo nome di fantasia attribuito convenzionalmente ai feti insieme al cognome della madre e alla data di interruzione di gravidanza (riportata come data di nascita/morte coincidente). Ciò accadeva anche nei casi in cui i parenti non avevano richiesto, per i prodotti abortivi e del concepimento, la sepoltura né indicato i dati da riportare sulla stessa. Nel definire il procedimento, l’Autorità ha ritenuto illecita la diffusione di tali dati, perché effettuata in assenza di una base giuridica e in violazione del divieto di diffusione di dati sulla salute, tra i quali rientra l’informazione sull’interruzione di gravidanza.

Il Garante ha ricordato che l’indicazione del cognome della donna o del marito o del compagno, accanto al nome convenzionale attribuito al feto e alla data dell’interruzione di gravidanza può consentire, mediante il raffronto, l’incrocio con altre fonti, o informazioni di contesto, l’identificazione della donna che ha effettuato l’interruzione di gravidanza. Inoltre, in base alla normativa di settore, l’indicazione di nome, cognome e data del decesso è necessaria per identificare esclusivamente i “defunti” e i “nati morti”.

Per rimediare alle violazioni contestate, l’amministrazione comunale – nel corso dell’istruttoria – ha adottato diverse misure correttive tra le quali la copertura delle targhette esistenti e l’uso di un sistema di codici per l’identificazione delle sepolture, la limitazione dei dati accessibili sul portale web e l’eliminazione della dicitura “feti e nati morti”, nonché l’implementazione di una documentazione più rigorosa per le richieste di sepoltura in forma singola dei feti da parte dei parenti.

Presentazione Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 entro il 28 giugno 2025

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

 

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Principio di rotazione va rispettato in caso di affidamenti diretti successivi non compresi nell’accordo quadro

In caso di affidamento al medesimo operatore per l’acquisto di beni e servizi non previsto dall’accordo quadro si applica il principio di rotazione. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti ad una richiesta di parere.

Gli accordi quadro sono strumenti che permettono alla stazione appaltante di acquisire beni/servizi in modo semplificato, ma vincolato alle condizioni predefinite. In caso di affidamenti diretti successivi per beni o servizi non compresi nell’accordo quadro, si tratta di un affidamento nuovo e distinto, che deve essere regolato secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici. Se l’accordo quadro è attivo e contiene il materiale aggiuntivo richiesto, la stazione appaltante deve fare ricorso all’accordo quadro. Solo nel caso in cui l’accordo sia esaurito, non capiente o non copra la categoria di beni/servizi specifici, può procedere con un nuovo affidamento. Qualora il materiale aggiuntivo non sia previsto nell’accordo quadro l’affidamento successivo non può essere considerato una mera estensione dell’accordo quadro; si tratta invece di un nuovo affidamento. Pertanto, deve seguire le procedure ordinarie o semplificate previste per gli affidamenti sotto-soglia, con la verifica del principio di rotazione. Il vademecum ANAC ribadisce che il principio di rotazione: si applica agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia. Mira a garantire il pluralismo competitivo, evitando che lo stesso operatore economico benefici di affidamenti ripetuti senza gara. Può essere derogato solo con adeguata motivazione. La stazione appaltante deve motivare la scelta dell’operatore economico uscente in termini di: Caratteristiche del mercato (assenza di altri operatori idonei); Convenienza economica (affidamento più vantaggioso in termini di tempi/costi).

In conclusione se:

– il materiale previsto è presente nell’accordo quadro: l’acquisto deve avvenire tramite l’accordo quadro attivo.

– il materiale non previsto non è presente nell’accordo quadro si configura un nuovo affidamento e deve rispettare il principio di rotazione.

L’affidamento diretto al medesimo operatore economico è ammesso solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga al principio di rotazione, come ribadito dal vademecum ANAC, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 209/2024.

 

 

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Centri estivi: Anci chiede rassicurazione sul rifinanziamento per il 2025

Anci ha inviato una lettera indirizzata alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Maria Eugenia Roccella relativamente alla richiesta di rifinanziamento per il 2025 dei centri estivi, al fine di avere rassicurazioni e dar modo ai Comuni di programmare le attività per tempo. Si tratta di una importante misura economico-sociale che ha conseguito importanti risultati, consentendo, in questi anni, ad oltre 7.000 Comuni di beneficiare delle risorse, di supportare le famiglie nella conciliazione di cura e lavoro e, allo stesso tempo, di garantire ai bambini e alle bambine un’offerta di qualità.

 

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Arera: Avvio di procedimento per la definizione del MTR-3 per il terzo periodo regolatorio

Con Delibera del 18 febbraio 2025 n. 57/2025/R/rif, Arera avvia il procedimento volto alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (MTR-3) per il quadriennio 2026 – 2029.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati“, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance*.

Principali linee di intervento

  1. Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  2. Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw“, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  3. Determinazione e aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, impostando su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace. A tal fine, a seguito dell’acquisizione di informazioni e dati da imprese e Pubbliche Amministrazioni, verranno condotte analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.
  4. Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)“).

 

IFEL, SEND e l’adesione delle Unioni di Comuni al Servizio Notifiche Digitali

IFEL, dopo aver ricevuto diverse segnalazione di Unioni di Comuni in difficoltà nel processo di adesione al Servizio Notifiche Digitali – SEND messo a disposizione da PagoPA, informa che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e tra queste anche le Unioni di Comuni, possono aderire a SEND ai sensi del D.L. 76/2020 e s.m.i. che ne disciplina l’ambito soggettivo e oggettivo.

Pur non essendo ancora disponibile la funzionalità di accesso da parte delle Unioni di Comuni all’Area Riservata messa a disposizione dal sito dedicato, detta indisponibilità non pregiudica in alcun modo la possibilità di aderire al servizio. IFEL ha condiviso le segnalazioni con PagoPA che non avrà difficoltà ad accelerare il completamento dell’integrazione dei codici IPA delle Unioni all’accesso in Area.

Al momento, le Unioni di Comuni che vogliono aderire a SEND possono scrivere ad  e richiedere l’invio dell’accordo che, compilato e firmato digitalmente, dovrà essere trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo

Allegati:

 

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Scadenza al 31 marzo 2026 per i progetti digitali del PNRR da completare

Con decreto n. 39/2025, del Capo del Dipartimento della trasformazione digitale, il termine massimo per il completamento delle attività di tutti i progetti finanziati dagli Avvisi a lump sum pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale sulla Piattaforma PA digitale 2026 è fissato al 31 marzo 2026. Di conseguenza, il cronoprogramma dei progetti aventi già scadenza successiva al 31 marzo 2026 dovrà essere rimodulato in considerazione del suddetto termine.

Il termine massimo per il completamento delle attività di cui sopra si applica anche ai nuovi Avvisi che saranno eventualmente pubblicati dal Dipartimento sulla Piattaforma PA digitale 2026.

Dalla ricognizione effettuata dal Transformation Office sui dati di monitoraggio dei cronoprogrammi presenti in Piattaforma, al mese di gennaio 2025, è emerso che un numero considerevole di progetti finanziati risulta avere una scadenza del cronoprogramma in data successiva al 31 marzo 2026.

I Soggetti attuatori potranno richiedere variazioni del cronoprogramma per la fase di “contrattualizzazione del fornitore” tramite la procedura prevista in Piattaforma, fermo restando che il termine massimo di completamento delle attività non potrà superare il 31 marzo 2026. Il Servizio di gestione e monitoraggio 1 dell’Unità di missione è delegato ad autorizzare, attraverso la Piattaforma PA digitale 2026, anche massivamente, le istanze di modifica del termine di scadenza della fase di “contrattualizzazione” del cronoprogramma, presentate dai Soggetti attuatori, previo parere degli Account Manager che verificano lo stato di attuazione del progetto insieme ai Soggetti attuatori. Le richieste di variazione del cronoprogramma, debitamente motivate, non potranno essere superiori a 30 giorni per ciascuna richiesta.

 

 

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Pubblicati gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) al comma 128 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47- bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

  • 0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025;
  • 1% dal 1°luglio 2025.

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la RGS ha comunicato le misure della predetta anticipazione dell’anno 2025 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

 

Precisazioni per il sopra indicato personale appartenente ai comparti Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree

L’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2022 e all’incremento di 6,7 volte la citata IVC ordinaria previsto dall’articolo1, comma 28, della legge n. 213 del 2023 decorrente dal 1°gennaio 2024. Gli importi dell’IVC 2025 andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore dei CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi.

 

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Piccoli comuni: dal Mit ulteriori 2,3 milioni per manutenzione e messa in sicurezza delle strade

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato ulteriori 2,36 milioni di euro per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali.

Annunciato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Question Time alla Camera dei Deputati, è stato infatti firmato e trasmesso agli organi di controllo il decreto che consentirà lo scorrimento della graduatoria 2024 per ulteriori 39 progetti, che si vanno a sommare ai 20 milioni che hanno consentito la realizzazione di 151 interventi nel 2024 e ai 18 milioni di euro del 2023 per 136 interventi. Le risorse assegnate in conto 2024 ammontano complessivamente a 22,3 milioni di euro.

La somma deriva dal rifinanziamento normativo del “Fondo investimenti stradali piccoli comuni” e consente il finanziamento di interventi fino a un importo massimo di 150 mila euro.

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per l’assegnazione di ulteriori 12 milioni di euro a favore sempre dei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti.

“Il MIT continuerà a lavorare per sostenere i piccoli Comuni – ha spiegato il ministro Salvini – per garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali in tutto il territorio nazionale”.

Vedi gli atti relativi al Fondo investimenti nei piccoli comuni 2024, il presente decreto, e la graduatoria relativa agli ulteriori 39 interventi finanziati.

 

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