Nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali

Con l’orientamento applicativo AFL77, l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’entrata in vigore in merito al nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali.

La nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, può essere applicata sin da subito. In ogni caso, l’adeguamento della disciplina deve avvenire entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL, ossia entro il 1° gennaio 2025, come espressamente previsto dall’art. 60, comma 7 del CCNL.

Nel periodo transitorio, e cioè fino al 1° gennaio 2025, qualora gli enti non abbiano adeguato la disciplina al nuovo CCNL continueranno ad applicarsi le precedenti regole, che verranno disapplicate superato tale periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino all’adeguamento della retribuzione di posizione alla nuova disciplina dettata dall’art. 60, la misura di tale voce retributiva è quella indicata all’art. 58 del CCNL. È da precisare che ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018).

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio dei Ministri, ok all’aggiornamento del Codice dei contratti pubblici

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Il testo mira a razionalizzare e semplificare la disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, risolvendo alcune criticità emerse in sede applicativa, tenuto conto delle principali esigenze rappresentate dagli stakeholder di settore e delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici introdotti. Le nuove norme rilevano anche ai fini del perseguimento di alcune milestone PNRR che rientrano nella riforma 1.10 – Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni.

Di seguito alcune tra le principali novità introdotte.
Equo compenso – Si chiariscono i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi. In tale ottica, si introducono specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Inoltre, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso), per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento. All’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso. Inoltre, si prevede che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Tutele lavoristiche – Al fine di orientare l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione da individuare nel bando, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti, si introduce un nuovo allegato, ai sensi del quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Digitalizzazione – In tema di digitalizzazione, si apportano modifiche volte a favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico; chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banca dati nazionale di ANAC; prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico; rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM – Building Information Modeling), incrementando a decorrere dal 10 gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

Revisione prezzi – Si definiscono nuove modalità di individuazione degli indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l’incremento degli importi contrattuali.

Qualificazione – Con riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, si introducono molteplici modifiche, volte fra l’altro a contribuire al rispetto degli impegni assunti in sede di adozione del PNRR, tra le quali: nuovi requisiti premianti; l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto; incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che scelgono di avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate per affidamenti anche al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione; requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell’esecuzione; l’erogazione dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro; l’istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell’attività dei soggetti aggregatori, individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori.

Consorzi – Con riferimento alla disciplina dei consorzi si prevede che i consorzi stabili possano avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione; si chiarisce che il possesso dei requisiti di qualificazione tramite quanto posseduto dall’impresa non designata per l’esecuzione debba comunque essere “procedimentalizzato” e concretamente comprovato e, dunque, avvenire tramite avvalimento; si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l’obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; si prevede che possano essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio; si introduce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese – In tema di micro, piccole e medie imprese si introducono misure volte a favorire l’accesso delle stesse al mercato dei contratti pubblici. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti, con riguardo alla suddivisione in lotti, effettuino adeguate verifiche del mercato di riferimento volte a individuare il valore degli stessi, nell’ottica di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese; che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo), tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese; che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, con possibilità di deroga a tale soglia per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Fase esecutiva del contratto di appalto – In tema di esecuzione dei contratti di appalto si apportano modifiche alla disciplina riguardante i premi e le penali applicabili agli operatori economici, rispettivamente, per le accelerazioni o i ritardi nell’esecuzione dell’opera.

Partenariato pubblico privato (PPP) – Si introducono modifiche in particolare con riferimento alla fattispecie contrattuale della finanza di progetto, oggetto di integrale riformulazione, anche nell’ottica di dare attuazione agli impegni assunti in sede europea. Tra le principali novità riguardanti la finanza di progetto, si segnalano la distinzione tra le procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica; l’introduzione di una fase preliminare rispetto alla presentazione delle proposte; l’introduzione di una prima fase di evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del soggetto che può esercitare la prelazione; l’obbligo, in capo agli enti concedenti, di garantire la piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate su iniziativa di parte, così da favorire un effettivo confronto competitivo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regolazione finale dei fondi Covid: i chiarimenti di Arconet

La Commissione Arconet, nel rispondere ad un quesito posto da un Ente in materia di regolazione finale dei fondi Covid, ha confermato che con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, che sarà approvato entro il 31 dicembre del 2024 nel rispetto dei termini previsti, il comune dovrà approvarlo applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “importo da acquisire al Bilancio dello Stato- Totale delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

Poiché trattasi di utilizzo anticipato, rispetto all’approvazione del rendiconto delle quote vincolate, occorrerà procedere nel rispetto della previsione dell’articolo 187, comma 3-quater del TUEL, ai sensi del quale: “se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”.

Nel caso in cui utilizzi anticipatamente solo le entrate vincolate, dovrà approvare in Giunta, entro il 31 gennaio 2025, la verifica analitica delle risorse vincolate, utilizzato per comodità, l’allegato a/2, e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3. Nel rispetto inoltre della previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre 2024, dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, dovrà essere completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogato il contributo erariale anno 2024 per distacco sindacale

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato di oggi 21 ottobre 2024, informa che con provvedimento del 16 ottobre 2024, è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2024 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2023, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2024, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 30 novembre 2024, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTO PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE”.

 

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Pagamenti contributo “Medie opere” art. 1, co. 139 e ss. (L. n. 145/2018)

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che nei confronti dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (medie opere), in data 7 ottobre 2024, sono state effettuate erogazioni a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, per gli investimenti in progetti di medie opere, è stato erogato:

  • un importo totale pari ad euro 60.195.929,00, in favore di 413 enti finanziati con decreto del 23 febbraio 2021;
  • un importo totale pari ad euro 64.651.530,00, in favore di 394 enti finanziati con decreto dell’8 novembre 2021 e del 28 marzo 2023;
  • un importo totale pari ad euro 3.596.665,00, in favore di 18 enti finanziati con decreto del 18 luglio 2022;
  • un importo totale pari ad euro 18.714.745,00, in favore di 256 enti finanziati con decreto del 19 maggio 2023.

Al seguente link è possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP.

 

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Arconet: Pubblicato il decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, Sezione Arconet, il decreto del 10 ottobre 2024 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011. Il Provvedimento prevede:

  • l’adeguamento dei principi contabili al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), con l’aggiornamento degli allegati nn. 4/1, 4/2 e 4/3;
  • l’aggiornamento del prospetto degli equilibri degli enti locali e delle Regioni di cui agli allegati nn. 9 e 10 e dell’allegato 4/2 al fine di armonizzare le modalità di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, commi da 820 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • l’inserimento nella missione di bilancio n. 12 di un programma dedicato agli “Interventi per asili nido”, aggiornando gli allegati nn. 9, 10, 12, 14 e 17 al fine di favorire la compilazione del questionario sui fabbisogni standard attraverso l’utilizzo dei dati contabili analitici opportunamente riclassificati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP;
  • l’adeguamento dei principi contabili alla sentenza della Corte costituzionale, n. 223 del 2023, con l’eliminazione dei riferimenti all’art. 43 del DL n. 133 del 2014 nell’allegato 4/2;
  • il recepimento della proroga dei termini per la ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) degli enti in dissesto, prevista dall’art. 2, comma 6, del DL n. 215/2023 nell’allegato 4/2;
  • l’inserimento nell’allegato 4/3 dell’esempio 23/3 sulla riconciliazione del conto di T.U. presso la Banca d’Italia e del conto presso l’istituto tesoriere in presenza di anticipazioni tecniche, ai fini della determinazione del valore delle disponibilità nello Stato patrimoniale.

 

 

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Limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità

Spetta al consiglio indicare una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti dei consiglieri considerando anche il caso di quelli proclamati, ma non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merite alle richieste di accesso da parte di consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità.

Al riguardo, il Ministero premette che l’art. 43, comma 2 del TUEL prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato». La Giurisprudenza in materia ha ribadito che “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”. Inoltre “il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente).

Sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste … si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali. Pertanto, non è «sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all’accesso, ma occorre dare atto che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare».

Per quanto i consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità, spetta al consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti, al fine di consentire una più agevole gestione amministrativa delle istanze di accesso.

 

 

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Pubblicata graduatoria del bando PNRR da 515 milioni per realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche

È stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del merito la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del PNRR per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le Città metropolitane, per i convitti.

Sono finanziati 890 interventi con una percentuale molto elevata, pari al 63,11%, nelle regioni del Mezzogiorno. La Regione con il numero più elevato di progetti finanziati è la Calabria con oltre 91,3 milioni, seguita dalla Campania con 78,2 milioni e poi da Lazio con 56,8 milioni, Lombardia con 56,3 milioni e Puglia con 55,9 milioni.

“Registriamo un dato molto positivo di partecipazione e di finanziamento degli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, dove è fondamentale continuare a investire per dare a tutti, al di là delle condizioni di partenza e del territorio di residenza, le stesse opportunità di successo formativo. Gli interventi finanziati contribuiranno a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti ma anche delle famiglie e delle donne lavoratrici. Questi risultati sono stati possibili anche grazie all’importante servizio di supporto agli enti locali messo in campo, per la prima volta, dal Ministero” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

 

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Mangiaplastica: Il MASE ammette 345 comuni al contributo per acquisto eco-compattatori

Altri 345 comuni italiani sono stati ammessi al contributo del Programma sperimentale “Mangiaplastica” per l’annualità 2024, che finanzia con 10 milioni di euro l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta selettiva di bottiglie per bevande in PET.

Lo prevede un decreto della direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che approva la graduatoria per l’annualità 2024. Obiettivo della misura è sostenere gli enti locali nell’acquisto di un eco-compattatore ogni centomila abitanti, migliorando la qualità della raccolta differenziata e valorizzando la plastica nelle filiere del riciclo. La norma assegna 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media e 30.000 per quelli di alta capacità.

Allegati:
Istanze Ammesse
Istanze ammissibili senza copertura finanziaria
FAQ sportello attuativo annualità 2024

 

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Dalla Conferenza Stato-città via libera al riparto del contributo per i rifiuti delle scuole, alla revisione dei fabbisogni standard e al supporto ai comuni colpiti da calamità e a alle politiche ambientali degli enti locali

Nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, del 17 ottobre 2024, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si procede alla revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard dei comuni relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale e, contestualmente all’aggiornamento della base dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali ovvero trasporto pubblico locale (TPL), servizio smaltimento rifiuti, servizi relativi alla viabilità e territorio, servizio asili nido, servizi del settore sociale e servizi dell’istruzione pubblica. L’aggiornamento delle suddette metodologie ha comportato nuovi coefficienti di riparto dei fabbisogni standard da utilizzarsi, a normativa vigente, per l’assegnazione del Fondo di solidarietà comunale per il 2024.

ANCI ed UPI hanno poi espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze per l’anticipazione del rimborso dei minori gettiti derivanti dall’esenzione della prima rata 2024 dell’Imu derivante dall’esenzione per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2018, nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed è applicabile fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. L’importo in esame è pari a complessivi euro 6.956.699,02 ed è destinato per euro 6.838.086,03 ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, come definito all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di cui euro 242.381,00 per arretrati anni precedenti. I restanti euro 118.612.99 vengono ripartiti ai Comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizi.

Infine ANCI ed UPI hanno condiviso la proposta di delibera per l’attuazione, per l’anno 2024, del punto 5 dell’Accordo della Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 concernente la quota del contributo del Ministero dell’istruzione e del merito da assegnare ai comuni che nello svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso le istituzioni scolastiche statali abbiano raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata minima del 65 per cento. Limitatamente all’anno 2024 le risorse messe a disposizione sono pari a euro 55.172.756,00. La quota del contributo da assegnare è stata definita per l’anno 2024 in senso incrementale passando dal 14% del 2023 al 20% per l’anno di riferimento.

«Come Governo Meloni – sottolinea il Sottosegretario Ferro – continuiamo ad esprimere la nostra massima attenzione verso le esigenze dei comuni, ribadendo il nostro sostegno verso i territori feriti da eventi calamitosi e supportando il consolidamento delle politiche per l’ambiente da parte degli enti locali».

 

La redazione PERK SOLUTION