Corte dei conti Autonomie, capacità assunzionali: niente esclusione degli aumenti di spesa per i rinnovi contrattuali

La Corte dei conti Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/2024, nell’affrontare una questione di massima sollevata dalla Sezione Liguria, concernente la possibilità o meno di esclusione degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».

Per la Sezione, l’analisi del quadro normativo, porta ad escludere la configurabilità di una “intenzione” del “legislatore” tesa ad escludere dagli aggregati di calcolo della spesa di personale, rilevante per l’art. 33, dell’indennità di vacanza contrattuale. Ciò in ragione:

  • della chiara lettera della legge che formula una nozione di spesa “complessiva”;
  • della diversità della ratio, evidenziata dai parametri e degli effetti diversi delle norme richiamate;
  • della circostanza che l’art. 33 prevede una riserva definitoria a favore della fonte regolamentare, la quale può liberamente indicare e aggiornare periodicamente i paramenti delle percentuali di crescita della spesa complessiva;
  • della considerazione che l’esclusione degli oneri da rinnovo contrattuale prevista dall’art. 1, commi 557 e ss. e 562 della l. n. 296/2006 non può estendersi ad altri tetti di spesa in quanto non costituisce espressione di un principio generale.

Inoltre, resta impregiudicata la possibilità di effettuare nuove assunzioni nei limiti di cui all’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014, ad eccezione di collocazione del comune nella c.d. terza fascia, nell’ambito della quale la facoltà assunzionale per turn-over è inferiore al 100% e, per il regolatore, di stabilire regole più flessibili in ragione della sopravvenienza del c.d. decreto anticipi che ha determinato, per il 2024, un diffuso sforamento dei limiti percentuali di cui alla tabella dell’art. 5 d.a.

 

La redazione PERK SOLUTION

CDP, Prestiti agli Enti territoriali: termine per le richieste di rimborso anticipato e riduzione

Con avviso del 20 novembre 2024, la Cassa depositi e prestiti informa gli Enti Territoriali che il termine per l’invio delle richieste di rimborso anticipato e di riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 2 dicembre 2024. Sarà possibile procedere alla compilazione, creazione e trasmissione via web delle richieste tramite il Portale dei Finanziamenti: https://www.cdp.it/sitointernet/it/aree_riservate_login.page#pubblica_amministrazione.

Con riferimento al semestre corrente,  i prestiti oggetto di rinegoziazione nel primo semestre 2023 ai sensi della Circolare CDP n. 1303 del 4 aprile 2023, non potranno essere oggetto di rimborso anticipato.

1. RIMBORSO ANTICIPATO (TOTALE O PARZIALE)

La richiesta dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizzi l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva ai sensi di legge. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario i quali, alla data del 2 dicembre 2024, risultino integralmente erogati. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere. Fermo restando il pagamento della rata in scadenza alla data del 31 dicembre 2024 con le consuete modalità (i.e. tramite addebito diretto in conto – SDD – unitamente agli altri finanziamenti in essere) CDP, verificata la validità della documentazione ricevuta, invierà a partire dal 16 dicembre 2024 una comunicazione con l’indicazione degli importi dovuti e le modalità per effettuare il rimborso anticipato. Si ricorda che in caso di rimborso anticipato (totale o parziale) l’ente dovrà corrispondere contestualmente a quanto dovuto per l’estinzione, anche le eventuali rate differite negli scorsi semestri per le iniziative di sospensione rate promosse da CDP in relazione ad eventi catastrofici o al Covid 2020, i cui importi possono essere consultati sul portale dedicato agli Enti Locali nella sezione “Altri strumenti e reportistica” ovvero prendendo contatti con il Contact Center di CDP.

2. RIDUZIONE

In relazione alla riduzione dei prestiti ordinari, le richieste dovranno essere inviata entro il 2 dicembre 2024 e la rideterminazione dei piani di ammortamento avrà effetto dal 1° gennaio 2025. I provvedimenti di riduzione verranno trasmessi agli enti nel mese di gennaio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Un dirigente può avere più incarichi se mancano altre professionalità, ma servono cautele

Con atto del Presidente del 16 ottobre 2024, l’ANAC afferma che afferma che è ammissibile il conferimento di più incarichi dirigenziali da parte di uno stesso ente pubblico, fermo restando che vanno seguite alcune cautele. Non vi in assoluto l’impossibilità di assegnare più incarichi a uno stesso dirigente, alla luce delle competenze e professionalità necessarie. Va però valutato se questa situazione lo ponga nella condizione di svolgere contemporaneamente le funzioni di “controllore” e “controllato”, con la conseguenza di doversi astenere da talune attività e così compromettere il buon andamento amministrativo: è opportuno dunque assegnare i ruoli in capo a soggetti diversi, a meno che non manchino risorse umane adeguate e vengano attuate specifiche misure preventive.

Per il conferimento di più di un incarico occorre “una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità”, al di là dei casi in cui questo non sia espressamente vietato, come lo è ad esempio negli enti locali per i membri degli organi di revisione. Spetta quindi “all’amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l’individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci”.

Qualora l’amministrazione non disponga di risorse adeguate a tal fine in termini di competenze e professionalità, la stessa sarà tenuta ad adottare misure di prevenzione alternative idonee a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, come, a titolo di esempio: la condivisione delle attività svolte dal dirigente con altro personale; una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all’organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi; un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza delle unità organizzative in cui opera il soggetto interessato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali prima del decorso del periodo di raffreddamento

2Non è conferibile, a chi sia stato membro del Consiglio comunale, l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale di servizi locali dello stesso Comune dove il soggetto interessato ha ricoperto la carica politica, prima del decorso del periodo di raffreddamento di due anni, fissato dalla normativa vigente. Lo ha stabilito l’ANAC, con la delibera n. 511 approvata dal Consiglio del 6 novembre 2024.

Nel caso di specie, la presidenza era stata attribuita dal sindaco a una consigliera comunale che si era dimessa dal suo ruolo nell’amministrazione locale dieci giorni prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. È però espressamente vietata, dalla normativa sulle inconferibilità, l’attribuzione di incarichi di amministratore di ente pubblico di livello comunale a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del Comune che conferisce l’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Modifica dello statuto per l’istituzione del presidente del consiglio comunale

Il comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un’apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con parere del 13 novembre 2024.

L’art. 39, comma 1 del TUEL dispone che “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La norma stabilisce che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del presidente del consiglio, i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno soltanto la facoltà di prevedere nello statuto tale figura.

La disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, prevede testualmente che il presidente è “eletto … nella prima seduta del consiglio”. Qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l’istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento. L’ente comunale deve, quindi, apportare le dovute modifiche allo statuto, nel caso intenda prevedere la figura del presidente del consiglio, tenendo presente quanto disposto dall’art. 6, comma 4 TUEL secondo cui “gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati …”.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio. Nella prima seduta, come previsto dall’art. 41 del TUEL, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e poi discutere degli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Considerato quanto disposto dall’art. 39 del TUEL, tenuto conto che non si è provveduto nella prima seduta ad istituire la figura del presidente e a nominarlo, l’ente potrà valutare di procedere alla introduzione della figura del presidente del consiglio mediante una apposita modifica statutaria che, intervenendo nel corso del mandato, consentirà di nominare il presidente del consiglio a decorrere dalla prossima tornata elettorale.

 

 

Obiettivi di servizio: Comuni commissariati per le risorse 2021-23 non utilizzate

Con il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 18 ottobre 2024 (avviso pubblicato in G.U. n. 270 del 18 novembre 2024), il Ministero dell’interno ha avviato il commissariamento dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna che non hanno utilizzato per intero le risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico di studenti con disabilità nel periodo 2021-2023.

In applicazione della diposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del DM del 6 giugno 2024, è nominato commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il sindaco pro tempore dei comuni che hanno certificato, in tutto o in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati. I comuni sono individuati nell’allegato A con la dicitura OB. NON RAGGIUNTO apposta in corrispondenza della tipologia di servizio e dell’annualità dell’obiettivo di servizio per il quale è stato certificato il mancato raggiungimento dell’obiettivo stesso.

Entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, il Sindaco commissario trasmette a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l’anno in corso o per i successivi, nei limiti di cui all’articolo 4 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024.

A tal riguardo la Fondazione IFEL ha pubblicato un comunicato su obiettivi di servizio e commissariamenti per inutilizzo delle risorse 2021-23, laddove si chiarisce che i fondi non rendicontati degli anni 2021, 2022 e 2023 restano comunque nella disponibilità del Sindaco, appositamente nominato Commissario, che li potrà utilizzare per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di servizio per gli anni 2024 e successivi.

Il sito IFEL Obiettivi in Comune riporta le informazioni necessarie e i modelli per la compilazione del monitoraggio destinato ai Comuni oggetto di commissariamento, al fine di semplificare l’adempimento, anche attraverso un sistema di compilazione assistita online. Sono inoltre disponibili la casella di posta elettronica infosociale@fondazioneifel.it e l’assistenza telefonica al numero 06 88816323 (lun – ven 9.30 – 16.30).

 

La redazione PERK SOLUTION

Controlli sulle attività economiche, protocollo d’intesa a supporto dei Comuni

Il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, ha sottoscritto con il presidente dell’Anci, Roberto Pella, un protocollo d’intesa per l’avvio di una collaborazione istituzionale in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

L’intesa si inserisce nel nuovo ‘sistema di controlli alle imprese’ introdotto dal decreto legislativo 12 luglio 2024, n.103 – che punta ad un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra enti controllanti e imprese per liberare queste ultime da obblighi eccessivi o sproporzionati, ridondanze e duplicazioni – ed ha l’obiettivo di supportare i Comuni nel censimento dei moltissimi controlli di competenza, con momenti di incontro, tavoli di lavoro ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.

“Con oltre 7.100 Comuni aderenti, l’Anci rappresenta quasi il 95% della popolazione italiana – osserva il Ministro Zangrillo – Questa collaborazione sarà dunque fondamentale per mettere a punto una riforma che il nostro Paese attende ormai da oltre dieci anni. Controlli più razionali ed efficaci, in linea con la visione di uno Stato alleato delle imprese e non vessatorio, vuol dire incentivare i comportamenti virtuosi, passando da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca, e rilanciare così lo sviluppo e la crescita del Paese”.

“Ringrazio il Ministro Paolo Zangrillo per aver promosso questa rilevante iniziativa, che testimonia la relazione di vicinanza della Funzione Pubblica ai comuni italiani e alle istanze espresse dal tessuto economico locale” commenta il presidente Anci Roberto Pella: “Sarà importante per i Comuni ricevere adeguato supporto e instaurare su questi temi un continuo e proficuo scambio di informazioni, funzionale anche a una più rapida risoluzione delle criticità.”

Con questo protocollo, che ha validità fino al 31 dicembre 2026, il ministro per la Pubblica amministrazione si impegna a fornire supporto tecnico e metodologico ai Comuni nel censimento dei controlli, creando un canale diretto per segnalare eventuali difficoltà interpretative e applicative, nonché a trasmettere con tempestività linee guida e circolari. L’Anci, dal canto suo, garantisce la massima collaborazione, al fine di semplificare e ridurre gli oneri a carico dei Comuni (fonte Ministro per la Pubblica Amministrazione).

 

La redazione PERK SOLUTION

Medie opere: Migrazione progetti BDAP-MOP su sistema ReGiS – Istruzioni operative per i Comuni

Il Ministero dell’interno comunica di aver completato la migrazione sul sistema informativo ReGiS di tutti i progetti finanziati con il decreto del 18 luglio 2022, precedentemente presenti sulla piattaforma BDAP-MOP. I CUP sono presenti nella PRATT 1100000320, all’interno del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato” – Misura INV2C1I1.2.5.

Pertanto, in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 146, tutti gli Enti beneficiari delle Medie Opere, sono tenuti ad effettuare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi esclusivamente attraverso il sistema ReGiS. A tal riguardo, gli Enti dovranno caricare all’interno del suddetto sistema informativo, secondo le modalità definite nel Manuale Operativo allegato al decreto del 14 maggio 2024, tutti gli importi a titolo di Stati di avanzamento lavori (SAL) e/o le relative fatture, anche laddove già inseriti sul sistema BDAP-MOP.

Gli Enti non ancora profilati sul sistema ReGiS dovranno:

  1. Compilare il template allegato al presente Comunicato in ogni sua parte, seguendo le istruzioni di compilazione ivi indicate, avendo cura di compilare tutti i campi relativi al Soggetto da profilare. In particolare, nella SEZIONE B – Utenti Regis, nel campo “Codice iniziativa”, dovrà essere indicata la Misura INV2C1I1.2.5;
  2. Trasmettere la richiesta di abilitazione all’indirizzo: rgs.igepa.ufficio2@mef.gov.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riapertura procedura di certificazione contributo indennità amministratori fino al 31 dicembre 2024

Alcuni comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

Tenuto conto delle istanze pervenute, il Ministero dell’interno ha deciso di procedere alla riapertura della procedura di certificazione riguardante il contributo di cui in oggetto fino alla data del 31 dicembre 2024. I comuni, pertanto, potranno procedere alla modifica della certificazione e, a chiusura della procedura, fare riferimento agli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito. Inoltre, dovranno caricare nel sistema una nuova quietanza, indicando la nuova e corretta somma generata dal sistema.

Al termine di tale procedura, la differenza tra l’importo correttamente riversato e quello riversato in precedenza, potrà essere rimborsato, previa fornitura di adeguata prova documentale, mediante la presentazione all’Ufficio II -Trasferimenti ordinari da federalismo fiscale, compensativi e contributi per spese correnti e di investimento agli enti locali, di istanza ex articolo 68 del decreto ministeriale del 29 maggio 2007, recante “Approvazione delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato”. Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento entro la data del 31 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Approvazione modello di richiesta del contributo, annualità 2025, per la copertura della spesa di progettazione

Con decreto del Ministero dell’interno 14 novembre 2024 è stata approvata la modalità di trasmissione dell’istanza per l’attribuzione del contributo, annualità 2025, a copertura della spesa di progettazione, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successive modifiche e integrazioni.

Modalità e termini di trasmissione della richiesta di contributo

La richiesta di contributo deve essere trasmessa solo ed esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, a partire dal 2 dicembre 2024 ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2025, a pena di decadenza.

Si evidenzia che sulla base delle nuove disposizioni normative, non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2023-2024, assegnato rispettivamente con decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2022 e con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 17 aprile 2024, diffusi sul sito della Direzione Centrale per Finanza Locale nella sezione “I DECRETI”, e che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione.

Gli enti interessati a trasmettere un’istanza di finanziamento devono preventivamente essere in possesso di un’utenza MOP per l’accesso all’area riservata del Portale.

Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Come per le precedenti edizioni, la richiesta di contributo deve contenere uno o più, massimo tre, Codice Unico di Progetto (CUP), valido ed attivo, relativo ai livelli di progettazione previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, che si intende realizzare e deve essere riferita ad una “nuova” progettazione: non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2025 e prima dell’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n.160 del 2019. È sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario: non è consentito far uso dello smart-CIG.

Al fine di classificare sul sistema CUP del DIPE correttamente i Codici Unici di Progetto (CUP), si invita a tener presente quanto precisato nel richiamato decreto del Ministero dell’interno del 14 novembre 2024 pena l’esclusione della richiesta dal contributo.

Dopo l’attribuzione del contributo, disposta con il citato decreto interministeriale, i dati inseriti nella richiesta, come ad esempio il CUP, non possono essere in alcun modo modificati.

Richieste considerate ai fini dell’attribuzione del contributo

È propedeutica alla richiesta di finanziamento l’avvenuta trasmissione alla Banca dati BDAP dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2023). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati.

Richieste di chiarimento e assistenza

Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente GLF – annualità 2024, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato al presente comunicato, possono essere trasmesse con le seguenti modalità:

Si evidenzia che il servizio di assistenza BDAP sulla piattaforma GLF-MOP sarà garantito fino alle ore 18:00 del 15 gennaio 2025.

Eventuali richieste di precisazioni di carattere esclusivamente amministrativo possono essere trasmesse a fondoprogettazione.fl@interno.it (email non abilitata a ricevere e/o trasmettere p.e.c.).

Attribuzione del contributo

Il contributo sarà attribuito tenendo conto dell’ordine prioritario previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 160 del 2019.

Qualora l’entità delle richieste pervenute dovesse superare l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione del contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi 54 e 55 del ripetuto articolo 1 della legge n.160 del 2019.

Allegati
Manuale Linea di Finanziamento Progettazione – Annualità 2025
FAQ Fondo Progettazione

 

La redazione PERK SOLUTION