Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 196/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere – in merito alla interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 45 del D. Lgs 36/2023 (ex art. 113 del D.Lgs n. 50/20216), relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20% nell’ipotesi in cui ricade la fattispecie della Convenzione tra due Comuni, avente ad oggetto la centralizzazione della Committenza – ha chiarito che in relazione alla fase di affidamento la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai successivi commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45 medesimo.

Il comma 8 dell’art. 45 dell’attuale Codice prevede che le amministrazioni o gli enti deleganti possano destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie (o parte di esse e, comunque, nel limite del 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2) per l’incentivazione delle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte. A sua volta il comma 2, cui rinvia il comma 8, dispone che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”.

L’art. 45 specifica, poi, che l’80% del 2% anzidetto va ad alimentare gli incentivi (comma 3) mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi 6 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 7 (attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personal, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata).

Il quadro normativa porta a ritenere che non vi è nessuna ragione che porta ad escludere dalla base di calcolo del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano rispettate le finalità poste da tale norma.

Tale ripartizione assicura, in tal modo, il rispetto della finalità posta dal comma 5 anche ad opera della Centrale di Committenza. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

In altri termini detto, il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera

Con il parere di precontenzioso n. 396/2024, l’Anac ha chiarito che negli affidamenti diretti, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall’affidamento, altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.

Nel caso di specie, l’Autorità è intervenuta su un affidamento diretto della Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (Agec). L’assegnazione riguardava un’indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione delle lampade votive e servizi accessori all’interno dei cimiteri del Comune di Verona.

L’Anac evidenzia che se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice. Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”. Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non
rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023.

Di conseguenza, la condotta della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di settore. Pertanto, per effetto della omessa indicazione dei costi della manodopera da parte degli operatori economici controinteressati, alla luce della espressa natura espulsiva della sanzione prevista dal legislatore, essa dovrà procedere in tal senso. Va tenuto tenuto conto del fatto che, avendo invece indicati i costi di manodopera uno degli operatori concorrenti, non sembra sussistere l’impossibilità materiale di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota di Anci al decreto attuativo sulle semplificazioni e controlli attività economiche

Anci ha pubblicato una nota di lettura al decreto legislativo n. 103/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto, e attuativo della cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Le novità legislative introdotte nei 13 articoli che compongono il decreto delegato rivestono grande rilevanza per i Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia di attività produttive e a cui competono i controlli di polizia commerciale e annonaria.

Il tema della semplificazione dei controlli sulle attività economiche rappresenta un tema strategico in quanto si lega al perseguimento di numerosi obiettivi pubblici a favore delle attività economiche, e in particolare di quelle di piccole dimensioni, come la riduzione degli oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse PMI, la trasparenza dell’azione amministrativa, la riduzione del livello di corruzione, l’instaurarsi di un clima favorevole alla competitività delle attività economiche e allo sviluppo del territorio. L’effetto del provvedimento è quello di consentire alle amministrazioni una più efficace programmazione
delle loro attività di controllo, basate sulla valutazione del rischio, attraverso il ricorso a strumenti di qualificazione rilasciati da soggetti accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento. Questo consentirà alle amministrazioni una più efficace programmazione delle risorse umane e finanziarie, focalizzandole verso attività di controllo su attività economiche che presentino un profilo di rischio più elevato.

Dal punto di vista soggettivo, la disposizione specifica che la disciplina in esame si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato. Sono esclusi dall’applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia di cui al
decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

 

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Il Cdm approva, in via preliminare, il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in attuazione dell’articolo 21 della legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Nel Testo sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.

Il Testo è strutturato in base all’ordinario iter di acquisizione delle entrate, riportando:

  • la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
  • la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
  • le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
  • le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
  • la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
  • le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.

 

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Aggiornamento Rendiconti ReGiS per Medie e Piccole Opere

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari delle Piccole e Medie Opere che, facendo seguito al comunicato del 28 agosto u.s., è stata completata l’attività di aggiornamento della piattaforma ReGiS per la migrazione all’interno del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato” di PRATT, Convenzioni, Progetti e Rendiconti relativi a “Medie opere” e “Piccole opere”.

A seguito di tale operazione, alcuni rendiconti, (vedi allegato), sono stati riportati nello stato “Da integrare” poiché risultano privi dell’attestazione di rendiconto. Tale passaggio è necessario per consentire il perfezionamento della trasmissione della rendicontazione di progetto. La Direzione ricorda, a tal fine, che il rendiconto delle spese sostenute dal Comune, sia per le Piccole che per le Medie opere, deve essere obbligatoriamente corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. In particolare, come dettagliato all’interno del Manuale semplificato del 14 maggio 2024, a cui si fa espresso rinvio, il Comune beneficiario è tenuto ad effettuare le verifiche di competenza per i seguenti tre punti:

  1. La verifica della regolarità amministrativo-contabile;
  2. L’assenza di situazioni di conflitto di interessi sulle dichiarazioni rese ex ante;
  3. L’assenza di doppio finanziamento.

Allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta lo svolgimento delle sole verifiche di propria competenza, come specificato nell’Allegato n. 1 del citato Manuale, datata e sottoscritta dal RUP/rappresentante legale.

 

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Contributi dovuti dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno all’Aran per l’anno 2024

Con comunicato congiunto di Aran e del Ministero dell’Interno, emesso in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, sono definite le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Il contributo annuale per l’anno 2024 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 6745 dell’11/09/2024 (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento).

Viene segnalato che eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2022 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente a questa Agenzia al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it.

 

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Pa Digitale. Nuovo Avviso Abilitazione al Cloud per le PA Locali

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha pubblicato un nuovo Avviso destinato ai comuni per favorire la migrazione in clouddelle PA Locali. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 30.000.000,00, individuata a valere sulle risorse di cui all’Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1 – Componente 1 del PNRR – finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente i Comuni. Il singolo Ente locale, come sopra individuato, può presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di partecipazione. Non possono presentare domanda di partecipazione i Soggetti attuatori già finanziati a valere sui seguenti Avvisi:
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (aprile 2022);
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (luglio 2022);
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (novembre 2023).

Il presente Avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23.59 del 6 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alla TARI corrispettivo e alle nuove componenti perequative UR1a e UR2a

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2024 ha chiarito che le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n.
386 concorrano alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

La società istante, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, afferma di emettere nei confronti degli utenti del servizio le fatture applicative della Tari corrispettivo, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella percentuale del 10%, come previsto dal Decreto Iva. La Società riferisce che con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito, ”ARERA”) del 3 agosto 2023, n. 386 (386/2023/R/Rif) sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con la previsione che dal 1° gennaio 2024 si devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative (UR1a e UR2a) applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione. La società ha richiesto chiarimenti sull’opportunità di applicare l’Iva a tali componenti.

L’Agenzia evidenzia che aa Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che:
1. ”…tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall’ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4).
Le descritte modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS), addebitati in bolletta ai clienti finali, su cui si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282. Anche gli oneri generali di sistema, infatti, sono stabiliti dall’Arera, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati. Inoltre, tali oneri assumono (almeno nominalmente) la forma di componenti tariffarie, in quanto ”maggiorazioni” dei corrispettivi dovuti dagli utenti, confluendo nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini Iva.

Anche la corrispondente disposizione comunitaria di cui all’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA),  stabilisce che per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. In virtù delle descritte similitudini, l’Agenzia ritiene che le due componenti perequative siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

 

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Riparto risorse ai Comuni di confine e ai Comuni costieri interessati dai flussi migratori

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2024 è stato disposto il riparto in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, del contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2023, previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191.

Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell’anno 2023:
a) Comuni costieri:
– numero di migranti sbarcati presso i comuni costieri interessati da flussi migratori nell’anno 2023;
b) Comuni di frontiera terrestre:
– numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero).

La partecipazione al fondo è proporzionale al numero di migranti sbarcati nei comuni costieri e rintracciati lungo i confini terrestri. Sul totale delle risorse così proporzionalmente ripartite è introdotto un tetto del 50%, quale quota massima del fondo attribuibile al singolo Comune beneficiario.

Il contributo in argomento non si applica ai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto l’articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini concordati nell’ambito dell’Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. Accordo di Milano), alla partecipazione al riparto di finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale di settore.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assunzioni enti territoriali Sud, pubblicato DPCM su ripartizione risorse e unità personale

Con riferimento all’Avviso di manifestazione d’interesse del 21 novembre 2023, è pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e sul sito del PN Capacità per la Coesione 2021-2027 il DPCM del 23/07/2024 che definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni individuate sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 7.3.3. dell’avviso pubblico (vedi tabelle di riparto).

Le unità di personale assumibili dalle tipologie di enti previste all’articolo 19 comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 sono state ripartite, con riferimento alle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni delle sette regioni interessate proporzionalmente alla dotazione FESR dei PR 21/27 di rispettiva competenza. In caso di eccedenza rispetto al numero delle unità di personale richieste dall’ente ovvero dagli enti di una regione, anche il resto è stato ripartito proporzionalmente alla dotazione FESR dei PR 21/27.

Come previsto dall’art. 19 del decreto-legge 124/2023, il processo di reclutamento sarà gestito attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica, che si avvarrà della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

La redazione PERK SOLUTION