Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR, il decreto del MEF

È stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04-01-2025, il decreto del Ministero dell’economia 6 dicembre 2024, recante “Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr”. Le indicazioni si rivolgono alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori dei relativi interventi.

In particolare, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, entro 30 giorni dalla data di acquisizione delle richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS o, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR.

Una volta perfezionato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le amministrazioni titolari provvedono a erogare in favore dei soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, di norma pari complessivamente al 30 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di anticipazione presentata dal soggetto attuatore. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano, per settori o casi specifici, l’erogazione di anticipi superiori al 30 per cento.

Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all’anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all’allegato 1 al presente decreto «PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi»;

b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all’aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Ai fini della conclusione dell’intervento, le amministrazioni titolari delle misure provvedono all’erogazione del saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell’importo dell’assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell’erogazione del saldo, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate.

Al fine di agevolare le verifiche a campione, il soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee. Qualora in sede di istruttoria della richiesta di saldo, l’amministrazione titolare ritenga non sufficienti gli elementi necessari per l’erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l’amministrazione titolare deve erogare il saldo è sospeso – con atto motivato – e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell’amministrazione stessa, degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, Rateizzazione: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Come noto, il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal riguardo, l’Agenzia ha pubblicato una sintesi delle modifiche apportate dal provvedimento normativo, che si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025, che di seguito riportiamo:

In particolare, a partire dal 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.

Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosfericicalamità naturaliincendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

Legge di bilancio 2025: Bonus asilo nido

I commi 209-211 della legge di bilancio 2025 recano alcune modifiche della disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

La misura del buono varia anche in relazione al valore dell’ISEE. Più in particolare, la misura è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro. Con la modifica normativa è previsto che il valore di ISEE del nucleo familiare, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, sia calcolato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico; di conseguenza, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. È soppressa, inoltre, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni.

Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a: 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; 1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Finanza Locale: Rimborso addizionale IRPEF 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato dell’8 gennaio 2025, informa che nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 dicembre 2024, è stata resa informativa riguardo la “Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 2024 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF” i cui ristori, in favore dei comuni, sono in corso di erogazione da parte del Ministero dell’interno.

In particolare, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nel capitolo 1322, è stato individuato uno stanziamento finalizzato alla compensazione dei minori introiti a valere sul gettito relativo all’addizionale comunale IRPEF, così costituito:

  • euro 168.538.000,00 euro per minori introiti derivanti da interventi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale;
  • euro 57.080.000,00 per minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti.

A seguito di richiesta del Ministero dell’interno del 4 novembre, con nota del 12 dicembre 2024, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, all’esito del confronto tecnico con ANCI, ha trasmesso al Ministero dell’interno i relativi piani di riparto:

  • Allegato 1 – Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi – Anno 2024;
  • Allegato 2 – Rimborsi per minori introiti da addizionale comunale Irpef per introduzione cedolare secca – anno 2024.

Riguardo ai minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, il Dipartimento delle Finanze, richiamando quanto già indicato nella nota n. 4071 del 4 novembre 2013, ha segnalato che il contributo da erogare ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano è ridotto al 10 per cento dell’importo teorico spettante, determinando un’economia di spesa pari ad euro 116.447,00.

 

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Bando Sport e Periferie 2024: pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l’elenco dei 39 Comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, destinatari del contributo relativo al bando “Sport e Periferie 2024” il cui decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.
Le risorse sono finalizzate alla promozione dello sviluppo di infrastrutture sportive per favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e delle comunità nei vari territori, il miglioramento della qualità della vita, il contrasto a sedentarietà e degrado, con impianti più sicuri e accessibili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Misure in materia di congedi parentali

I commi 217 e 218 della legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024, prevedono, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale.

Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l’aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all’80 per cento – anziché al 60 per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese –.

In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’80 per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato). Il nuovo elevamento in esame non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Welfare integrativo e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over

I commi 124-127 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) intervengono in tema di welfare integrativo dei dipendenti pubblici e di mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over.

In particolare, il comma 124 prevede che (al fine di evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica), ai fini del rispetto del limite rappresentato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico – di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 – concorrono anche le risorse destinate – nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico – a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. Si ricorda che la Corte dei conti, Sezione Autonomia, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2024, aveva, invece, escluso il welfare integrativo dal tetto del salario accessorio.

I commi 126 e 127 modificato l’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell’onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l’amministrazione cedente. Si prevede, infatti, che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) del richiamato DL 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che prevede l’avvio delle procedure per gestire le eccedenze di personale e la mobilità collettiva nei confronti dei lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto – siano calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (lett. a); si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall’acquisizione di personale all’esito dei richiamati processi di mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (lettera b)).

Le modifiche all’attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, si applicheranno alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2025: Risorse finanziarie Comuni frontalieri

Il comma 101, dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) modifica alcune disposizioni della Legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri.

La lettera a), nel novellare il commi 5 dell’articolo 10 della suddetta legge di ratifica, varia la percentuale prevista ai fini dell’attribuzione del contributo statale di cui al primo comma del medesimo articolo 10, stabilendo che il rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune in cui risiedono non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. In secondo luogo, si introduce la previsione che l’utilizzo della quota del contributo impiegabile in parte corrente, nel limite massimo del 50% dell’importo, è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

La lett. b), del comma in esame integra il secondo comma dell’articolo 11 della legge di ratifica, relativo al Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Il Fondo ha una dotazione crescente, da 1,66 milioni di euro per l’anno 2025 a 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2045. Un decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze – adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno, sentiti le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati – definirà i criteri per la distribuzione delle risorse e le specifiche finalità da perseguire.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: Le istruzioni del MEF alle amministrazioni pubbliche assoggettate alla fase pilota 2025

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato il 23 dicembre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 10, comma 11 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024) sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione:

● all’utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti multidimensionale e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti;

● alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base;

● alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.

Al fine di elaborare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l’esercizio 2025, di cui all’articolo 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, gli enti dovranno riclassificare i propri dati contabili secondo le voci del piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, definendo opportuni raccordi fra i propri piani dei conti e il piano dei conti unico. I modelli di raccordo, di cui al comma precedente, saranno adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato, previa approvazione del Comitato direttivo della Struttura di governance, di cui all’articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pubblicati, entro il 31 marzo 2025.

Il ciclo di formazione di base, di cui all’articolo 10, comma 10 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113 sarà erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale della formazione accrual, accessibile dalla sezione del sito Internet della RGS. Le amministrazioni entro 45 giorni dalla data del presente decreto, si registrano sul portale della formazione accrual, con le modalità ivi indicate, designando il gestore della formazione, che ha il compito di curare l’iscrizione, sul medesimo portale, del referente responsabile della formazione e del personale indicati dall’amministrazione per espletamento del primo ciclo di formazione. Il referente responsabile della formazione dovrà monitorare il completamento del percorso formativo del personale iscritto al portale, avendo riguardo agli adempimenti della fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 e delle tempistiche e degli adempimenti richiesti per la rendicontazione del target M1C1-117.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, si prevede che gli enti locali trasmettano alla RGS gli schemi di bilancio dell’esercizio 2025 attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla Banca Dati Unitaria, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo la procedura XBRL, secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche relative al funzionamento dei protocolli di interoperabilità, disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato direttivo della struttura di governance e pubblicato sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla riforma 1.15 entro il 31 marzo del 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto correttivo Codice Appalti in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 305 in data 31 dicembre 2024 (SO 45), il D.Lgs. 31 dicembre 2024 , n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Le modifiche al Codice sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato. La ratio ispiratrice del provvedimento in argomento è da rinvenire prioritariamente nell’esigenza di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale.

Le proposte di modifica al Codice seguono tre linee direttrici:

  • sono state apportate al codice tutte quelle modifiche di coordinamento interno, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
  • sono state introdotte precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali. Invero, partendo dai contributi raccolti durante la consultazione, dalla giurisprudenza e dalle richieste di parere pervenute attraverso il servizio supporto giuridico, sono state tracciate numerose modifiche puntuali finalizzate a chiarire possibili ambiguità del codice, a risolvere disallineamenti tra diverse parti del codice e degli allegati, ad aggiornarne le formulazioni alla normativa sopravvenuta;
  • sono state apportate delle modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

La novella legislativa si è incentrata su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici:

Equo compenso
Un primo ambito tematico oggetto di intervento è relativo alla disciplina del c.d. equo compenso. Si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso, inteso, appunto, come compenso “equo” e non “minimo”, inevitabilmente correlato, tuttavia, all’operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell’affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie. Le modifiche proposte all’articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Tutele lavoristiche
Nel dare attuazione alla disposizione che prescrive l’individuazione nel bando del contratto collettivo nazionale applicabile all’appalto, (ex articolo 11 del Codice), oggetto di intervento, sono state individuate le tutele che si devono considerare ai fini della valutazione e alle modalità di calcolo dell’equipollenza dei contratti collettivi di lavoro. È previsto l’inserimento di un nuovo Allegato I.01, contenente concrete disposizioni per orientare l’operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei
contratti. In particolare, si è inteso introdurre dei meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza.

Digitalizzazione
Le principali modifiche proposte in tema di digitalizzazione intervengono su numerosi articoli del codice e degli allegati, al fine di:

  • favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banda dati nazionale di ANAC;
  • prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banda dati nazionale dei contratti pubblici;
  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
  • rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM), incrementando a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

Qualificazione delle stazioni appaltanti
Sono state introdotte una serie di incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito, in prima istanza, la qualificazione e, dall’altro, si sono introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, al fine di conciliare, da un lato l’esigenza di garantire al personale impiegato negli appalti pubblici una adeguata formazione di settore, comprensiva dell’utilizzo di metodi e sistemi di gestione digitale delle costruzioni, e,
dall’altro lato, l’interesse a prevenire stalli di sistema nell’esecuzione. Inoltre, si è intervenuti anche con l’intento di incentivare e migliorare l’attività di formazione, nonché ampliare il più possibile l’offerta formativa.

Revisione prezzi
Sono state pertanto apportate delle modifiche all’articolo 60 ed è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali.

Consorzi
All’interno dei dieci temi prioritari rientra anche la disciplina dei consorzi, atteso il gran numero di contributi presentati dagli stakeholders che, in sede di consultazione, hanno evidenziato diverse criticità interpretative applicative dell’istituto. Nel dettaglio, così come emerso dalla consultazione, sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al c.d. “cumulo alla rinfusa”, quale criterio di possesso e comprova dei requisiti previsti per l’ammissione alle procedure di affidamento da parte dei consorzi stabili, nonché sono stati evidenziati dei disallineamenti e delle incertezze riguardo l’applicazione dell’articolo 67 circa la attestazione dei requisiti generali e speciali da parte di consorzi e consorziate, anche in sede di presentazione delle offerte, con specifico riguardo ai consorzi di cooperative e di artigiani.

Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)
Si era cercato di promuovere già in sede di prima adozione del Codice è quello dell’accesso delle micro, piccolo e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, prevedendosi in particolare all’articolo 108, comma 7, la possibilità che il bando di gara preveda criteri premiali a favore delle PMI e che tali criteri valorizzino il principio della “territorialità” per quei contratti che dipendono dal requisito della prossimità per la loro esecuzione. Si è intervenuti in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre. Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti “riservati”, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese.

Fase esecutiva del contratto di appalto
In primo luogo, sono state rafforzate le premialità e le penali applicabili agli operatori economici rispettivamente per accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dell’opera. Inoltre, sono state tipizzate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e, di converso, si sono identificate le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice). Un ulteriore intervento sul punto è stato quello di aver dettato una disciplina di carattere
generale all’istituto dell’accordo di collaborazione, al quale, invero, nella prassi molte stazioni appaltanti hanno già fatto ricorso in via negoziale ai fini dell’esecuzione di opere complesse, con esiti positivi in termini di prevenzione dei rischi e risoluzione dei conflitti.

Partenariato pubblico privato
L’istituto del project financing rientra, trasversalmente, anche all’interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche (M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza’ sia della ‘M1C1-73-quinquies Riforma 1.10). Con le nuove disposizioni, si è voluto rimodulare l’istituto del project financing nell’ottica di incrementare l’efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, assolvendo, per esempio, all’impegno assunto di rimodulare l’operatività della prevista “clausola di prelazione” per evitare che possa essere utilizzata in funzione anti concorrenziale. Si è tuttavia affiancata anche l’opportunità di rivedere puntualmente la stessa procedura di svolgimento del project financing, al fine di promuovere piena trasparenza in merito alle proposte presentate su iniziativa privata, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara.