Pagamenti interventi opere di rigenerazione urbana ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che, in data 22 ottobre 2024, all’esito delle verifiche effettuate sul sistema MOP della BDAP, questa Amministrazione relativamente ai progetti finanziati con Decreto Interdipartimentale del 19 ottobre 2022 ha disposto l’erogazione a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, sono state erogate risorse in favore di 4 enti per un importo totale pari ad euro 1.789.792 come dettagliate in allegato.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’Interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2024/2025

Il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare del 29 ottobre 2024, avente ad oggetto: “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. ‘Scuole Sicure’ 2024/2025”, che ha fissato, per il triennio 2024/2026, i criteri di ripartizione del fondo istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

In particolare, all’articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto è stabilito che, per l’anno 2024, il 6 per cento delle risorse è destinato ai Comuni in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2023, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. La medesima previsione esclude dal finanziamento i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti e demanda ad una circolare l’individuazione dei Comuni beneficiari, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della percentuale di risorse stabilita.

Le risorse in parola sono riservate ai quattordici Comuni capoluogo di Città metropolitana, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata (all.1), articolata in una quota fissa pari a 20.000 euro e in una quota variabile commisurata alla consistenza demografica dell’ente locale. Gli enti ricompresi nell’elenco che intendono beneficiare del finanziamento devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente. La domanda, redatta utilizzando l’accluso modello (all.2), deve essere corredata da una scheda progettuale, riferita all’arco temporale dell’anno scolastico 2024/2025, nella quale sono descritte tutte le iniziative che si intendono porre in essere, con le relative voci di spesa.

Allegati:
La circolare
All. 1 – Comuni selezionati
All. 2 – Modello domanda contributo
All. 3 – Report scuole

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale, Imu sugli immobili strumentali: ribadita la non fondatezza dell’indeducibilità dall’irap

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2024, si è nuovamente pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP e ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in riferimento all’art. 53 Cost., ribadendo, in sostanza, quanto già affermato con la sentenza n. 21 del 2024, ovvero che, in riferimento all’IRAP, mancano «quelle evidenze normative che hanno condotto questa Corte con la richiamata sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta.

La diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 262 del 2020 non possano essere estese all’IRAP».

La Corte ha anche chiarito che non vi è un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e IRAP sono diversi. La sentenza ha altresì dichiarato non fondate le questioni sollevate dal medesimo rimettente e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto le affermazioni contenute nella citata sentenza n. 262 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato – ma nel contesto di una riscontrata rottura del principio di coerenza – l’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali, non si prestano a essere pedissequamente traslate in riferimento al regime dell’IRAP.

La pronuncia ha anche dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 41 Cost. dalla CGT di Milano; nonché quelle sollevate dalla CGT di Reggio Emilia in riferimento all’art. 53 Cost. e, con riguardo agli artt. 3 e 53 Cost, sull’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR Asili Nido, differito al 10 dicembre 2024 il termine aggiudicazione lavori e cronoprogramma

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con Avviso 25 ottobre 2024, ha differito al 10 dicembre 2024 il termine per l’aggiudicazione dei lavori, originariamente fissato al 31 ottobre 2024, riferito al nuovo Piano asili nido Pnrr, di cui all’avviso pubblico 15 maggio 2024.

Al fine di assicurare il rispetto di tutte le milestone e i target del PNRR, si precisa che non vi saranno ulteriori proroghe e che il nuovo cronoprogramma da rispettare sarà, quindi, articolato secondo le tempistiche riportate nella tabella seguente.

Con appositi addendum – che saranno resi disponibili nei prossimi giorni dal Ministero dell’istruzione – si provvederà all’aggiornamento degli accordi di concessione già sottoscritti. Nelle more dell’aggiornamento degli stessi le tempistiche da tenere in considerazione sono sotto riportate:

  • Aggiudicazione dei lavori entro il 10 dicembre 2024;
  • Notifica dell’aggiudicazione alla ditta appaltatrice entro il 10 dicembre 2024;
  • Avvio dei lavori (Verbale di consegna dei lavori) entro il 31 gennaio 2025;
  • Conclusione dei lavori (Verbale di ultimazione dei lavori) entro il 31 marzo 2026;
  • Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2024

Il Ministero delle disabilità ha pubblicato il decreto 9 settembre 2024 relativo al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l’anno 2024, contenente i criteri di riparto e le modalità per il monitoraggio, comprensivo dell’elenco dei Comuni, pari a 103 milioni, per potenziare il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

I Comuni beneficiari delle risorse dovranno utilizzarle esclusivamente per l’assistenza agli alunni con disabilità, con possibilità di trasferire i fondi a enti delegati o a forme associative per facilitare la gestione dei servizi.

Inoltre, il decreto prevede modalità specifiche di monitoraggio, obbligando i Comuni alla compilazione di schede di rendicontazione per garantire la trasparenza e l’efficacia dell’erogazione dei fondi, con l’invio telematico delle schede a Sogei S.p.A., entro i termini previsti.

Sullo schema di decreto la Conferenza unificata ha sancito intesa nella seduta del 25 luglio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, nel fissare il valore dell’appalto vanno indicate tutte le voci di spesa

Nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro. E’ quanto ha chiarito l’Anac con Atto a firma del Presidente fasc. 1643/2024, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.

Intervenendo a riguardo di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza socio-sanitaria alla persona per complessivi otto milioni e 700.000 euro, nella quale la stazione appaltante aveva previsto una base d’asta costituita esclusivamente dai costi della manodopera sui quali effettuare il ribasso, l’Autorità ha sottolineato che “le carenze riscontrate nei documenti di gara possano aver determinato oltre che una scarsa remuneratività dell’appalto, in violazione del principio del risultato, anche un indebito vantaggio competitivo per il precedente gestore del servizio il quale, in virtù dell’esecuzione del precedente affidamento, è in possesso di maggiori informazioni utili per la formulazione dell’offerta, con potenziali effetti distorsivi della concorrenza, in violazione del principio di accesso al mercato, declinato nei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione”.

E’ stato rilevato come i documenti di gara, nel loro complesso, risultassero privi degli importanti elementi utili a consentire agli operatori economici di effettuare una completa e adeguata analisi delle prestazioni poste in gara, nonché le valutazioni di convenienza tecnica ed economica a fini della partecipazione alla medesima e della formulazione di un’offerta seria, attendibile e consapevole. Non risultava infatti essere stata predisposta una compiuta e completa progettazione.

La giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazione saldo fondo di solidarietà anno 2024

Con comunicato del 28 ottobre 2024, la Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che il Ministero dell’interno ha provveduto ad erogare il saldo del fondo di solidarietà comunale spettante per l’anno 2024. I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

L’erogazione ha riguardato 5469 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad euro 1.969.137.740,31.

Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 nonché, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 26 novembre 2010, n.216, e del  punto 4), ultimo capoverso, dell’accordo sancito in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali del 16 dicembre 2014, integrato dall’accordo del 23 novembre 2017 inadempienti al questionario SOSE

Ad ogni buon fine, si informa che periodicamente verranno predisposte ulteriori erogazioni a favore degli enti che avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Associazionismo 2024, nuovo riparto per le Regioni

Facendo seguito al precedente comunicato dell’11 aprile 2024, la Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 25 ottobre 2024 informa che è stata disposta, a sostegno dell’associazionismo comunale, una ulteriore ripartizione delle risorse per l’anno 2024, di cui all’articolo 1, comma 164 della Legge 662 del 23 dicembre 1996, alle Regioni individuate ai sensi dell’Intesa n. 28 del 7 marzo 2024, sancita in sede di Conferenza Unificata.

Gli importi attribuiti a ciascuna Regione, come da prospetto allegato, corrispondono al totale delle risorse spettanti per l’anno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto assegnazioni ai comuni colpiti da eventi alluvionali

Pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del 20 settembre 2024, recante: «Criteri e modalità di riparto delle somme, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, di cui all’art. 23 comma 1-ter del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104», registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024 al n.4237.

L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.251 del 25 ottobre 2024.

Le risorse sono destinate alla realizzazione, nei territori interessati dalle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri in data 28 agosto 2023 indicate in premessa, di interventi che soddisfino i seguenti requisiti:
a) presentino nesso di causalità con gli eventi in rassegna;
b) siano finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche nonché alle esigenze prioritarie di riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, in coerenza con l’articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
c) siano direttamente realizzabili dai comuni.

Le risorse sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL90, l’ARAN fornisce chiarimenti in merito agli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 che dispone che “Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:
– 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
– rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”

Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.

Le stesse, come indicato al comma 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, commi 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. Pertanto le risorse di cui trattasi concorrono a finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.

Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.

Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi.

Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.

 

 

La redazione PERK SOLUTION